Sentenza 1 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato condizionato, la compatibilità della integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta del rito e non "ex post", in base ai tempi del dibattimento tenutosi a seguito del rigetto della stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata all'integrale trascrizione delle telefonate captate su ben cinque utenze, oltre a nove altre conversazioni telefoniche, ritenendo irrilevante che il dibattimento avesse avuto un'istruttoria complessa per l'elevato numero di imputati).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2020, n. 3993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3993 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2020 |
Testo completo
03993-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1836 Fausto Izzo - Presidente - UP 01/12/2020 Claudio Cerroni - Consigliere - R.G.N. 48160/2019 Emanuela Gai - Consigliere - Gianni Filippo Reynaud - Relatore - Enrico Mengoni - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) SE US, nato a [...] il [...] 2) IE IO, nato a [...] il [...] 3) CI AR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2016 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le memorie difensive successivamente depositate nell'interesse dei ricorrenti, con le quali si è insistito per l'accoglimento delle conclusioni dei ricorsi. S RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11 novembre 2016, la Corte d'appello di Napoli, per quanto qui interessa, ha confermato la penale responsabilità degli odierni ricorrenti US SE e IO IE per il reato associativo di cui all'art. 74 T.U.. stup. e per il reato continuato di cui all'art. 73 T.U. stup. in relazione all'importazione in Italia di almeno 70 Kg. di sostanza stupefacente di tipo eroina, nonché della ricorrente AR CI per il reato di cui all'art. 73 T.U. stup. quanto alla ritenuta condotta di custode di parte della sostanza importata. La Corte d'appello ha ridotto le pene finali inflitte agli imputati, rideterminando in undici anni di reclusione quella comminata a SE e IE ed in quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa quella inflitta a AR CI.
2. Avverso la sentenza di appello, sono stati proposti nell'interesse dei predetti imputati i ricorsi per cassazione di seguito indicati.
3. Nell'interesse di US SE, con il primo motivo di ricorso si reitera l'eccezione di nullità dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., e di tutti gli atti processuali conseguenti e successivi, per omessa notifica nei confronti del difensore di fiducia precedentemente nominato, avv. Domenico Nicolas Balzano, non essendo corrette le due ragioni addotte nella sentenza impugnata per respingere la doglianza già proposta con l'appello. In primo luogo, sarebbe errato l'orientamento seguito dal giudice d'appello nel ritenere che la suddetta nomina valesse soltanto per il procedimento incidentale di riesame, non essendo quest'ultimo autonomo, ma costituendo una fase, oppure uno stato, di quello principale in cui si inserisce. Con la restituzione al pubblico ministero degli atti relativi al procedimento di riesame, il pubblico ministero era stato informato dell'avvenuta nomina fiduciaria e avrebbe dovuto tenerne conto nel prosieguo del procedimento. In secondo luogo, non avrebbe pregio l'ulteriore argomento utilizzato dalla Corte territoriale, per aver ritenuto comunque invalida la nomina per irrituale autentica della sottoscrizione dell'indagato per l'assenza dell'espressione "tale è".
3.1. Con il secondo motivo, si lamentano violazione degli artt. 110 cod. pen., 73 e 74 T.U. stup. ed inesistenza della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato associativo e al discrimine tra il medesimo ed il concorso in singoli reati che postulano una necessaria complessità organizzativa ed attuativa. In particolare, dal concorso del ricorrente in un unico reato fine - quello attinente all'importazione dei 44 Kg. di eroina caduti in sequestro (non essendovi prova del fatto con riguardo agli ulteriori 26 Kg. oggetto di contestazione) – si era 2 desunta la partecipazione del ricorrente al reato associativo. Come argomentato nei motivi di appello che non avevano trovato risposta, donde l'inesistenza della - motivazione la condotta illecita del ricorrente fu occasionale, egli non ebbe mai - rapporti con i vertici del sodalizio, né le scarse informazioni ricevute dal coimputato IE gli consentivano di comprendere se la vicenda coinvolgesse una struttura organizzata.
3.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 438, comma 2, cod. proc. pen. per non essere stata praticata, all'esito del dibattimento, la riduzione della pena di un terzo a fronte del rigetto, per ritenuta incompatibilità per le esigenze di speditezza del rito, della richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla trascrizione di alcune conversazioni telefoniche intercettate nelle quali si assumeva che l'imputato fosse coinvolto. Posto che in dibattimento erano state trascritte ben più numerose 'conversazioni e che l'istruttoria era stata laboriosa, la condizione cui l'imputato aveva subordinato la richiesta di rito speciale avrebbe comunque giovato alle esigenze di speditezza processuale, sicché gli si sarebbe dovuta comunque riconoscere la relativa diminuzione di pena.
