Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
Ai fini del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. - la quale anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251 deve ritenersi facoltativa - è sufficiente che il giudice consideri gli elementi enunciati nell'art. 133 cod. pen., essendo sottratta al sindacato di legittimità la motivazione se aderente ad elementi tratti dalle risultanze processuali e logicamente corretti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2012, n. 4969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4969 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. Presidente del 12/01/2012
Dott. CASUCCI Giuliano Consigliere SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo Consigliere N. 43
Dott. CHINDEMI Domenico rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo Consigliere N. 26543/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) KU VI N. IL 24/04/1984;
avverso la sentenza n. 776/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Romano Mario in sostituzione dell'Avv. Pananati Paolo di Roma che chiede l'accoglimento del ricorso. Osserva:
IN FATTO
Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 22/9/2010, dichiarava KU IS colpevole di porto abusivo di una pistola calibro 6,35, marca Browing provenuto di furto e del relativo munizionamento, ricettazione aggravata di due autovettura Mini Cooper e BMW, entrambe provento di furto e lo condannava, con la continuazione e la riduzione per il rito, alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione e Euro 1400 di multa.
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 30.3.2011, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, rideterminava la pena in anni tre, mesi due di reclusione e Euro 934 di multa, confermando, nel resto la sentenza impugnata. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi:
a) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al porto abusivo della pistola e alla ricettazione dell'autovettura Mini Cooper, in quanto l'appartamento ove è stata rinvenuta l'arma era stato locato nove giorni prima dell'arresto del prevenuto, mentre, con riferimento al veicolo lo stesso si era trovato solo a bordo della predetta autovettura condotta da KU IR, tratto in arresto in tale circostanza, ritenendo non utilizzabili le dichiarazioni accusatorie di EF TI, donna con la quale il prevenuto aveva un rapporto sentimentale, avendo dovuto essere sentita, ai sensi dell'art. 350 c.p.p., con l'assistenza di un difensore;
b) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ricettazione dell'autovettura BMW, non avendo mai avuto il prevenuto la disponibilità di tale vettura, pur essendo state trovate le relative chiavi sulla persona dell'imputato, lamentando la mancata derubricazione nel reato di furto, avendo ammesso spontaneamente di aver rubato il veicolo;
c) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno,ex art. 62 c.p., n. 6, avendo risarcito tutte le parti offese;
d) erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e la recidiva, avendo erroneamente la Corte territoriale ritenuto le prime solo equivalenti alla seconda;
e) erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione alla contestazione della recidiva reiterata specifica e infra quinquennale, desunta soltanto dal certificato penale, senza una dichiarazione esplicita da parte del giudice. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Il ricorrente ripropone le medesime questione già sottoposte all'attenzione della Corte territoriale che le ha correttamente e logicamente disattese. L'arma è stata ritenuta nel possesso del prevenuto essendo stata ritrovata nel cassetto del comodino della camera da letto dell'abitazione in cui il KU era ospite, escludendo, con riferimento al luogo in cui l'arma era custodita, che potesse essere riconducibile agli eventuali ospitanti, non dimoranti comunque nell'alloggio in quanto trattasi di bilocale. Inoltre, nell'immediatezza dei fatti, il KU non forniva nessuna possibile ricostruzione alternativa, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere. Con riferimento alla ricettazione della Mini Cooper le modalità della condotta del prevenuto hanno correttamente indotto la Corte ad affermarne la responsabilità del prevenuto che si trovava a bordo del veicolo in occasione del fermo di P.G. di KU IR, conducente dell'autovettura. La circostanza che, in tale occasione, il prevenuto si sia dato alla fuga denota, a giudizio della Corte di merito, la piena consapevolezza in ordine alla provenienza illecita del veicolo che, peraltro si trovava parcheggiato vicino all'abitazione del ricorrente, luogo dove altri due complici erano giunti a bordo di un diverso veicolo.
Lo stesso KU, all'udienza di convalida del fermo, affermava che l'autovettura apparteneva a due complici che erano riusciti a fuggire. Ulteriore elemento a carico del prevenuto è costituito dalle dichiarazioni di EF TI NI che è stata sentita quale persona informata dei fatti, non essendo sottoposta, al momento in cui venivano assunte le sue dichiarazioni, ad alcune indagine. Va, pertanto, disatteso il primo motivo di ricorso. 2) Anche il secondo motivo è infondato.
Il KU è stato trovato in possesso delle chiavi originali della BMW, circostanza non incompatibile con il reato di ricettazione. Il giudice di merito, con apprezzamento insindacabile in questa sede di legittimità, evidenzia anche l'assenza di indicazioni attendibili sull'addotto furto dell'auto da parte dell'imputato, stante l'assoluta genericità delle dichiarazioni dello stesso. In tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento.
