Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
L'insufficiente enunciazione dell'imputazione nel decreto che dispone il giudizio determina una nullità relativa, che come tale deve essere eccepita, pena altrimenti la sanatoria, entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2010, n. 20739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20739 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 25/03/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 809
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 35399/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di LA ET, nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 21-5-09 dalla Corte di appello di Caltanisetta;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 15-3-08 il Tribunale di Gela dichiarava Di LA ET responsabile di abuso di ufficio in relazione alla condotta da lui tenuta con riguardo a due verbali di pignoramento redatti nei confronti di Anfuso e Gravillano, rispettivamente il 29-9-01 ed il 13-11-02 (capo A ex artt. 81 e 323 c.p.) e di falso in relazione ai suddetti verbali (capo B ex artt. 81 e 476 c.p., art. 61 c.p., n.2): con le attenuanti generiche prevalenti e la continuazione lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
La Corte di appello di Caltanisetta con pronuncia 21-5-09 assolveva il predetto dall'imputazione sub A perché il fatto non costituisce reato;
esclusa l'aggravante teleologica, rideterminava la pena per l'ulteriore delitto.
Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione nei termini infradescritti.
1 - Violazione di legge per indeterminatezza e genericità del capo di imputazione. All'uopo si è rilevato che non era stata adeguatamente descritta la condotta contestata.
2 - Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ad entrambi gli episodi di falso.
In particolare è stato dedotto che l'affermazione di responsabilità si fondava su dati neutri e privi di significatività. La Corte osserva.
La doglianza sub 1 è inammissibile.
Invero la nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto ha natura relativa: di conseguenza deve essere eccepita a pena di decadenza entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p. (Cass. 17-11-98 n. 342 Rv. 212193;
Cass. 20-11-09 n. 712 Rv. 245734). Orbene, nella fattispecie la questione risulta proposta per la prima volta nell'atto di appello e quindi è da ritenersi preclusa. Il motivo sub 2 è infondato.
La responsabilità per il primo episodio - contrariamente all'assunto difensivo - è stata ritenuta non solo in base alla circostanza che dopo 5 mesi nella casa della Anfusso vi fossero beni pignorabili, ma altresì in base alle dichiarazioni della stessa che tali beni ivi si trovassero già all'epoca dell'accesso nonché alla luce delle stesse ammissioni dell'imputato di avere constatato che vi erano mobili accatastati e coperti da un telo;
orbene rispetto agli evidenziati dati l'attestazione del Di LA nel verbale 29-9-01 di avere "accertato l'assoluta mancanza di beni mobili per legge pignorabili" si palesa inveritiera e sussumibile nell'ipotesi criminosa di cui all'art. 479 c.p. Per quanto concerne il secondo episodio è stato evidenziato in sede di merito: che in data 5-11- 02 il dirigente dell'ufficio, dott. Marchese, ebbe ad accertare tramite consultazione dei registri cronologici (a seguito di richiesta di informazioni dell'avv. Aiello nell'interesse del creditore, suo cliente) che la pratica di pignoramento, pur rivestendo carattere di urgenza, non risultava ancora evasa;
che il Di LA interpellato dal Marchese non aveva fornito alcuna giustificazione di questo fatto;
che il giorno 13 dello stesso mese il Di LA aveva depositato un verbale di pignoramento quale effettuato il 5-11-02 alle h. 8,45 nei confronti dell'avv. Gravillano, avente ad oggetto 2 autovetture di valore pressoché nullo. Nel delineato contesto - stante la verifica negativa del Marchese, il contestuale atteggiamento dell'imputato, la data del deposito avvenuto ben dopo 8 giorni l'asserita operazione - la conclusione adottata circa la falsità del verbale de quo, per non essere stato l'accesso compiuto nel giorno indicato, risulta del tutto plausibile e pertanto sottratta a possibilità di sindacato di legittimità. Per le svolte argomentazioni s'impone il rigetto del ricorso, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010