Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2019, n. 2199
CASS
Sentenza 19 novembre 2019

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Il reato di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, previsto dall'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile anche nel caso in cui la condotta di abbandono, presupposto del provvedimento violato, abbia natura di illecito amministrativo, ben potendo identificarsi il responsabile in un privato cittadino che abbia abbandonato o depositato rifiuti.

In tema di impugnazioni cautelari, la nomina del difensore di fiducia da parte dell'indagato per il procedimento incidentale di riesame non produce alcun effetto nel procedimento principale, che è del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria procedente, che è avvisata della richiesta di riesame soltanto al fine della trasmissione degli atti.

Commentario1

  • 1Rifiuti. Abbandono e responsabilità
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 1 gennaio 2025

    Rifiuti. Abbandono e responsabilità Cass. Sez. III n. 44343 del 4 dicembre 2024 (UP 14 nov 2024) Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. R. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del tribunale di Bologna con cui R. L.era stato condannato in relazione al reato ex art. 255 comma 3 del Dlgs. 152/06. 2. Avverso la predetta sentenza R. L., mediante il proprio difensore propone ricorso deducendo quattro motivi di impugnazione. 3. Rappresenta, con il primo, vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. atteso che la notifica del decreto di citazione dell'imputato sarebbe avvenuta a mezzo posta con avviso di deposito …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2019, n. 2199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2199
Data del deposito : 19 novembre 2019

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