3.3. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta nullità della sentenza per violazione degli artt. 106, 178 lett. c), 514, 525 e 526 cod. proc. pen. con riguardo all'utilizzazione per la decisione di atti raccolti innanzi ad organo collegiale diversamente composto e di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, acquisiti al fascicolo del dibattimento con il consenso di un difensore d'ufficio nominato per tutti gli imputati, sebbene le posizioni di costoro fossero incompatibili. Entrambe queste evenienze si erano più volte verificate nel giudizio di primo grado ed in particolare all'udienza del 29 novembre 2007, allorquando l'avv. D'Anna nominato difensore d'ufficio per numerosi imputati, tra cui il ricorrente, le cui posizioni erano incompatibili per la diversità dei ruoli -aveva invalidamente prestato il consenso all'acquisizione ed al recupero dei verbali di assunzione delle prove delle precedenti udienze e di numerosi atti, tra cui relazioni di servizio e annotazioni di polizia giudiziaria, contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
3.4. Con il quinto motivo si lamentano violazione degli artt. 62 bis, 69 e 133 cod. pen. e difetto di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, effettuato soltanto in base al generico rilievo della gravità del fatto senza tenere conto, in particolare, della irreprensibile condotta di vita tenuta dall'imputato nei 21 anni successivi alla commissione dei fatti oggetto di processo. si lamentano violazione degli artt. 268 e 271 cod. proc. pen., nonché vizio di Я 4. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di IO IE, 3 motivazione, per non essere stata accolta l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui ai decreti nn. 64/95 e 206/96, benché gli stessi non recassero alcuna specifica indicazione delle ragioni di inidoneità ed insufficienza degli impianti di registrazione presenti presso la sala ascolto della Procura della Repubblica. Nel rispondere alla doglianza la Corte territoriale aveva sostanzialmente eluso la questione non facendo applicazione dei principi di diritto affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
4.1. Con il secondo motivo si deducono violazione degli artt. 73 e 74 T.U. stup. e dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta responsabilità del ricorrente per i reati ascrittigli. In primo luogo in modo analogo al ricorrente SE si censura la sentenza per aver ritenuto la prova della partecipazione all'associazione criminale dai singoli episodi illeciti in contestazione, senza che vi fosse prova di una stabile adesione al sodalizio. In secondo luogo, ci si duole del mancato accoglimento della tesi difensiva, secondo cui il ricorrente si era limitato a fare da autista ai trafficanti slovacchi essendo inconsapevole dei loro illeciti commerci, sulla base di argomenti apodittici e illogici, di errate interpretazioni delle conversazioni telefoniche intercettate (spesso intercorse tra terzi), della loro parziale valutazione, della riferibilità di talune di esse ai correi ma non anche al ricorrente. Da ultimo, si era omessa la globale valutazione degli elementi indiziari, non essendosi attribuito rilievo al fatto che il ricorrente era risultato assolutamente estraneo all'unico episodio di contestata importazione di droga per cui vi era stato il sequestro.
4.2. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 62 bis, 69 e 133 cod. pen. e difetto di motivazione con riguardo al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, piuttosto che di prevalenza, rispetto alla contestata aggravante del numero degli associati di cui all'art. 74, comma 3, T.U. stup. L'immotivato giudizio sul bilanciamento al proposito effettuato dal giudice di primo grado era stato confermato dalla sentenza impugnata sul mero rilievo della gravità dei fatti, senza tener conto - così violandosi il principio costituzionale secondo cui le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato del lungo tempo trascorso dai fatti, peraltro - illogicamente ed incomprensibilmente valorizzato soltanto per ridurre la determinazione della pena.
5. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AR CI si lamenta la violazione dell'art. 429 lett. e) cod. proc. pen. per mancata contestazione, in forma chiara e precisa, del fatto imputato alla ricorrente a titolo 4 di concorso. Soltanto nella sentenza impugnata, con violazione del diritto di difesa dell'imputata, si era precisato che la sua condotta era consistita nel mettere a disposizione la propria abitazione per la custodia dello stupefacente e per ospitare il coimputato RN UK.
5.1. Tali condotte, peraltro, erano successive alla consumazione del reato di importazione in Italia dello stupefacente e potevano pertanto configurare o il reato di favoreggiamento personale o quello di favoreggiamento reale, sicché, con i successivi due motivi - collegati a tale premessa - si lamentano, rispettivamente: - l'omessa motivazione della richiesta di derubricazione del reato nel delitto di cui all'art. 379 cod. pen.; - l'erronea applicazione degli artt. 378 e 379 cod. pen. per non essere stata accolta la richiesta di derubricazione.
5.2. Con il motivo rubricato come terzo si deduce l'omessa motivazione sulla sussistenza del concorso nel reato di cui all'art. 73 T.U. stup., non essendo stato spiegato perché alcune intercettazioni telefoniche erano state interpretate come riferite allo stupefacente laddove si parlava di "panni". Si era inoltre omesso di considerare che l'imputata era stata assolta, sin dal primo grado, dal reato associativo e che non aveva partecipato, nemmeno come custode della droga, nelle precedenti "tre fasi" individuate dagli investigatori.
5.3. Con l'ultimo motivo di ricorso si deducono erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione del reato. Poiché la contestazione si riferisce all'illecita importazione in Italia dello stupefacente, non rilevava il successivo momento in cui la droga era stata sequestrata e il reato doveva pertanto ritenersi consumato il 1° gennaio 1996, con conseguente applicazione della più favorevole normativa previgente e conseguente estinzione del reato per prescrizione, pur considerando le cause di sospensione dei termini prescrizionali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso proposto da US SE è manifestamente infondato e dunque inammissibile, per la ragione assorbente rispetto all'ulteriore doglianza che i giudici di merito hanno fatto corretta - applicazione del consolidato principio, condiviso dal Collegio e anche di recente ribadito, giusta il quale la nomina del difensore di fiducia da parte dell'indagato per il procedimento incidentale di riesame non produce alcun effetto nel procedimento principale, che è del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria procedente, che è avvisata della richiesta di riesame soltanto al fine della trasmissione degli atti 5 (Sez. 3, n. 2199 del 19/11/2019, dep. 2020, Trionfanti, Rv. 277646-02; Sez. 3, n. 32323 del 05/02/2015, Zanoli, Rv. 264181; Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, Di Lauro e aa., Rv. 247057; Sez. 4, n. 22042 del 06/05/2009, Curraj, Rv. 243968).
