Sentenza 13 dicembre 2018
Massime • 4
Nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le parti hanno diritto a chiedere l'ammissione di prove contrarie, proponendo una domanda, assimilabile a quella di cui all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., la cui ammissibilità è subordinata al vaglio della non manifesta superfluità o irrilevanza ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen.
Alla morte della persona costituitasi parte civile non si verifica l'interruzione del rapporto processuale, prevista dall'art. 300 cod. proc. civ. ed inapplicabile al processo penale, che, invece, è ispirato all'impulso di ufficio; la costituzione, pertanto, resta valida e l'erede del defunto può intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione ma semplicemente dimostrando la propria qualità di erede e subentrando nella posizione della parte civile per qualsiasi rapporto processuale posto in capo alla stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che l'erede succede anche nei rapporti contrattuali intercorrenti con il difensore, il quale diventa automaticamente patrono della parte civile subentrata ed è legittimato a depositare le conclusioni).
La lettura degli atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione può avere ad oggetto anche le dichiarazioni rese da soggetti non indicati nella lista testimoniale, dal momento che l'art. 512 cod. proc. pen. deve essere letto in combinato disposto con l'art. 507 cod. proc. pen., che, riferendosi all'acquisizione di prove decisive, non pone alcuna limitazione e, dunque, consente sia l'acquisizione di eventuali testimonianze, sia l'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali rese da altri soggetti e racchiuse nella querela e nei verbali di sommarie informazioni testimoniali. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto legittima la lettura, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni della persona offesa, deceduta prima dell'apertura del dibattimento, il cui esame dibattimentale non era stato ammesso per tardiva presentazione della lista testimoniale dell'accusa).
Ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem". (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che ha fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).
Commentari • 10
- 1. Art. 190 c.p.p. - Diritto alla provahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Azione civile e contributo unificato nel processo penaleGaetano Walter Caglioti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Abstrat. L'azione civile nel processo penale ne comporta, alle condizioni stabilite dalla legge, il pagamento del contributo unificato [1] Alla “semplificazione” relativa alla quantificazione dell'importo dovuto legato, a differenza di quanto avviene nel processo civile [2], alla determinazione in sentenza del risarcimento del danno o dell'anticipazione di somma a titolo di provvisionale, fanno da contraltare le difficoltà in relazione alle situazioni,oggettive e soggettive, che si determinano nel processo penale [= momento della prenotazione a debito , numero di imputati, numero di parti civili, riferibilità dei capi di imputazione , appello non promosso dalla parte civile e c.d. …
Leggi di più… - 3. Cassazione 15018/2026: omesso mantenimento figli nati fuori dal matrimonio e art. 570-bis c.p.Redazione - Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 6 maggio 2026
- 4. Narcotraffico organizzato: facta concludentia, ruoli stabili e telefoni dedicati bastano a provare il sodalizio (Cass. 16974/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 maggio 2026
- 5. Guida in stato di ebbrezza: dell'avviso al difensore deve esservi prova negli atti della P.G.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla persona) atteso il valore fidefacente degli stessi (Cassazione penale , sez. IV , 17/12/2020 , n. 3913). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 17/12/2020 , n. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2018, n. 17054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17054 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2018 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento