Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2014, n. 6439
CASS
Sentenza 2 ottobre 2014

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Massime1

In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, il decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti diversi da quelli in dotazione presso la Procura della Repubblica, deve motivare, a pena di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, sia in ordine al requisito delle eccezionali ragioni di urgenza sia con riguardo all'insufficienza o inidoneità delle apparecchiature installate presso il suo ufficio

Commentario1

  • 1L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2014, n. 6439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6439
Data del deposito : 2 ottobre 2014

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