2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
2.1. Quanto al primo profilo, occorre rammentare che la genericità è causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già - dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito si devono - considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Allorquando, come nella specie, ci si trovi davanti ad una sentenza c.d. "doppia conforme", il ricorrente ha l'onere di confrontarsi anche con le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado, che quella qui impugnata peraltro espressamente, in toto, richiama (pag. 10). Il cennato principio dell'integrazione delle argomentazioni contenute nelle sentenze di merito è in particolare valido quando la motivazione del primo giudice sia autosufficiente rispetto alle censure che le sono mosse con i motivi di gravame, risolvendosi questi ultimi nella mera riproposizione di questioni già esaurientemente valutate e decise, senza che venga richiesto un concreto vaglio critico sulla ratio decidendi della sentenza impugnata. come nel caso di specie il primo giudice ha preso precisa posizione sulleSe- - deduzioni difensive e le ha logicamente vagliate e superate e la parte le abbia riproposte, puramente e semplicemente, al giudice di appello senza dolersi delle ragioni con le quali le questioni siano state risolte attraverso l'articolazione del ragionamento probatorio contenuto nella sentenza impugnata o senza prospettare nuovi profili di valutazione, ben può la Corte d'appello limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado che integralmente condivida (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv. 259666). Laddove, cioè, i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).
2.2. Quanto alla prova del reato di cui all'art. 74 T.U. stup. va premesso, in diritto, che, secondo un orientamento che trae linfa dall'interpretazione dei reati associativi e che può dirsi consolidato, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387/2014 del 03/12/2013, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). La commissione di ripetuti reati di spaccio di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 non può da sola costituire prova dell'integrazione del reato associativo, rappresentando al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione, che però va accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa ed all'affectio societatis (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj e aa., Rv. 264177) e non è necessaria l'esistenza di una struttura di tipo verticistico, ma è sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche "orizzontale", purché strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati-fine (Sez. 3, n. 9457/2016 del 06/11/2015 Rv. 266286). Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso e aa., Rv. 258165). Più in particolare, l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n.309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid 7 pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avelino e a., Rv. 270396). L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma e aa., Rv. 270564). La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra i complici, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 5, n. 8033/2013 del 15/11/2012, Barbetta;
Sez. 6, n. 9061/2013 del 24/09/2012, Cecconi e aa., Rv. 255312). Per la configurabilità della condotta di partecipazione, in questi casi, non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio e aa., Rv. 257905). Con particolare riguardo ai reati che costituiscono lo scopo del sodalizio, se l'accertamento della loro commissione non è necessario ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459/2016 del 06/11/2015, Venere, Rv. 266710), anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343/2016 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890) ovvero laddove si tratti di un episodio comunque sintomatico dell'appartenenza al sodalizio (Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand e aa., Rv. 257800, relativa al coinvolgimento in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile quantitativo di droga). A fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione si è affermato in altra occasione - grava sul singolo - la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346).
2.3. Nel caso di specie, reputa il Collegio, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi. Lungi dall'essersi trattato dell'occasionale coinvolgimento nel reato di importazione dei 44 Kg. di eroina caduti in sequestro - rispetto al quale il ricorrente non muove contestazioni le sentenze hanno non illogicamente motivato lo stabile inserimento di US SE nell'associazione facente capo ai promotori di nazionalità turca, ed in particolare ai due dimoranti in Italia, HA OC e UK YI, con i quali egli abitualmente interagiva unitamente al coimputato IO IE. Già la sentenza di primo grado ha al proposito argomentato che dalle prove assunte in particolare, dalle intercettazioni telefoniche, dalle annotazioni di polizia giudiziaria, dai pedinamenti, dal sequestro di droga avvenuto in data 3 aprile 1996, del quale si è detto, con il contestuale arresto di HA OC (detto FR) e dei tre corrieri polacchi che, su incarico dei fornitori turchi, avevano introdotto in Italia lo stupefacente è risultato il pieno coinvolgimento dell'imputato non solo nell'episodio da lui non contestato, ma, più in generale, nell'organizzazione che stabilmente operava per importare rilevanti quantità di eroina dall'estero e venderla sul mercato nazionale a "grossisti" che ne acquistavano, a loro volta, significative quantità. Tra i più significativi elementi di prova riepilogati nella sentenza di primo grado, con cui il ricorrente non si confronta, vengono in particolare in rilievo: le abituali conversazioni telefoniche con linguaggio criptato che SE effettuava con i citati due coimputati di nazionalità turca;
