Sentenza 26 novembre 2015
Massime • 1
La nomina, quale difensore d'ufficio, dello stesso avvocato per assistere diversi coimputati in posizione di conflitto di interessi è causa di nullità intermedia, di cui alla lett. c) dell'art. 178, cod. proc. pen., non essendo tale situazione qualificabile come "assenza" di difensore, cui consegue, invece, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., una nullità assoluta e insanabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2015, n. 10102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10102 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2015 |
Testo completo
10 1 02/1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano F LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Ach Composta da 3734 Saverio Felice Mannino Sent. n. Presidente - Renato Grillo UP 26/11/2015 - Enrico Manzon - Relatore - R.G.N. 50943/2014 Angelo Matteo Socci Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HE VA nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2014 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per l'imputato l'avv. Pietro Sgarbi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 23/05/2014 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 18/10/2007 del Tribunale di Rimini, concessa l'attenuante di cui all'art. 114, Cod. pen., rideterminava la pena inflitta a HE VA in anni 1 di reclusione ed euro 500,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., Cod. pen., 3 n. 8 e 4 n. 7, L. 75/1958. 1.1 Preliminarmente la Corte territoriale rigettava tutte le eccezioni processuali proposte dalla difesa dell'imputata. In particolare rilevava anzitutto che i decreti di irreperibilità emessi nel corso del procedimento dovevano considerarsi rituali e conseguentemente anche la mancata declaratoria di improcedibilità ex art. 13, comma 3 quater, d.lgs. n. 286/1998. Affermava inoltre che gli atti non utilizzabili acquisiti al fascicolo per il dibattimento non avevano in ogni caso fondato il giudizio di colpevolezza emesso dal primo giudice, essendo piuttosto lo stesso basato su prove testimoniali dichiarative ed altre prove ritualmente assunte, anche legittimamente ex art. 507, cod. proc. pen. Infine non ravvisava il verificarsi di nullità in relazione al fatto che, per due sole udienze -l'una per assunzione di una testimonianza in sede di incidente probatorio, l'altra dibattimentale- la HE risultasse essere stata assistitita dal medesimo difensore di ufficio del co-imputato EV, sicchè, in concreto, non potevasi affermare alcuna sostanziale violazione del suo diritto di difesa derivante dall'incompatibilità della sua posizione con quella del EV medesimo. Per dette ragioni respingeva la richiesta di rinnovazione dibattimentale proposta dalla difesa della prevenuta.
1.2 La Corte poi affrontava le questioni meritali pertinenti le accuse mosse alla HE. Sulle relative tematiche devolutele essenzialmente rilevava che dalla deposizione resa in sede di incidente probatorio da LO ZL SI, affermatane la piena attendibilità, emergesse prova piena del coinvolgimento della imputata nelle attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione consumate dal coimputato EV, come ascrittele, ancorchè determinate dal vincolo affettivo che al medesimo la legava.
2. Tale decisione, tramite il difensore fiduciario, è stata impugnata per cassazione dalla HE, con esposizione di plurimi motivi di censura.
2.1 Con un primo motivo la ricorrente deduce l'illegittimità dei decreti di irreperibilità emessi nei suoi confronti, essendosi violati gli artt. 159, 169, cod. proc. pen., particolarmente perché doveva essere perfettamente noto al PM che ebbe ad emettere il primo di essi in data 24/05/2005, che il precedente la 07/05/2005 ella era stata espulsa dal territorio nazionale, sicchè si sarebbero dovute compiere ulteriori ricerche nel, peraltro noto, suo luogo di nascita in Bulgaria. Ugualmente dovevasi ritenere in relazione al decreto di irreperibilità emesso dal GIP presso il Tribunale di Rimini in data 08/09/2006. 2.2 Con un secondo motivo lamenta l'erronea mancata applicazione da parte del Gup del Tribunale di Rimini di sentenza di non luogo a procedere all'udienza preliminare del 10/10/2006 ex art. 13, comma 3 quater, d.lgs. 286/1998, essendovi prova certa della sua espulsione dal territorio nazionale e non essendovi prova certa che al momento dell'udienza preliminare ella si trovasse nel territorio nazionale.
