Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, il decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti diversi da quelli in dotazione presso la Procura della Repubblica, deve motivare, a pena di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, sia in ordine al requisito delle eccezionali ragioni di urgenza sia con riguardo all'insufficienza o inidoneità delle apparecchiature installate presso il suo ufficio
Commentario • 1
- 1. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2014, n. 6439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6439 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 02/10/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI P. - rel. Consigliere - N. 1300
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - Consigliere - N. 30468/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO AR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 02/05/2014 del Tribunale del riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. OLDI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. SGUERA Vincenzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 2 maggio 2014 il Tribunale del riesame di Napoli, confermando il provvedimento emesso dal locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto che DE AR OR rimanesse sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, quale indagato per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso e per il reato-fine di estorsione continuata ai danni di Dott. RILLO Andrea.
1.1. Dalle propalazioni di numerosi collaboratori di giustizia e dagli esiti delle intercettazioni ambientali nel carcere di Fuorni, riguardanti i colloqui ivi intrattenuti dal detenuto EO AR JU coi propri familiari, quel collegio ha tratto l'esistenza di un grave compendio indiziario circa l'esistenza di un'associazione camorristica facente capo ai membri della famiglia EO, dedita alla commissione di reati di estorsione, usura e commercio di stupefacenti, nonché dell'appartenenza ad essa di EO AR OR, ritenuto pienamente inserito nel sistema spartitorio dei proventi illeciti.
Ancora dalle conversazioni intercettate sono emersi i gravi indizi di colpevolezza dell'indagato in ordine al reato-fine di estorsione continuata.
1.2. Circa la sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha dato applicazione alla presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, ravvisando comunque in concreto la pericolosità dell'indagato,
stante la capacità intimidatoria derivante dal vincolo associativo con il clan camorristico, operativo nella perpetrazione delle estorsioni, del condizionamento della vita pubblica e politica de) Comune di Benevento e di un vasto traffico di droga.
2. Ha proposto ricorso per cassazione lo EO, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente rinnova l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, in quanto effettuate direttamente presso l'istituto carcerario senza che il decreto autorizzativo esplicitasse le ragioni di eccezionale urgenza, ovvero di inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica. Ad illustrazione dell'eccezione osserva che il decreto emesso in via di urgenza dal pubblico ministero, convalidato dal G.I.P. il 25 settembre 2010, aveva disposto l'utilizzo degli impianti della Procura e la "remotizzazione" presso il carcere di Benevento;
ciò nonostante il P.M., con Decreto del 28 settembre 2010, ritenendo che l'indicazione dello specifico ambiente non fosse requisito essenziale del provvedimento autorizzativo, aveva disposto che le operazioni di intercettazione fossero eseguite con le apparecchiature noleggiate dalla ditta MGI s.r.l. presso la struttura penitenziaria di Fuorni, ove EO AR JU era stato frattanto trasferito. Quest'ultimo provvedimento, osserva, non conteneva l'indicazione delle ragioni di eccezionale urgenza che legittimavano l'uso di apparecchiature diverse da quelle della Procura;
inoltre è mancata la convalida da parte del G.I.P..
2.2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia carenza motivazionale in ordine alla gravità indiziaria;
osserva, in proposito, che la ritenuta esistenza dell'associazione camorristica facente capo alla famiglia EO è contrastata da alcuni giudicati di segno contrario, documentati dalla difesa in sede di riesame. Analoghe considerazioni svolge in relazione all'imputazione di estorsione, di cui al capo D) della rubrica, osservando che dalle informazioni rese al riguardo dall'imprenditore Rillo Andrea era emersa la spontaneità della consegna, da parte di costui, della somma di 5.000 Euro allo EO.
2.3. Col terzo motivo denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, lamentando omessa valutazione degli elementi addotti dalla difesa a dimostrazione dell'insussistenza della pericolosità sociale dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nel primo motivo, con efficacia assorbente nei confronti di quelli restanti.
2. A norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, quando sia disposta l'intercettazione di conversazioni telefoniche o ambientali, il precetto che impone l'utilizzo in via esclusiva degli impianti installati nella Procura della Repubblica può essere derogato soltanto se tali impianti risultino insufficienti, o inidonei, e sussistano eccezionali ragioni di urgenza. Del concorso di ambedue i requisiti suindicati il pubblico ministero deve dar conto nel provvedimento motivato col quale dispone il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
2.1. Nel caso di specie il Procuratore della Repubblica di Napoli, nel disporre (a seguito de trasferimento del detenuto EO AR JU) che le intercettazioni già autorizzate, con provvedimento ratificato dal G.i.p., fossero eseguite presso il carcere di Salerno Fuorni, anziché presso quello di Benevento, ha stabilito al contempo che fossero utilizzate le "apparecchiature in noleggio presso la ditta MGI s.r.l.", in ciò modificando l'originario decreto che, invece, prevedeva l'uso delle apparecchiature presenti nella Procura e la "remotizzazione" presso gli uffici dei carabinieri di Benevento.
Il ricorso all'impiego di apparecchiature esterne all'ufficio della Procura, così per la prima volta disposto, non è sorretto da alcuna motivazione non soltanto quanto al requisito dell'eccezionale urgenza, ma, prima ancora di esso, quanto all'insufficienza o inidoneità di quelle stesse apparecchiature che il primo provvedimento, antecedente di soli quattro giorni, aveva considerato presenti nella sala ascolto della Procura e funzionanti (con sistema "Mito, era ivi precisato).
2.2. L'inosservanza della norma processuale contenuta nel già citato art. 268 c.p.p., comma 3 deve intendersi sanzionata da inutilizzabilità delle intercettazioni, secondo il combinato disposto degli artt. 191 e 271 dello stesso codice (Sez. 1^, n. 17939 del 08/04/2010, Regina, Rv. 247055; Sez. 1^, n. 10399 del 13/01/2010, Amendola, Rv. 246353: in piena conformità a quanto statuito da Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche). Non si ritiene, infatti, condivisibile il contrario avviso espresso da Sez. 2, n. 3606 del 14/01/2014, Garzo, Rv. 258541, secondo cui le sole ipotesi riconducibili alla "inutilizzabilità patologica", di cui al citato art. 191, sarebbero quelle derivanti da violazione dei "diritti fondamentali" enunciati negli artt. 188 e 189 c.p.p.. Di contro va rimarcato che l'inosservanza dei limiti posti dalla legge all'intromissione, per ragioni di giustizia, nella riservatezza delle comunicazioni si traduce inevitabilmente nella violazione del diritto di rilevanza costituzionale, di cui all'art. 15 Cost.. 3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in quanto motivata con precipuo riferimento agli esiti di intercettazioni inutilizzabili. Il giudice di rinvio, che si designa nello stesso Tribunale di Napoli, verificherà se, una volta espunte dal quadro indiziario le conversazioni così illegittimamente captate, permangano i presupposti legittimanti la sottoposizione dell'indagato alla misura cautelare.
4. Le ragioni dell'annullamento non comportano la rimessione in libertà dell'indagato. Conseguentemente la cancelleria è chiamata a curare gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015