l'essere il medesimo a loro disposizione, in particolare quale autista per lo spostamento nella zona del napoletano dei corrieri di droga giunti dall'estero; l'utilizzo anche da parte sua delle utenze 337/9446631 a 335/477781 in uso, per i traffici illeciti, ai correi OC e YI (oltre che a IE); i suoi diretti contatti con gli acquirenti italiani dello stupefacente importato (v. le telefonate con RO CA del 21 marzo e del 1° aprile 1996); il ruolo di primo piano dal medesimo svolto, unitamente a OC, anche con riguardo alla ricezione dei 27 Kg. di eroina, pur non sequestrati, che i due attendevano insieme in data 25 marzo e che dalle conversazioni intercettate risulta essere avvenuta uno o due giorni dopo;
il tentativo di ricompattare le fila e di continuare ad operare per cercare altri canali di rifornimento della droga dopo il richiamato sequestro, mantenendo i contatti con gli acquirenti italiani come CA (ciò che risulta dalle telefonate intercorse nelle date del 21, 22 e 23 aprile). Dal canto suo, la sentenza impugnata, valorizza, quali ulteriori elementi significativi del pieno inserimento del SE nel sodalizio criminoso, un altro contatto telefonico con CA in data 11 febbraio, in cui si parla della sistemazione alberghiera dei corrieri di droga slovacchi, e, in particolare, la conversazione telefonica del 15 febbraio tra il ricorrente e OC. In questa conversazione, gli 9 interlocutori concordano un incontro ristretto a quattro (oltre a loro, IE e YI) al fine di tirare le fila della situazione concernente gli acquisti di droga da effettuare, e, nella sentenza di primo grado, il dialogo viene ricollegato ad altra conversazione tra OC ed il fornitore estero chiamato OB, nella quale il primo attesta che divide i proventi illeciti con "due o tre compagni". Tutti questi, numerosi e convergenti, elementi di prova sono stati logicamente ritenuti indicativi del pieno e stabile ruolo di partecipe di US SE nel reato associativo. Le doglianze mosse in ricorso omettono di confrontarsi con il solido quadro probatorio richiamato dalle sentenze di merito e sopra riepilogate e, pertanto, risultano inammissibili per assoluta genericità, derivandone altresì la manifesta infondatezza della lamentata violazione di legge.
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In diritto va ribadito il principio, condiviso dal Collegio, giusta il quale, in tema di giudizio abbreviato condizionato, la compatibilità della integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta del rito e non "ex post", in base ai tempi del dibattimento tenutosi a seguito del rigetto della stessa (Sez. 3, n. 7961 del 13/01/2011, Troiani, Rv. 249387) e ciò tanto nel caso in cui il dibattimento si sia svolto in tempi particolarmente celeri (e tale era il caso esaminato nella decisione appena citata), quanto nel caso in cui il dibattimento abbia invece avuto, come nella specie, un'istruttoria dibattimentale di una certa complessità, in particolare dovuta all'elevato numero degli imputati (sedici in tutto). Del tutto logicamente, pertanto, la sentenza impugnata non ha dato rilievo a tale ultima circostanza, ritenendola irrilevante, e inidonea ad inficiare la correttezza della reiezione dell'istanza di rito abbreviato per incompatibilità con le finalità di economia processuale, avendo il ricorrente subordinato l'istanza all'integrale trascrizione delle telefonate captate su ben cinque utenze telefoniche (su una sola delle quali erano intercorse 113 chiamate), oltre a nove altre conversazioni telefoniche.
4. Il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di US SE è del pari inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.
4.1. Quanto all'utilizzo delle prove assunte davanti al collegio giudicante diversamente costituito, il ricorrente non si confronta con il condivisibile orientamento, oggi affermatosi a seguito di una recente pronuncia della Sezioni unite di questa Corte, giusta il quale l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, 10 indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754-02) ed il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754-03). Nel caso di specie, il ricorrente non deduce che, dopo l'intervenuto mutamento della composizione del collegio giudicante di primo grado, l'imputato abbia richiesto la rinnovazione di prove già assunte e si limita a censurare la validità del consenso prestato dal difensore all'utilizzo di quelle prove: tanto basta per far ritenere manifestamente infondata la doglianza alla luce dei principi appena richiamati. 14.2. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 106 cod. proc. pen. anche a voler prescindere dal fatto che si tratterebbe di una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 3, n. 10102 del 26/11/2015, dep. 2016, Kokalcheva, Rv. 266711), che si sarebbe quindi dovuta dedurre, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 182, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., alla successiva udienza in cui era presente il difensore di fiducia, ciò che non consta essere avvenuto - la doglianza è del tutto generica, sia con riguardo alle udienze, neppure indicate, dove la stessa si sarebbe verificata, sia con riguardo all'unica indicata, quella del 29 novembre 2007. Ed invero, il ricorrente non precisa quali imputati con posizione processuale incompatibile a quella del ricorrente sarebbero stati difesi in quell'udienza dall'avv. D'Anna e a fronte di della reiezione dell'analoga doglianza già proposta con il gravame (v. sentenza impugnata, pag. 8, dove la stessa già era stata ritenuta generica) non indica in alcun modo le ragioni che tale - incompatibilità determinerebbero, limitandosi ad invitare a "riflettere sulla diversità dei ruoli, contestati ai singoli coimputati". Per contro, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'incompatibilità che, a norma dell'art. 106, comma 1, cod. proc. pen., vieta l'affidamento della difesa di più imputati a un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è effettivo, concreto ed attuale, nel senso, cioè, che sussiste un conflitto che rende impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, implica una posizione processuale che rende concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa ed è riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento (Sez. 5, n. 39449 del 17/05/2018, De Luca e a., Rv. 273766). Non è dunque sufficiente 11 ad integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro (Sez. 2, n. 10757 del 18/01/2017, H. e aa., Rv. 269310).
