Sentenza 13 gennaio 2011
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato condizionato, la compatibilità della integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta del rito e non "ex post", in base ai tempi, particolarmente celeri, del dibattimento tenutosi a seguito del rigetto della stessa. (In applicazione del principio la Corte ha disatteso l'assunto del ricorrente che pretendeva di desumere detta compatibilità dalla avvenuta celebrazione del dibattimento in una sola udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2011, n. 7961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7961 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 13/01/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 57
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 23629/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di RO IA, nato a [...] il 9 dicembre del 1969;
avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila del 13 dicembre del 2009;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del Dott. Fausto De Santis, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata;
osserva quanto segue:
IN FATTO
La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza del 13 novembre del 2009, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale di Avezzano, concessa l'attenuante di cui al D.P.R. n 309 del 1990, art.73, comma 5, riduceva ad anni due mesi sei di reclusione ed Euro 4000
di multa la pena che gli era stata inflitta quale responsabile del reato di cui al D.P.R. citato, art. 73, nonché dei reati di porto e detenzione di pistola con matricola abrasa e confermava nel resto la sentenza impugnata.
Il RO (a seguito di giudizio direttissimo, era stato ritenuto responsabile: a) del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 4, per aver portato all'interno della propria autovettura una pistola Beretta mod. 98 FS cal. 9x21 con matricola abrasa e 15 colpi nel caricatore;
b) del reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7 e succ. mod. perché illegalmente portava senza licenza,
all'interno della propria autovettura una pistola Beretta mod. 98 cal. 9x21 con matricola abrasa e 15 colpi nel caricatore;
c) del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, come modificato dalla L. n 49 del 2006, perché vendeva a ER DR al verosimile prezzo di Euro 600,00 e comunque gli cedeva netti grammi 10,9783 di sostanza stupefacente del tipo cocaina con principio attivo pari al 32,99%. Fatti commessi in Avezzano il 12 maggio 2009.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, il 12/5/2009, i carabinieri del nucleo radiomobile di Avezzano notavano l'imputato al posto di guida di un' autovettura in sosta e, dopo pochi minuti, il sopraggiungere di altra persona, alla guida di una motocicletta. Quest'ultima persona, salita in macchina, prendeva posto sul sedile anteriore lato passeggero. I militari notavano lo scambio di qualcosa e, poco dopo, provvedevano al fermo sia dell'auto che della moto e, sulla persona del motociclista, rinvenivano un involucro costituito da pellicola trasparente, tenuta da nastro isolante, del peso di grammi 13,273, contenente un materiale successivamente identificato per cocaina;
sulla persona del RO rinvenivano la somma di Euro 600,00, divisa in due mazzetti e nell'autovettura una pistola marca Beretta calibro 9x12, con matricola abrasa, riposta nel vano portaoggetti del cruscotto. La difesa, all'udienza del 15/7/2009, manifestò la volontà di accedere al rito abbreviato condizionato alla introduzione di dodici documenti, nonché all'esame di due testimoni ed a quello dell'imputato.
Il Tribunale rigettò la richiesta sulla base dell'anteconomicità della stessa e successivamente nel rito direttissimo ammise i testi indicati e dispose l'acquisizione dei documenti e l'esame dell'imputato concludendo il processo in una sola udienza. Il prevenuto nel giudizio di appello si era doluto del mancato accesso al rito e la corte ha rigettato la censura avendo ritenuto condivisibile la decisione.
Ricorre per cassazione il RO per mezzo del proprio difensore deducendo l'illogicità della motivazione perché il tribunale, dopo avere respinto per la sua antieconomicità la richiesta di rito condizionato, aveva tuttavia ammesso numerosi testimoni, i documenti richiesti e sentito il coimputato ER concludendo comunque il processo in giornata.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché in fondato.
Il giudice deve ammettere il rito abbreviato condizionato dopo avere accertato non solo la rilevanza probatoria della richiesta integrazione ma anche l'indispensabilità della stessa ai fini della decisione. L'integrazione non può riguardare fatti e circostanze già risultanti dagli atti e non contraddetti da alcun elemento già acquisito (cfr. Cass. Sez. unite 27 ottobre 2004 Wajib). Inoltre la richiesta deve essere compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. Tale compatibilità deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta e non ex post in base alla celerità del dibattimento, il fatto che il dibattimento si sia concluso in una giornata non dimostra ex post l'ammissibilità della richiesta. La compatibilità va individuata non in base all'unicità o pluralità del mezzo di prova richiesto, ma in base alla necessità di colmare lacune probatorie non imputabili al prevenuto ed indispensabili ai fini della decisione. Se queste dovevano comunque essere colmate, eventualmente anche d'ufficio, non si può parlare di antieconomicità rispetto al dibattimento perché l'assunzione probatoria con le forme di cui all'art. 422, comma 2 e 3, costituisce comunque un risparmio di tempo ed energie (cfr. Corte Cost. n. 115 del 2001). Secondo la Corte Costituzionale nelle situazioni in cui è necessario procedere anche ad una consistente integrazione probatoria, non importa se chiesta dall'imputato o disposta d'ufficio dal giudice,il giudizio abbreviato si traduce sempre e comunque in un risparmio di energie. Il requisito fondamentale per valutare l'ammissibilità dell'integrazione resta quindi la necessità della prova ai fini della decisione. Tale necessità prescinde dalla complessità o semplicità della prova o dalla lunghezza dei tempi per espletarla (cfr Cass 11558 del 2009). L'integrazione richiesta dall'imputato può considerarsi necessaria quando sia idonea a fornire un indispensabile supporto logico valutativo in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda". Il suo limite naturale consiste nel fatto che la nuova prova deve essere integrativa e non sostitutiva del materiale probatorio già acquisto. In proposito questa Corte ha statuito che la richiesta di giudizio abbreviato può essere legittimamente respinta se è diretta a valorizzare unicamente gli elementi favorevoli all'impostazione difensiva dell'imputato (Cass n. 25713 del 2003). Nella fattispecie la richiesta è stata respinta legittimamente perché il coimputato ER DR era stato già sentito e, per gli altri testimoni, non si era neppure indicata la necessità dell'integrazione. Come già precisato inizialmente, il fatto che il dibattimento si sia concluso in una giornata non dimostra l'ammissibilità originaria della richiesta.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011