Sentenza 23 giugno 2017
Massime • 1
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a norma dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della procura della Repubblica, sicché, in tal caso, l'omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non è causa di nullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione.
Commentario • 1
- 1. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2017, n. 49040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49040 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2017 |
Testo completo
49040-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/06/2017 -Presidente - Sent. n. sez. 315 MARIA VESSICHELLI SERGIO GORJAN Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANTONIO SETTEMBRE - N.21748/2017 GIUSEPPE DE MARZO ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET AT nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 22/02/2017 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore L'avvocato Barbieri si riporta ai motivi di ricorso presentati e ne chiede l'accoglimento. он RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale a ET TI per la sua ritenuta partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei casalesi", diretta dal padre AN ET, e per estorsione in danno dei gestori dell'azienda Mama CA (AL RI ed NI RL), costretti ad acquistare, per l'esorbitante cifra di € 15.000, una partita di vini venduta da LL AN (marito della prevenuta). I giudici di merito hanno ritenuto sussistente il quadro di gravità indiziaria sulla scorta delle dichiarazioni dei testi AL ed NI (i quali avrebbero parlato dell'estorsione perpetrata in loro danno, anche col concorso della prevenuta, che si era presentata mensilmente presso l'azienda per riscuotere il provento dell'estorsione) e dei collaboratori di giustizia VE FA, VE UM e Diana AN, oltre che (sulla scorta) delle intercettazioni ambientali effettuate nell'auto di ET TI e nel carcere in cui era ristretto ET AN. E' sulla base di tali elementi che i giudici hanno ricostruito il ruolo partecipativo della prevenuta, consistito nel procacciare le provviste necessarie alla vita del clan, nello spartire tra gli affiliati i proventi dell'attività estorsiva e nel fare da tramite tra il padre detenuto e i sodali in libertà. Prima di pervenire a tale conclusione i giudici hanno disatteso alcune eccezioni in rito sollevate dalla difesa, relative: -a) all'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate sulla base del decreto urgente di intercettazioni n. 1513 del 22 marzo 2013, emesso dal Pubblico Ministero nei carceri in cui era ristretto ET AN. A - giudizio della difesa, il decreto era privo di adeguata motivazione e l'esecuzione delle intercettazioni avvenne con mezzo tecnico non consentito (apparati della ditta RCS per il carcere di Parma e mediante mezzi DAP per il carcere di Novara e L'Aquila). Sul punto, il Tribunale del Riesame rileva che il decreto fu emesso in vista della imminente collaborazione di ET FA: fatto che imponeva di accertare quale reazione sarebbe stata posta in essere dal clan per impedire o neutralizzare la collaborazione del sodale. La necessità di utilizzare gli impianti esistenti presso il carcere era insita nel carattere urgente dell'intercettazione; b) all'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate nella Fiat Idea di ET TI in base a decreto urgente di intercettazioni emesso dal Pubblico Ministero in data 7 ottobre 2013, RR n. 4570, privo, a giudizio della difesa, di adeguata motivazione in ordine ai presupposti dell'attività intercettativa. In questo caso l'urgenza è stata giustificata con gli esiti delle intercettazioni disposte nei confronti di ET AN;
anche in questo caso, l'esigenza di fronteggiare la reazione dei sodali certamente susseguente alla ipotizzata 2 ли collaborazione di ET FA - rendeva ragione, a giudizio del Tribunale della necessità di procedere subito all'attività di captazione.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagata rinnovando le censure in rito e dolendosi della motivazione con cui è stata ritenuta la gravità indiziaria.
