Sentenza 5 febbraio 2015
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia designato in procedimento cautelare non spiega effetti in quello principale, nemmeno se indica il numero di quest'ultimo.
Commentario • 1
- 1. Truffa: sui rapporti con il reato di furtoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2015, n. 32323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32323 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 05/02/2015
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - N. 442
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 48736/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO UC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 16/06/2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Luciano Giuliodori, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. NO UC ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento della sentenza del 16/06/2014 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna alla pena di nove anni di reclusione ed Euro 39.000,00 di multa inflitta il 07/10/2013 dal Tribunale di quello stesso capoluogo Napoli che l'aveva riconosciuto colpevole del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 110, 73, commi 1 e 1 bis, art. 80, comma 2, commesso in
Napoli il 25/02/2013.
I giudici di merito hanno ritenuto fondata l'accusa secondo la quale lo NO, in concorso con tal LE EL (nei cui confronti si è proceduto separatamente), aveva detenuto un ingente quantitativo di eroina, contenuta in due buste del peso di 997,00 grammi l'una, contenente principio attivo in quantità tale da ricavarne circa 38.043 dosi medie singole. La sostanza era detenuta all'interno di una valigetta ventiquattrore di proprietà dell'LE situata nel bagagliaio dell'autovettura di proprietà dello NO che lo stava accompagnando a Napoli.
1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e deduce, a tal fine, che il decreto di citazione a giudizio immediato non era stato notificato al secondo difensore di fiducia, nominato in epoca anche se per la fase del riesame. Spiega, al riguardo, che la nomina era stata espressamente conferita in relazione al procedimento penale che lo vedeva sottoposto a indagini anche se era stata depositata dinanzi al tribunale del riesame, in quel momento autorità procedente ai sensi dell'art. 96 c.p.p.. 1.2. Con il secondo ed il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, evidenziando che la Corte di appello si è fermata al dato quantitativo, sottraendosi allo specifico onere motivazionale che non può dirsi assorbito dalla mera presa d'atto del superamento della soglia che la giurisprudenza ha fissato nei limiti delle duemila dosi. Sotto altro profilo lamenta l'attribuzione alla sua persona dell'intera partita di stupefacente sequestrato.
1.3. Con il quarto motivo eccepisce la manifesta illogicità della motivazione che ha affermato la sua responsabilità in base ad una lettura travisata e distorta del proprio esame. Egli infatti non aveva mai esplicitamente indicato agli operanti dove si trovasse la sostanza;
tale indicazione era stata fornita per esclusione visto che la droga che essi cercavano era sicuro che non stesse ne' nell'auto, nè tra le cose sue. Di qui l'indicazione che forse poteva stare nella ventiquattrore dell'amico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. È fondato il secondo motivo di ricorso relativo alla sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 cpv.. Sono infondati tutti gli altri.
3. Il primo motivo è infondato.
3.1. Il decreto di giudizio immediato del 16/04/2013 fu notificato al difensore di fiducia dell'imputato, avv. Petrusi, nominato il 15/03/2013 in sostituzione del revocato avv. Prampolini. Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica del decreto anche al secondo difensore di fiducia, avv. Luciano Giuliodori, nominato per la fase incidentale del riesame cautelare personale con atto del 04/04/2013. Tale nomina fu ribadita con atto depositato presso il giudice del procedimento principale il successivo 24/04/2013, dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato.
3.2. Nel disattendere l'eccezione i Giudici distrettuali hanno applicato l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo il quale la nomina di difensore fiduciario designato in procedimento cautelare non spiega effetti in quello principale (Sez. 3, n. 4653 del 03/03/1999, Ventriglia, Rv. 213091; Sez. 1, n. 38648 del 18/09/2008, SI, Rv. 241303; Sez. 4, n. 22042 del 06/05/2009, CU, Rv. 243968; Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, Di Lauro, Rv. 247057).
3.3. Il ricorrente, tuttavia, facendo leva su un passaggio della sentenza n. 17702 del 2010, cit., ed estrapolandolo dal suo contesto, deduce che tale principio non opera quando la nomina del difensore di fiducia reca, come nel caso di specie, anche il numero del procedimento principale.
3.4. Osserva il Collegio che l'indicazione del numero del procedimento principale, specialmente nei casi in cui la nomina viene effettuata contestualmente alla presentazione dell'istanza di riesame, costituisce adempimento necessario per consentire al Tribunale del riesame di richiedere copia degli atti. Sicché l'argomento "formale" della sua indicazione non è affatto decisivo e vuoi provare troppo perché non priva di sostanza il fatto che si tratta di nomina comunque presentata ad autorità diversa da quella che procede.
3.5. Peraltro, nella già citata sentenza di questa Corte n. 17702 del 2010, la mancata indicazione nell'atto di nomina del numero del procedimento principale costituiva argomento utilizzato per stigmatizzare la circostanza che se è vero che la nomina del difensore di fiducia non richiede formule sacramentali, ciò non toglie che è indispensabile l'indicazione del procedimento per il quale la nomina si intende effettuata. Nulla a che vedere, dunque, con la pretesa limitazione della portata di un principio che è stato espressamente ed autonomamente ribadito, senza tentennamenti, dalla citata sentenza Di Lauro che ha esplicitamente richiamato le precedenti sentenze SI e CU.