2.3 Con un terzo motivo si duole della violazione del suo diritto di difesa, in relazione al mancato rispetto delle norme processuali penali, costituzionali e della CEDU, per essere stata assistita da un difensore di ufficio nominato anche per il coimputato EV. Afferma infatti che essendo nel processo anch'essa 2 persona offesa nei confronti del EV stesso, ne derivava una incompatibilità difensiva manifesta. Con il che sostiene la ricorrente si è concretizzata una nullità assoluta ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., con particolare riguardo all'assunzione in sede di incidente probatorio della principale fonte testimoniale d'accusa.
2.4 Con un quarto motivo si duole dell' erronea applicazione degli artt. 507, 526 cod. proc. pen., perché illegittimamente acquisiti atti delle indagini preliminari ed + assunti testi ex officio senza che ve ne fossero le condizioni di legge.
2.5 Con un quinto motivo lamenta violazione delle norme processuali sulla valutazione delle prove con riguardo alla testimonianza resa dalla p.o. LO ZL SI alias OV GI DA, trattandosi di persona particolarmente inattendibile per una serie di ragioni che diffusamente sviluppa e per le quali censura di contradditorietà la decisione d'appello impugnata.
2.6 Con un sesto -complesso motivo si duole della immotivata applicazione della aggravante di cui all'art. 4, n. 7, L. 75/1958, non essendosi raggiunta la prova del favoreggiamento e dello sfruttamento di più prostitute, oltre alla teste già sopra indicata;
dello scambio palesemente illogico della sua posizione di p.o. in quella di correa del EV, essendo comunque determinata la sua minima connivenza da una vera e propria condizione scriminante di stato di necessità, per la natura brutalmente aggressiva del EV stesso anche nei suoi confronti né comunque essendo provata la sua acquisizione di alcun profitto derivante dall'attività di sfruttamento del meretricio altrui perpetrata dal co-imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
2. Il primo motivo non è fondato. Sostiene la ricorrente che, essendo noto alle A.G. emittenti i due decreti di irreperibilità, rispettivamente in data 24 maggio 2005 (PM) e 8 settembre 2006 (Gup), che nella precedente data del 7 maggio 2005 ella era stata esplusa dal territorio nazionale, essendo tale circostanza conosciuta o almeno facilmente conoscibile alle A.G. medesime ed altresì loro noto il suo luogo di nascita in Bulgaria, le quali quindi prima di emettere tali decreti avrebbero dovuto espletare ricerche in tale luogo. Afferma infatti la HE che tale obbligo derivi dal combinato disposto degli artt. 159, comma 1 e 169, cod. proc. pen. Questa affermazione è giuridicamente erronea. Le due disposizioni evocate riguardano infatti situazioni fattuali eterogenee e perciò diverse, poiché la prima detta le regole per la dichiarazione di irreperibilità dell' indagato/imputato che si trova nel territorio dello Stato, mentre la seconda disciplina la appunto differente ipotesi della notificazione dell'imputato all'estero. Che non si possano estendere le regole di quest'ultima alla prima è giurisprudenza costante di questa Corte, 3 secondo la quale in particolare "Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, può utilimente effettuarsi la ricerca per l' accertamento di un esatto indirizzo (ex pluribus, Sez. 6, n. 11 29147 del 03/06/2015, Ben Khelifa, Rv. 264104; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di risparmio di Rieti, Rv. 247317). Va quindi sicuramente escluso che tali ricerche dovessero essere espletate in un caso, quale quello di specie, nel quale unico riferimento localizzante dell'indagata/imputata all'estero era il suo luogo di nascita.
3. Anche il secondo motivo non è fondato, essendo ugualmente pacifico nella giurisprudenza di legittimità che dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio non possa più pronunciarsi una sentenza di non luogo a procedere (tra le molte, vedi Sez. 6, n. 50939 del 18/09/2014, PG in proc. Bilani;
Sez. 1, n. 47454 del 30/10/2013, PG in proc. El Basry), il che evidentemente implica l'asserzione dell'efficacia comunque sanante della citazione a giudizio. Tale considerazione è del resto conforme a quella che palesemente è la ratio della 13, disposizione dell'art. comma 3 quater, d.lgs. n. 286/1998 (TU sull'immigrazione), che è senza dubbio quella, deflativa di pubblico interesse, di evitare processi inutili e non certo quella di garantire l'impunità agli imputati espulsi dal territorio nazionale. Tanto che, al verificarsi di determinate condizioni, Як il comma successivo della disposizione stessa prevede la ripresa del processo penale ex art. 345, cod. proc. pen. Ed è proprio per questa ragione che non è riferibile ad alcuna specifica previsione di invalidità processuale la violazione della disposizione medesima.