5. L'ultimo motivo del ricorso proposto da US SE è inammissibile per manifesta infondatezza e perché sottopone a questa Corte valutazioni di merito non consentite. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione e applica correttamente la legge il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181; Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari e aa., Rv. 260415; Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012, Doku, Rv. 251809). E' ciò che nella specie si è verificato con particolare riguardo alla gravità delle condotte contestate, motivazione non manifestamente illogica, che presuppone una valutazione di merito insindacabile in questa sede. Del resto, la lontananza nel tempo dei fatti è stata apprezzata dalla Corte d'appello per ridurre il trattamento sanzionatorio, sicché è stato comunque valorizzato l'unico elemento addotto dal ricorrente per censurare la decisione, con l'aggiuntivo rilievo peraltro generico, non dandosene atto nelle sentenze impugnate, unici atti ai quali il Collegio può accedere - che l'imputato avrebbe successivamente cambiato in modo radicale proprio stile di vita.
6. Passando alla disamina del ricorso proposto nell'interesse di IO IE, osserva il Collegio che il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.
6.1. Quanto al primo profilo, va innanzitutto richiamato il maggioritario orientamento di questa Corte, giusta il quale, in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a norma dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della procura della Repubblica, sicché, in tal caso, l'omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non è causa di nullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione (Sez. 5, n. 49040 del 23/06/2017, 12 Bidognetti, Rv. 271852; Sez. 5, n. 22949 del 11/02/2015, Bevilacqua e aa., Rv. 263987; Sez. 6, n. 39216 del 09/04/2013, Di Fiore e aa., Rv. 256590). Del resto, anche le decisioni che sono in apparente contrasto con questo orientamento e richiamano la previsione di inutilizzabilità fissata dall'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. ricollegandola anche al difetto di motivazione sull'inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica fanno riferimento a casi di omessa motivazione sul punto (cfr. Sez. 1, n. 36307 del 30/03/2016, Bettera, Rv. 268112; Sez. 5, n. 6439 del 02/10/2014, dep. 2015, Sparandeo, Rv. 262661), ciò che nella specie non è. -Ed invero ed il rilievo è comunque assorbente respingendo l'identica doglianza proposta con il gravame, la sentenza impugnata ha dato atto, e lo stesso ricorrente lo ammette, che i decreti di autorizzazione delle intercettazioni facevano riferimento all'inidoneità ed all'insufficienza degli impianti installati presso la Procura della Repubblica, laddove le eccezionali ragioni di urgenza per procedere all'ascolto si ricavavano dal fatto che le captazioni erano state inizialmente motivatamente disposte dal pubblico ministero a norma dell'art. 267, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente non contesta la sussistenza dei requisiti di eccezionale urgenza, ma soltanto l'insufficienza della motivazione addotta circa l'inidoneità ed insufficienza degli impianti in dotazione alla procura della Repubblica. L'analisi dei decreti allegati alla memoria conclusiva, tuttavia, conferma la non manifesta illogicità del giudizio di adeguatezza della motivazione reso dalla sentenza impugnata e la censura del ricorrente, alla luce della disamina dei decreti che il medesimo ha allegato alla memoria conclusiva, appare incomprensibile. Difatti, lungi dal limitarsi ad una mera riproduzione del dettato normativo, i decreti oggetto di contestazione recano un'effettiva motivazione, ancorata al caso concreto, che dà ragione della deroga al modus operandi imposto dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. Nel decreto 64/96 RR del 3 febbraio 1996 (avendolo il ricorrente allegato alla memoria conclusiva, deve ritenersi mero errore materiale il riferimento contenuto in essa, come nel ricorso, al decreto 64/95) si legge che l'esecuzione delle operazioni veniva disposta mediante gli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria «stante l'accertata inidoneità della sala ascolto di questo ufficio all'esecuzione ed ascolto di intercettazioni disposte su utenza mobile». Nel decreto n. 206/96 del 18 marzo 1996 l'uso dei medesimi impianti di polizia giudiziaria è stato giustificato «stante l'insufficienza di postazioni presso quest'ufficio e, comunque, la inidoneità della sala ascolto della Procura all'intercettazione con metodo RES».
6.2. In ogni caso, quando, con il ricorso per cassazione, si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione 13 del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011; per l'affermazione del medesimo principio in tema di inutilizzabilità di conversazioni intercettate, v Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Giorgini e aa., Rv. 266774). Più di recente, proprio in un caso in cui era stata prospettata in sede di legittimità la violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., si è ribadito essere onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare (Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608-02). Con il ricorso - e ancora con la memoria conclusiva - si censura l'inutilizzabilità delle captazioni effettuate a seguito dei due decreti di attivazione delle intercettazioni telefoniche più sopra richiamati, ma non si indica in alcun modo se, e quali, conversazioni in tal modo intercettate siano state utilizzate per l'affermazione di penale responsabilità, e tantomeno si allega il mancato superamento della c.d. "prova di resistenza" rispetto alle ulteriori fonti di prova utilizzate.
7. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, dovendosi qui richiamare i principi esposti supra, sub §§.