3.6. Va dunque ribadito il principio secondo il quale "la nomina del difensore di fiducia fiduciario designato in procedimento cautelare non spiega effetti in quello principale nemmeno se indica il numero di quest'ultimo".
4. Sono infondati anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso.
4.1. La Corte di appello ha correttamente attribuito all'imputato la detenzione dell'intero quantitativo della sostanza stupefacente sequestrata, contenuta in due buste materialmente trasportate nell'autovettura da lui condotta insieme con un complice (LE EL), separatamente processato, ed in attuazione di un accordo preso con un terzo correo, LL NO CO, anch'egli separatamente processato.
4.2. Ciò sia per l'ovvia considerazione che oggetto materiale della condotta è l'intero quantitativo della sostanza trasportata (che non si vede in base a quale principio debba essere idealmente frazionata in quote), sia perché la Corte di appello indica gli specifici elementi fattuali dai quali ha tratto il non manifestamente illogico convincimento dell'esistenza di un accordo per il trasporto della sostanza a Napoli al quale l'odierno ricorrente aveva consapevolmente aderito.
4.3. Va sul punto ricordato che questa Suprema Corte ha piuttosto affermato il principio (opposto a quello propugnato dal ricorrente) secondo il quale nell'ipotesi che la materiale disponibilità della sostanza sia divisa tra più persone, la somma delle diverse quantità ben può rilevare ai fini del superamento del dato ponderale necessario per la sussistenza di detta circostanza, qualora tra le stesse sia ravvisabile il concorso ex art. 110 c.p. (Sez. F, n. 47749 del 11/08/2014, Guarrera;
Sez. 6, n. 47984 del 27/11/2012, Kamberaj, Rv. 254276).
4.4. Quanto alla affermazione della responsabilità dell'imputato, rileva il Collegio che la Corte territoriale attinge ad argomenti di prova ben più vasti della sola ammissione dell'imputato di detenere la droga nel trolley del suo accompagnatore (ammissione che il ricorrente deduce esser stata travisata).
4.5. Nell'economia del provvedimento impugnato tale ammissione si accompagna anche: a) alle dichiarazioni rese dal coimputato LE che, in sede di interrogatorio (il cui verbale è stato acquisito al fascicolo del dibattimento con il consenso della difesa), aveva riferito dell'accordo da lui preso con il LL NO per il trasporto della droga e della successiva e consapevole adesione dello NO alla sua richiesta di accompagnarlo a Napoli dietro compenso;
b) alla non plausibilità delle ragioni dedotte dall'imputato a giustificazione dell'insolito viaggio a Napoli (secondo valutazioni più ampiamente svolte nella sentenza di primo grado, cui quella impugnata rimanda, puntualmente criticate con l'atto di appello con argomenti abbandonati in questa sede di legittimità); c) all'atteggiamento di eccessivo nervosismo e di inspiegabile ansia mostrati dall'imputato al momento del controllo della Guardia di Finanza. Si tratta di considerazioni che, come detto, rendono non manifestamente illogica la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, anche a prescindere dalle ammissioni dello NO.
5. È invece fondato il secondo motivo di ricorso.
5.1. Investita della specifica questione (pagg. 20 e segg. dell'atto di appello), la Corte territoriale si limita a ribadire la sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 80, comma 2, in base al mero dato della quantità delle singole dosi ricavabili (nel caso di specie 34. 494).
5.2. Così facendo, però, la Corte territoriale non fa buon governo del principio espresso da Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, secondo il quale l'aggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma secondo, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. Come spiegato in motivazione "i parametri sopra enucleati non determinano - di per sè e automaticamente - se superati, la configurabilità dell'aggravante. Essi, invero, valgono solo in negativo, nel senso che, al di sotto degli accennati valori quantitativi, l'aggravante (D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2) deve ritenersi in via di massima non sussistente".
5.3. Il principio è stato più recentemente ribadito ed applicato da Sez. 6, n. 43771 del 07/10/2014, Rv. 260715, che ha annullato una sentenza che aveva affermato la sussistenza della aggravante sulla sola base dell'elevatissimo quantitativo di sostanza, dal quale erano ricavabili 43.377 dosi singole.
5.4. Non è dunque sufficiente il mero dato quantitativo e non assolve all'onere motivazionale il giudice dell'appello che, investito della specifica questione circa la effettiva sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente, si rifugi nel mero dato quantitativo che nel gravame interposto avverso la sentenza di primo grado era stato ritenuto insufficiente.
5.5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, limitatamente alla applicazione della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 cpv.. 5.6.Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata - con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli - limitatamente alla applicazione dell'art. 80, TU Stup. Rigetta, nel resto, il ricorso. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2015