4. Nemmeno il terzo motivo può considerarsi fondato. Risulta dagli atti che all'udienza del 25 novembre 2005 avanti al Gip del Tribunale di Rimini in sede di incidente probatorio per l'assunzione della principale teste di accusa, LO ZL SI alias OV GI DA, ed all'udienza dibattimentale del 19 luglio 2007, la HE, in sua assenza, è stata rappresentata e difesa dallo stesso difensore di ufficio che rappresentava e difendeva il coindagato/coimputato EV. Precisamente alla prima delle due udienze indicate si trattava dell'avv. Paesani, alla seconda dell'avv. Gattei. Noto è al Collegio che vi è giurisprudenza di legittimità consolidata che afferma che "l'assunzione da parte di un difensore della difesa di più imputati con diversa posizione giuridica è causa di nullità solo se risulti un effettivo e concreto pregiudizio alla difesa del singolo assistito" (in tal senso, vedi, ex pluribus, Sez. 1, n. 29479 del 23/10/2012, Vangjelai, Rv. 256448; n. 8067 del 2012, Rv. 252428). Tenuto conto di tale principio di diritto, diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, la prima di dette situazioni processuali deve essere affermata concretamente lesiva del diritto di difesa della ricorrente. Come detto si è trattato della attività di acquisizione della principale fonte probatoria posta alla base della "doppia conforme" di condanna della ricorrente stessa. Il conflitto di interessi tra il EV e la HE era ed è dunque del tutto evidente, poiché pur vero che la seconda era imputata di concorso con il primo nel reato di sfruttamento della prostituzione, ne era altresì indicata quale vittima e perciò persona offesa del reato stesso, commesso da costui anche nei suoi confronti. L'incompatibilità di ruolo difensivo deve perciò considerarsi in tal caso intrinseco e concretamente/direttamente lesivo delle prerogative di difesa di entrambi gli imputati, ma per quello che qui interessa, sicuramente della HE. Impensabile infatti che lo stesso difensore possa aver compiuto con adeguatezza il proprio ruolo a fronte di domande alla teste LO/OV che, a seconda della risposta, potevano indurre, come del resto è accaduto, una sensibile variazione della posizione processuale dei due coimputati, aggravandone ovvero alleggerendone la posizione, nella situazione di contrasto d'interessi tipicizzato che intercorre comunque e sempre tra quella di imputato e quella di persona offesa dal reato. Si può pertanto effettivamente profilare una nullità, per violazione del diritto di difesa della HE, dell'incidente probatorio nel quale si è assunta la teste LO/OV, ma è tuttavia necessario determinare la natura di questa nullità. Ritiene il Collegio che si tratti di una nullità a "regime intermedio" ossia sussumibile nell'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 178, cod. proc. pen., ma non rientrante in quelle di cui all'art. 179, bensì in quelle di cui all'art. 180, stesso codice. Infatti la rilevata sussistenza di incompatibilità difensiva per conflitto di interessi tra assistiti di uno stesso difensore non può essere qualificata come "assenza" del difensore, come previsto appunto quale causa tipicizzata di nullità assoluta ed insanabile dall'art. 179, cod. proc. pen. Ciò considerato, tale nullità deve tuttavia considerarsi sanata a conseguenza del suo mancato rilievo ovvero della sua mancata deduzione entro il primo grado del giudizio. Di contro la seconda situazione di incompatibilità difensiva, realizzatasi nella fase degli atti preliminari al dibattimento all'udienza del 19 luglio 2007, in assenza di motivi specifici che, stando al principio di diritto sopra enunciato, ne realizzino la concreta lesività per il diritto di difesa dell'imputata, non risulta perciò aver determinato alcuna conseguente nullità.