2.1 e 2.2. allorquando si è esaminata l'analoga doglianza proposta dal ricorrente SE. Anche in questo caso le sentenze di merito, facendo buon governo dei principi di diritto in materia, hanno non illogicamente argomentato lo stabile inserimento di IO IE nell'associazione facente capo ai promotori di nazionalità turca, ed in particolare ai due dimoranti in Italia, HA OC e UK YI, con i quali egli, al pari di SE, abitualmente interagiva.
7.1. Già la sentenza di primo grado ha al proposito argomentato che dalle prove assunte - in particolare, dalle intercettazioni telefoniche, dalle annotazioni di polizia giudiziaria, dai pedinamenti, dal sequestro di droga del 3 aprile 1996 - è risultato il pieno coinvolgimento dell'imputato non solo nel reato-fine da lui non contestato, ma, più in generale, nell'organizzazione che stabilmente operava per importare rilevanti quantità di eroina dall'estero e venderla sul mercato nazionale a "grossisti" che ne acquistavano, a loro volta, significative quantità. Tra i più significativi elementi di prova riepilogati nella sentenza di primo grado, con cui il ricorrente non si confronta, vengono in particolare in rilievo: la presenza di 14 IE, unitamente a OC e YI, all'aeroporto di Fiumicino, il 31 gennaio 1996, ad accogliere il sodale turco UN Mehemet, giunto in Italia dalla Germania per finanziare l'associazione con 300.000 marchi;
le abituali conversazioni telefoniche con linguaggio criptato che IE effettuava con i citati due coimputati di nazionalità turca;
l'essere il medesimo a loro disposizione, in particolare quale autista per lo spostamento nella zona del napoletano dei corrieri di droga giunti dall'estero; l'utilizzo anche da parte sua dell'utenza 3379446631 in uso, per i traffici illeciti, ai correi OC e YI (oltre che a SE); il ruolo di primo piano avuto dal ricorrente nel febbraio 1996, in occasione del soggiorno in Italia dei due fornitori slovacchi con cui il sodalizio in allora intratteneva rapporti ed il fatto che OC, oltre a dargli istruzione sulla gestione dei due stranieri, lo informasse sui suoi tentativi di raccogliere il denaro necessario per l'acquisto della partita di droga e chiedesse proprio a IE (conversazione del 17 febbraio) se costoro, tornati all'estero per preparare la consegna della droga, avessero chiamato;
la successiva conclusione dell'operazione di consegna, verosimilmente avvenuta il 19 febbraio, con numerose conversazioni tra OC, YI, SE e IE nelle quali gli interlocutori manifestavano preoccupazione per possibili controlli da parte della polizia;
la conversazione del 3 marzo tra IE e i due sodali turchi, con cui, da un lato, YI chiedeva al ricorrente di "portare alcuni pacchetti" e, d'altro lato, l'italiano, che fungeva da tramite con i fornitori slovacchi che ancora si trovavano nel napoletano, chiedeva a OC di portare loro un telefono sicuro con cui potessero chiamare i loro complici in Cecoslovacchia;
la attiva partecipazione del IE anche alle operazioni finalizzate alle due successive importazioni di droga di fine marzo ed inizio aprile, come si ricava dal riferimento fatto da SE a CA nella telefonata del 21 marzo;
la partecipazione del ricorrente, anche successivamente al richiamato sequestro di droga ed al contestuale arresto di OC, al tentativo di YI e SE di proseguire nei traffici illeciti. Dal canto suo, la sentenza impugnata, valorizza in particolare, quale ulteriore elemento significativo del pieno inserimento del IE nel sodalizio criminoso, oltre alla già richiamata telefonata del 3 marzo, la conversazione telefonica del 15 febbraio tra SE e OC nella quale si concorda un incontro ristretto a quattro (oltre a loro, IE e YI) al fine di tirare le fila della situazione concernente gli acquisti di droga da effettuare, ancor meglio richiamata nella sentenza di primo grado, ove la stessa viene ricollegata da una conversazione tra OC ed il fornitore estero chiamato OB, nella quale il primo attesta che divide i proventi illeciti con "due o tre compagni".
