Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2012, n. 4969
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Sentenza 12 gennaio 2012

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Ai fini del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. - la quale anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251 deve ritenersi facoltativa - è sufficiente che il giudice consideri gli elementi enunciati nell'art. 133 cod. pen., essendo sottratta al sindacato di legittimità la motivazione se aderente ad elementi tratti dalle risultanze processuali e logicamente corretti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2012, n. 4969
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4969
    Data del deposito : 12 gennaio 2012

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