Sentenza 15 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2014, n. 3610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3610 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 15/01/2014
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 123
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 51059/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI MI, nato a [...] il [...];
ZA NT, nato a [...] il [...];
ON IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, sezione 2A penale, in data 26.6.2012. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 1.7.2011, il G.U.P. del Tribunale di Bari dichiarò DI MI, ZA NT e ON IO responsabili del reato di rapina aggravata e ZA altresì del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, unificati quanto al ZA sotto il vincolo della continuazione e - concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, con la diminuente per il rito abbreviato - condannò:
DI e ON alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, pena sospesa (essendo entrambi infraventunenni); ZA alla pena di anni 4 mesi 4 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ma la Corte d'appello di Bari, con sentenza del 26.6.2012, confermò la decisione di primo grado.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
DI MI deduce vizio di motivazione in quanto sarebbero stati valutati con superficialità alcuni elementi dedotti dalla difesa e le richieste avanzate sarebbero state motivate genericamente.
ZA NT, ricordando di aver rinunziato ai motivi di appello in punto di responsabilità, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva ed alla misura della pena.
ON IO, tramite il difensore, deduce vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 ed alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da DI MI è manifestamente infondato e generico.
La Corte territoriale, dopo aver dato atto che nessuna motivazione era necessaria in relazione all'intervenuta rinunzia dei motivi di appello in punto di responsabilità, ha specificamente motivato sul giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti nonché sulla determinazione della pena, richiamando quanto esposto in ordine alla posizione del coimputato ON.
Peraltro nel motivo di ricorso non sono precisate le doglianze sulle carenze di motivazione.
Il ricorso proposto da ZA NT è manifestamente infondato e - per la parte relativa al mancato giudizio di comparazione fra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dell'aver commesso il fatto durante la sottoposizione a misura di prevenzione, in essa assorbita al recidiva - non è stato dedotto con i motivi di appello.
Per la residua parte del ricorso la Corte territoriale ha motivato in ordine al trattamento sanzionatorio (e quindi anche al diniego della prevalenza delle attenuati generiche) in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali e dell'essere sottoposto a misura di prevenzione al tempo del commesso reato.
Il ricorso proposto nell'interesse di ON IO è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha motivato sull'insufficienza dell'offerta risarcitoria effettuata alla persona offesa alla luce della natura pluri offensiva del reato di rapina ed ha motivato in ordine al giudizio di comparazione fra attenuanti generiche ed aggravanti ed alla determinazione della pena alla luce della concreta gravità del fatto.
In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità o carenza sindacabile in questa sede.
Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen.. E gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto. (Cass. Sez. 1 sent. n. 3163 del 28.11.1988 dep. 25.2.1989 rv 180654). La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art.133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825, Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242). I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2014