7.2. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il fatto che tali telefonate siano intercorse tra altre persone non preclude certo l'utilizzo degli elementi 15 emersi dai dialoghi anche nei suoi confronti. Ed invero, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747). Allorquando gli elementi desumibili dalle conversazioni abbiano di per sé natura indiziaria, essi dovranno ovviamente possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera e aa., Rv. 260842). Si tratta, peraltro, di una valutazione di merito sulle prove insindacabile in questa sede di legittimità se non con riguardo ad un'eventuale manifesta illogicità della motivazione. Quanto alla contestazione per cui in una telefonata tra YI e OC (si citano nn. 44 e 48) uno dei due interlocutori raccomanda all'altro: "Se ti chiama IO sappi che non abbiamo detto che è arrivata una cosa grande", ad avviso del Collegio la censura mossa alla motivazione della sentenza impugnata non ha fondamento. La sentenza riconosce bensì come il dialogo andasse riferito ad un cospicuo carico di droga che era in arrivo, ma non illogicamente attesta che la raccomandazione provava come, nel caso di specie, per ragioni che non sono emerse, il IE, a differenza di quanto in altre occasioni era evidentemente avvenuto (altrimenti non ci sarebbe stata ragione di puntualizzarlo), non era stato informato della quantità. Generiche, poi, sono le censure di travisamento per omissione di altre parti di quelle telefonate, che il ricorrente si limita a citare con brevissimi stralci di brani che non consentono al Collegio di comprenderne l'effettiva rilevanza. Si osserva, al proposito, che l'evocato vizio non ricorre quando il giudice valuti il contenuto della prova (dichiarativa o documentale) in modo ritenuto non corretto, ma quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il vizio, tuttavia, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, del 02/07/2019, S., 16 Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e a., Rv. 258774). Quanto al primo dei cennati profili, il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere coerente e logica rispetto agli elementi di prova in essa rappresentati ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. Sotto il secondo profilo, la motivazione non deve risultare incompatibile con altri atti del processo indicati in modo specifico ed esaustivo dal ricorrente nei motivi del suo ricorso (c.d. autosufficienza), in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, Gagliardo e a., Rv. 241449). Ne deriva che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Per quanto detto, le censure articolare dal ricorrente non soddisfano questi requisiti. Per contro, i numerosi e convergenti elementi di prova riepilogati nelle sentenze di merito non illogicamente supportano la conclusione del pieno e stabile ruolo di partecipe di IO IE nel reato associativo e nei reati fine ascritti, vale a dire quello della consegna di droga avvenuta nel febbraio 1996 da parte dei fornitori slovacchi e pure con riguardo alle due successive importazioni, risultando elementi a carico sia con riguardo ai rapporti con i finanziatori (v. la telefonata del 21 marzo,di cui sopra si è detto, richiamata dalla sentenza di primo grado), sia con riguardo alle attività di smistamento della droga acquistata (v. telefonata del 30 marzo, tra OC ed un ignoto interlocutore, richiamata a pag. 17 della sentenza impugnata). Non è, pertanto, manifestamente illogica la conclusioni sul punto raggiunta nella sentenza di primo grado e condivisa da quella qui impugnata laddove afferma, con riguardo alla vicenda che portò al sequestro di droga del 3 aprile - 17 condotta di consegna dello stupefacente a cui IE non partecipò - che «questo segmento ultimo va ad inserirsi in una più articolata condotta che comprende tutte le attività di acquisito di sostanza stupefacente descritte al capo b) delle quali debbono rispondere... IE IO e SE US per l'apporto fattuale nella fase di acquisizione delle partite di sostanze stupefacenti del febbraio marzo e aprile 1996. Emerge infatti...come i due abbiano con gli altri, principalmente OC, YI, pienamente condiviso le fasi della raccolta del danaro presso i vari finanziatori e contribuito a collocare sul mercato le diverse parti di eroina giunta per i canali slovacchi e turchi ed abbiano mantenuto costantemente i contatti con i corrieri slovacchi sino a quando questi sono rimasti in Italia al servizio del gruppo italo-turco».
8. L'ultimo motivo del ricorso proposto da IO IE è inammissibile per manifesta infondatezza e perché sottopone a questa Corte valutazioni di merito non consentite. Richiamando quanto più sopra osservato in diritto, sub §. 5, con riguardo all'analogo motivo di doglianza proposto dal ricorrente SE, va ribadito che è corretta, non manifestamente illogica e nel merito non sindacabile la motivazione nella parte in cui ha ravvisato nella gravità delle condotte contestate l'elemento ostativo ad un giudizio in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Del resto, anche per l'imputato IE la lontananza nel tempo dei fatti è stata valorizzata dalla Corte d'appello per ridurre il trattamento sanzionatorio, sicché è stato comunque favorevolmente valutato l'unico elemento addotto dal ricorrente per censurare la decisione, né ha ovviamente pregio la doglianza circa il fatto che tale decisione sarebbe incomprensibile. Il notevole lasso di tempo trascorso, invero, ha pesato nella determinazione della pena, quantificata nel minimo edittale assoluto, ma non ha completamente annullato il profilo della gravità delle condotte nel giudizio di bilanciamento della circostanza di opposto segno. Se è consolidato il principio giusta il quale, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" quando si tratti di elemento sfavorevole (Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425, relativa a fattispecie in cui, mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva;
nello stesso senso: Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi e aa., Rv. 264378; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904-03, entrambe relative alla ritenuta 18 gravità della condotta, valutata per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la quantificazione della pena), non necessariamente ciò deve avvenire in tutti i casi. Si tratta di una tipica valutazione di merito che, non essendo di per sé illogica, non può essere sindacata in questa sede.
9. Anche il ricorso proposto nell'interesse di AR CI è inammissibile.
9.1. In primo luogo, va richiamato il consolidato principio giusta il quale la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749; Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, C., Rv. 257910; Sez. 5, n. 20739 del 25/03/2010, Di Bella, Rv. 247590). Non solo non risulta che ciò sia avvenuto la sentenza di primo grado nulla dice sul punto ma la sentenza impugnata, nel riepilogare i motivi di appello - proposti da AR CI, non indica tra questi la nullità invece eccepita nel presente giudizio di legittimità. Alla luce della preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., deve pertanto ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Né, a fronte del corretto rilievo di detta inammissibilità effettuato dal procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la stessa potrebbe ritenersi "sanata" dalla contestazione - peraltro, generica - contenuta nella memoria difensiva depositata dalla ricorrente in vista della decisione, nella quale si sostiene che la questione sarebbe stata posta alle pagg. 2 e 3 dell'appello, "sia pure in funzione della qualificazione giuridica da dare al fatto". Tanto meno vale il richiamo, pure contenuto nella memoria conclusionale, all'art. 587 cod. proc. pen. sul genericissimo rilievo che il motivo sarebbe stato espressamente devoluto da altro appellante (non si dice chi, né con quale esito). Basti osservare, al proposito, che la sentenza impugnata non ha dichiarato nei confronti di alcun imputato la nullità del capo d'imputazione e che il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da 19 un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli (Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, Tarantini e a., Rv. 266917; Sez. 1, n. 44319 del 30/09/2014, Gargiulo, Rv. 261697).
