Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2020, n. 3993
CASS
Sentenza 1 dicembre 2020

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In tema di giudizio abbreviato condizionato, la compatibilità della integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta del rito e non "ex post", in base ai tempi del dibattimento tenutosi a seguito del rigetto della stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata all'integrale trascrizione delle telefonate captate su ben cinque utenze, oltre a nove altre conversazioni telefoniche, ritenendo irrilevante che il dibattimento avesse avuto un'istruttoria complessa per l'elevato numero di imputati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2020, n. 3993
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3993
    Data del deposito : 1 dicembre 2020

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