Sentenza 7 dicembre 2016
Massime • 1
Il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale. (In motivazione, la Corte ha ritenuto integrare il concorso nel delitto di cui all'art.73 d.P.R. n.309 del 1990, anziché il reato di favoreggiamento, la condotta del soggetto che aveva accompagnato il detentore dello stupefacente a recuperare la sostanza, della quale quest'ultimo si era precipitosamente disfatto, sul presupposto che il precedente abbandono dello stupefacente non comportasse la perdita di ogni potere di fatto sulla droga).
Commentario • 1
- 1. Favoreggiamento: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 378 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 luglio 2022
Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti [418], è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/12/2016, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2016 |
Testo completo
02668-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 1957 Domenico Carcano Andrea Tronci UP 07/12/2016- Giorgio Fidelbo R.G.N. 31210/2016 Laura Scalia IO Corbo -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PE IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/04/2016 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere IO Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Giulio Bellini, in sostituzione dell'avvocato Andrea Favata, difensore di fiducia dello SP, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 20 aprile 2016, la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala che condannato IO SP per il reato di favoreggiamento reale, aveva commesso il 15 aprile 2009, per aver aiutato QU Di IO a recuperare circa AllАл 400 grammi di hashish, che il medesimo Di IO aveva gettato qualche ora prima in vista di un posto di controllo dei Carabinieri, e gli aveva irrogato la pena di quattro mesi di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Andrea Favata, quale difensore di fiducia dello SP, articolando due motivi.
2.1. Nel primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 49 e 379 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, avendo riguardo alla assoluta inidoneità della condotta ed alla inesistenza dell'oggetto dell'azione criminosa. Si deduce che la sentenza impugnata omette di considerare che lo stupefacente non era più nella disponibilità del Di IO, ed era anzi già stato recuperato dai Carabinieri: era quindi impossibile ed inidonea l'azione dell'imputato nella direzione del recupero dello stupefacente, e quest'ultimo, ormai in possesso dei Carabinieri, non era più oggetto materiale di alcun reato.
2.2. Nel secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 379 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, avendo riguardo al difetto del dolo dell'imputato. Si deduce che la condotta dell'imputato, consistita nell'essere rimasto seduto sul sedile posteriore dell'auto a tre porte con la quale il Di IO era ritornato sul posto in cui aveva abbandonato lo stupefacente costituisce un comportamento negativo, non indicativo di una reale e consapevole partecipazione dell'imputato ad un fatto di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché, qualificato il fatto come concorso nella detenzione di sostanza stupefacente di tipo hashish, il reato è estinto per prescrizione.
2. Secondo un precedente della giurisprudenza di legittimità, non è configurabile il concorso in detenzione illecita a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, bensì il reato di favoreggiamento reale, in relazione alla condotta di chi, dopo l'avvenuto spossessamento della droga da parte del detentore mediante lancio da un'automobile in corsa, lo aiuta a recuperarla il giorno successivo, ritornando sul luogo del fatto, già presidiato dal giorno precedente 2 M dalla forza pubblica (così Sez. 6, n. 21108 del 12/03/2004, Cogotti, Rv. 228814). Tale conclusione è stata affermata sul rilievo che, con il lancio della droga in un luogo nel quale non era agevole il recupero, ed era invece possibile il rinvenimento della stessa da parte di occasionali passanti o di Carabinieri, era ormai interrotta la permanenza della detenzione dello stupefacente in capo al soggetto al quale veniva prestato aiuto. Tale principio, però, deve tener conto dell'orientamento consolidato, ribadito anche dalle sezioni unite, in forza del quale il reato di favoreggiamento non è configurabile con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti in costanza della detenzione, in quanto l'agevolazione del colpevole si risolve in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (cfr. Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151).
3. La sentenza impugnata rappresenta che: a) QU Di IO, alle ore 21,00 del 15 aprile 2009, mentre era a bordo di un'auto, ed era invitato dai Carabinieri a fermarsi, gettava «qualcosa» dal finestrino e si dava alla fuga;
b) i Carabinieri, dopo ricerche in loco, appuravano che quel «qualcosa» era costituito da quattro panetti di hashish, e decidevano di aspettare;
c) il Di IO ritornava sul posto alle ore 22,30, accompagnato da IN CL e da IO SP;
d) giunti sul posto, il CL restava alla guida dell'auto con il motore acceso, il Di IO iniziava a ricercare lo stupefacente e lo SP svolgeva il ruolo di "sentinella" ed era il primo ad accorgersi del sopraggiungere dei militari;
e) il recupero dello stupefacente da parte dei Carabinieri avvenne solo dopo l'arresto dei tre.
4. La ricostruzione fattuale indicata, immune da vizi logici e giuridici, evidenzia che lo SP pose in essere una condotta che presupponeva la costanza di detenzione dello stupefacente da parte del Di IO. In effetti, non può dirsi che questi perse ogni potere di fatto sulla droga solo perché l'abbandonò precipitosamente per evitare il controllo dei Carabinieri: i quattro panetti di hashish restarono sul posto nel quale era stati lasciati e furono recuperati dai Carabinieri solo dopo l'arresto del Di IO, del CL e dello SP. Sulla base di questa premessa, la condotta posta in essere dallo SP, per come ricostruita nella sentenza impugnata, si presenta come un'agevolazione di carattere morale al comportamento del Di IO, diretto a continuare a disporre della droga, e, quindi, integra gli estremi del concorso nel delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish. Ал 5. Inoltre, se pure si volesse ritenere che il Di IO non aveva più la detenzione della droga, la condotta da questi posta in essere sarebbe qualificabile comunque come tentativo di illecito acquisto e detenzione di sostanza stupefacente, in quanto i panetti di hashish erano rimasti sul posto nel quale erano stati lanciati e furono recuperati dai Carabinieri solo dopo l'arresto dei tre ragazzi. Di conseguenza, la condotta posta in essere dallo SP, per come ricostruita nella sentenza impugnata, in quanto diretta ad agevolare le attività di "recupero" del Di IO, sarebbe comunque qualificabile come concorso nel tentativo di illecito acquisto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish.
6. Precisata la qualificazione giuridica del fatto in contestazione, deve concludersi che il reato è estinto per prescrizione. Ed infatti, il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish, da un lato, si prescrive, anche tenendo conto delle interruzioni, e non risultando cause di sospensione, in sette anni e mezzo dalla data di consumazione, essendo punito con la pena della reclusione pari nel massimo a sei anni;
dall'altro, il reato oggetto della presente regiudicanda risulta essere stato commesso il 15 aprile 2009, quindi oltre sette anni e mezzo prima della presente decisione, ed il ricorso, per le questioni giuridiche dedotte, non può ritenersi manifestamente infondato. Incidentalmente, si osserva che la conclusione appena indicata non cambierebbe neppure se si volesse dare al fatto la qualificazione di tentativo di illecito acquisto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, ovvero di favoreggiamento reale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, qualificato il fatto come concorso nella detenzione di sostanza stupefacente, il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 7 dicembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente IO Corbo Domenico Carcano, ow DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 GEN 2017 E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silver DIPUCCHIO T R O C 4