9.2. I tre successivi motivi di ricorso - da esaminarsi unitariamente perché intimamente collegati - sono inammissibili per manifesta infondatezza. La sentenza di primo grado, in forza di inequivoche conversazioni intercettate (n. 347 del 2 aprile, nn. 421, 445, 451, 453, 457 e 903 del 3 aprile) ha argomentato che parte dei 27 Kg. di eroina consegnati in data 27 marzo 1996 erano detenuti da AR CI presso la sua abitazione, su incarico dei complici OC e SA. Pur in mancanza di specificazione nel dispositivo - forse ritenuta non necessaria, stante la medesimezza della disposizione incriminatrice violata - la sentenza di primo grado, nella terzultima pagina della motivazione, ha espressamente qualificato il reato a lei ascritto come "detenzione a fine di spaccio di non modica quantità di eroina", reato evidentemente ritenuto in concorso con i soggetti che, nei giorni immediatamente precedenti, avevano commesso il delitto di importazione e rispetto al quale la detenzione nei giorni immediatamente successivi è stata implicitamente ritenuta quale post factum non punibile (cfr. il risalente insegnamento contenuto in Sez. 1, n. 1699 del 26/05/1971, De Filippi, Rv. 119238). In assenza di specifica doglianza sul punto, la sentenza impugnata ha confermato che l'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 73 T.U. stup. si giustificava per il suo ruolo di "custode" dello stupefacente ed ha pertanto escluso che fosse nei suoi confronti configurabile il reato di favoreggiamento. Pur espressamente riferendosi alla sola fattispecie del favoreggiamento personale, la sentenza reca una motivazione che vale ad escludere la configurabilità di entrambi i delitti di cui agli artt. 378 e 379 cod. pen., in via alternativa richiamati dall'appellante a fondamento della richiesta di riqualificazione giuridica del fatto. Ed invero, entrambe le fattispecie di favoreggiamento postulano, espressamente, che la condotta agevolatrice rispetto alla commissione di un precedente reato sia posta in essere "fuori dei casi di concorso" nel medesimo e proprio ritenendo il contestato concorso nel delitto presupposto la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta riqualificazione. Del resto, il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez. 6, n. 2668 del 07/12/2016, dep. 2017, Spera, Rv. 268973). 2 20 0 Quanto alla doglianza circa il fatto che, nelle citate conversazioni intercorse tra la ricorrente e i complici turchi, il riferimento ai "panni" dovesse essere inteso con riguardo allo stupefacente, deve ribadirsi che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), potendo l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni essere oggetto di scrutinio soltanto nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e aa., Rv. 268389), profili, questi, non ravvisabili nel caso di specie, giusta le del tutto logiche argomentazioni spese nelle due sentenze di merito, in alcun modo scalfite dalle generiche doglianze.
9.3. L'ultimo motivo di ricorso è del pari manifestamente infondato. Al di là del fatto che la condotta permanente di detenzione illecita dello stupefacente per la quale è intervenuta condanna risulta ancora in atto all'inizio di aprile del 1996, anche a voler considerare la consumazione del reato istantaneo d'importazione, la sentenza di primo grado lo colloca al 27 di marzo 1996, sicché correttamente non è stata rilevata la prescrizione, non interessando, in questa sede, le ragioni – per vero, non chiare - che hanno determinato la Corte d'appello - ad affermare l'intervenuta prescrizione dei reati contestati ai coimputati CA, TO e RI. La doglianza di prescrizione del reato, unicamente argomentata sul rilievo che, al pari di quanto avvenuto con riguardo a questi ultimi, si sarebbe dovuto ritenere quale tempus commissi delicti il 1° gennaio 1996, è dunque priva di fondamento. Va comunque rilevato, al riguardo, che, in applicazione della più favorevole, previgente, disciplina, tenendo conto delle interruzioni il termine di prescrizione massimo del reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup., punito già in allora con pena sino a venti anni di reclusione, era pari a 15 anni (ex art. 157, prima comma, n. 2, cod. pen), aumentati della metà ex art. 160, terzo comma, cod. pen, per complessivi 22 anni e mezzo, certamente non decorsi al momento della pronuncia della sentenza impugnata nemmeno a voler considerare quale data di commissione del reato quella indicata dalla ricorrente. Essendo i motivi esaminati inammissibili, il periodo successivamente decorso non rileva, giusta il consolidato principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 21 U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D.L., Rv. 217266), ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 10. Alla declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° dicembre 2020. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., giusta le indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "integrazione Linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del D.L. n. 137 del 2020" - la presente sentenza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore. Il Presidente Il Consigliere estensore Gianni Filippo Reynaud DEPORTATA IN CANCELL L - 2 FEB 2021 CAN Luana ARni 22 2 2