5. Il quarto motivo è infondato. 5 Lamenta la ricorrente la non corretta acquisizione al fascicolo dibattimentale e la conseguentemente non corretta utilizzazione di alcuni atti di indagine preliminare, al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge;
si duole altresì dell'assunzione di testi disposta dal primo giudice in via officiosa oltre i limiti delle norme processuali correlative. Trattasi di deduzioni a-specifiche, che non chiariscono in alcun modo quale incidenza abbiano avuto le denunciate violazioni procedurali sul contenuto decisorio della pronuncia di primo grado e quale conseguenziale effetto abbiano sulla conferma della stessa con il rigetto del correlativo motivo di appello.
6. Il quinto ed il sesto motivo, che formalmente denunziano violazioni di norme processuali e sostanziali, a ben vedere criticano sotto profili diversi la sentenza impugnata sul punto, per diversi aspetti dirimente, della valutazione della testimonianza di LO ZL SI alias OV GI DA e ne è perciò opportuna la trattazione congiunta. Tali motivi sono fondati, per le ragioni che seguono. Risulta evidente che la, confermata, condanna della ricorrente dipenda in misura assolutamente decisiva dalle dichiarazioni di detta teste, essendo l'unica fonte probatoria diretta delle condotte illecite ascritte alla ricorrente stessa. Va tuttavia rilevato che la valutazione datane dalla Corte territoriale non affatto immune dalle carenze indicate dalla ricorrente. In particolare, anzitutto non risulta adeguatamente considerata la questione pregiudiziale della "attendibilità soggettiva" della LO seu OV, proprio a partire dal punto, giustamente sottolineato dalla difesa della ricorrente, che la medesima in sede di preliminari dell'incidente probatorio ha declinato, nuovamente, generalità false, subito dopo avere assunto l'impegno di dire la verità. Il che, come anche si sottolinea nel ricorso, può ben essere logicamente correlato alla "riserva mentale" di far perdere le proprie tracce una volta deposto, il che ovviamente non milita a favore della tesi sul punto seguita dalla Corte territoriale. Ma anche la valutazione della "attendibilità intrinseca" della LO (OV) presta il fianco alle plurime considerazioni critiche oggetto di gravame, puntualmente di nuovo esposte nel ricorso per cassazione, alle quali il giudice di appello non ha dato risposte complete e logicamente inappuntabili. Oltre alle pur significative notazioni di dettaglio, soprattutto si deve osservare che la Corte territoriale omette i dovuti rilievi sulle incertezze della LO/OV, evidenziatele con l' appello, in ordine agli aspetti fattuali più pregnanti delle condotte di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui in imputazione. Specificamente la Corte d'appello di Bologna non fornisce spiegazione adeguata in ordine alla attività della HE di trasferimento dei proventi dell'attività 6 illecita all'estero, di agevolazione della prostituzione della LO stessa e delle altre persone indicate nella rubrica d'accusa, di violenza e minaccia per costringere la LO e le altre prostitute a maggior impegno. Sotto quest'ultimo, rilevante, profilo risulta che la LO abbia riferito con dovizia di particolari un unico episodio del quale tuttavia la persona, gravemente, offesa è stata proprio la stessa ricorrente. Per altro verso, va poi notato che è mancante il riscontro motivazionale del giudice di appello in ordine alla questione, anch'essa postagli con il gravame, dell'effettiva identificazione delle altre prostitute favoreggiate/sfruttate. Tale passaggio motivazionale ha determinante importanza al fine dell'accertamento giudiziale della sussistenza della aggravante di cui all'art. 4, n. 7, L. n. 75/1958, con incidenza addirittura attualmente dirimente quanto al calcolo della prescrizione del reato contestato alla HE. Più in generale si deve osservare che complessivamente il tessuto motivazionale della sentenza impugnata appare basato su asserzioni piuttosto che su concreti argomenti controfattuali di specifica e puntuale risposta ai motivi di gravame meritali. In virtù delle considerazioni che precedono, risulta pertanto necessario che altra sezione della Corte d'appello di Bologna rivaluti la deposizione di LO ZL SI alias OV GI DA e ne determini quindi l'esatta portata probatoria ai fini del giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa mossa a HE VA, come circostanziata.
7. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Così deciso il 26/11/2015 IlConsigliereestensore Il Presidente Enrico Manzon Saverio Felice Mannino враиле а DEPOSITATA IN CANCELLERIA K 11 MAR COMB 7