Corretta appare, quindi, la qualificazione di ricettazione della condotta dell'imputato.
Infine si rileva che le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794). 3) Con riferimento al terzo motivo, la Corte non ha concesso la richiesta attenuante del risarcimento del danno (art. 62 c.p., n. 6) "in assenza di prova dell'integrale risarcimento del danno alla luce dei pagamenti simbolici a favore delle parti offese (Euro 300,00 ciascuna), ritenendo tale importo non esaustivo dell'integrale risarcimento del danno necessario per la concessione della predetta attenuante. (Sez. 1, Sentenza n. 28554 del 09/06/2004 Ud. (dep. 24/06/2004) Rv. 228846).
Trattasi di valutazione di merito non suscettibile di censura in sede di legittimità, non apparendo illogica la valutazione della Corte, con riferimento alla tipologia di reato.
La "ratio" dell'attenuante è stata introdotta dal legislatore nel preminente interesse della vittima del reato, quale incentivo ad un pronto e totale ristoro del danno risarcibile derivato dal reato;
il risarcimento deve essere integrale non è quindi ammessa una riparazione parziale stante il preminente risalto che si intende dare alla figura della persona offesa e all'esigenza che il pregiudizio da questa subito a causa del comportamento criminoso del colpevole sia interamente ristorato.
4) In ordine logico va, preliminarmente, esaminato l'ultimo motivo di ricorso relativo alla contestazione della recidiva reiterata specifica e infra quinquennale, correttamente ritenuta dalla Corte di merito sulla base delle risultanze del certificato del casellario giudiziario, in mancanza di valide argomentazioni per disattenderlo. La circostanza che l'art. 99 c.p., comma 3, nel prevedere l'aumento di pena per effetto della recidiva reiterata, faccia riferimento al recidivo che commette un altro reato, non suffraga la tesi secondo cui in tanto la recidiva reiterata può essere contestata in quanto in precedenza sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. Infatti, dalla lettura della norma emerge evidente che il termine "recidivo" è stato usato dal legislatore per comodità di esposizione, per non ripetere la definizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo e non già per indicare una qualità del soggetto giudizialmente affermata" (Cass., sez. 3, 20 maggio 1993, Mighetto, m. 195127, Cass., sez. 1, 6 maggio 2003, Andreucci, m. 225233).
Quindi il giudice della cognizione - a differenza di quello d'esecuzione - può accertare anche i presupposti di una recidiva che non sia stata previamente dichiarata;
ne deriva che la recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice" (Sez. 2, Sentenza n. 18701 del 07/05/2010 Ud. (dep. 18/05/2010) Rv. 247089; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 41288 del 25/09/2008 Ud. (dep. 05/11/2008) Rv. 241598; conf. Sez. 1, Sentenza n. 24023 del 06/05/2003 Cc. (dep. 30/05/2003) Rv. 225233). 5) Anche l'ultimo motivo è infondato.
Anche se questa Corte ha già ritenuto che la recidiva reiterata di cui all'art. 99 c.p., comma 4, anche dopo le modifiche apportate dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi facoltativa con possibilità di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e la recidiva (Sez. 3, Sentenza n. 45065 del 25/09/2008 Ud. (dep. 04/12/2008) Rv. 241779;
Sez. 2, Sentenza n. 19557 del 19/03/2008 Ud. (dep. 15/05/2008) Rv. 240404; Sez. 5, Sentenza n. 22871 del 15/05/2009 Ud. (dep. 03/06/2009) Rv. 244209; Sez. 5, Sentenza n. 13658 del 30/01/2009 Cc. (dep. 27/03/2009) Rv. 243600; Sez. 4, Sentenza n. 5488 del 29/01/2009 Ud. (dep. 06/02/2009) Rv. 243441; Sez. 5, Sentenza n. 4221 del 09/12/2008 Cc. (dep. 29/01/2009) Rv. 242946; Sez. 6, Sentenza n. 10405 del 07/02/2008 Ud. (dep. 06/03/2008) Rv. 239018; Sez. 2, Sentenza n. 46243 del 05/12/2007 Ud. (dep. 11/12/2007) Rv. 238521;
Sez. 5, Sentenza n. 40446 del 25/09/2007 Ud. (dep. 31/10/2007) Rv. 237273); Sez. 6, Sentenza n. 37169 del 17/09/2008 Cc. (dep. 30/09/2008) Rv. 241192) tuttavia ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti e recidiva è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nell'art. 133 c.p. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti, equivalenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto.
La Corte territoriale ha formulato il giudizio di equivalenza tra la recidiva contestata e le attenuanti generiche, avendo ritenuto i reati ascritti all'imputato espressione di accentuata pericolosità sociale, pur avendo ridotto la pena di un anno e quattro mesi rispetto a quella comminata dal Tribunale.
Conclusivamente il ricorso va rigettato
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012