2.1. Quanto ai motivi in rito rileva che: -a) nel decreto del 22 marzo 2013 - e negli atti cui il decreto fa rimando - non sono esplicitati i gravi indizi di reità richiesti dall'art. 267 cod. proc. pen. per procedere ad intercettazione (non era segnalata alcuna attività delittuosa in corso); b) lo stesso decreto del 22 marzo 2013 mancava del tutto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. perche le intercettazioni potessero eseguirsi a mezzo di impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica. Il riferimento alle "eccezionali ragioni di urgenza", contenuto nel decreto, è strumentale, dato che il primo colloquio a cui i familiari furono ammessi avvenne in data 14 aprile 2013 (quindi, 23 giorni dopo l'emissione del decreto). Peraltro, la spiegazione fornita dal Tribunale (non sussiste obbligo di motivazione circa le ragioni di urgenza e circa l'utilizzo di impianti diversi da quelli esistenti in Procura allorché si verta in tema di reati di criminalità organizzata) è erronea, perché l'art, 268, comma 3, cit. non autorizza deroga alcuna;
c) l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate sulla base del decreto del 22 marzo 2013 travolge a giudizio del ricorrente le intercettazioni effettuate - nell'auto di ET TI sulla base del decreto del 7 ottobre 2013, perché "autorizzate sulla scorta di elementi affetti da inutilizzabilità patologica e radicale". Inoltre, il timore per le conseguenze del possibile pentimento di ET FA posto a base del provvedimento di urgenza - "non può rappresentare un argomento idoneo a sostenere che vi fossero gravi indizi di attività criminosa in atto".
2.2. Nel merito, deduce che, una volta depurato il compendio probatorio degli esiti delle intercettazioni, non residuano elementi sufficienti a sostenere il giudizio di gravità indiziaria formulato dal giudicante per il reato associativo, in quanto VE UM si è limitato a riferire quanto appreso dal cognato VE IO che non risulta far parte dello schieramento facente capo ai - fratelli VE mentre VE FA, che nemmeno conosceva ET - TI, si è limitato a riferire laconicamente quanto appreso da CI - - Dionigi. Quanto alla contestata estorsione, lamenta che i giudici di merito abbiano travisato le dichiarazioni di AL RI il quale non avrebbe dichiarato che ET TI si presentò come la figlia di ET AN, ои 3 -ma che si limitò a declinare, insieme al marito, il proprio nome e cognome e che abbiano travisato "i rapporti che il proprietario del ristorante avrebbe avuto estorsione una semplice operazionecon LL", qualificando come commerciale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento. ル 1. Quanto ai motivi in rito valgono le osservazioni seguenti: autorizzat del decreto di intercettazioni èa) l'emissione da parte del Pubblico Ministero - - subordinata all'esistenza oltre che dell'urgenza - delle medesime condizioni richieste dall'art. 267, comma 1, per la formulazione della richiesta di intercettazioni al Giudice per le indagini preliminari;
vale a dire, per quel che interessa in questa sede, dei "gravi indizi di reato". Nella specie, il "reato" era (ed è quello di associazione mafiosa;
reato che non era venuto meno per la restrizione carceraria di ET AN e che minacciava di avere nuove estrinsecazioni in conseguenza della collaborazione - ritenuta imminente dagli inquirenti di ET FA. Come chiaramente esposto nel decreto del - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 22 marzo 2013 (pag. 4), e come argomentato nell'ordinanza, la collaborazione di ET FA avrebbe sicuramente indotto i membri dell'associazione a porre in essere condotte preventive e repressive, al fine di neutralizzare la collaborazione del sodale, con ciò assicurando la vitalità e l'impermeabilità del sodalizio. Si trattava indubbiamente di condotte presunte in via logica e sulla base della - storia del clan (già in occasione della collaborazione di NO NA i componenti dello stesso nucleo familiare ET avevano posto in essere azioni violente nei confronti di ignari parenti della collaboratrice) - riconducibili al paradigma dell'art. 416/bis cod. pen. e che autorizzavano, pertanto, le intercettazioni, non essendo affatto richiesta per la legittimità del decreto d'urgenza un'attività - criminosa in corso;
b) secondo il prevalente orientamento di questa Corte di legittimità, a cui il collegio aderisce, in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a norma dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della Procura della Repubblica, sicché, in tal caso, l'omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non è causa di nullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione (Cass., sez. 5, n. 22949 del 11/2/2015; sez. 6, n. 39216 del 9/4/2013; sez. 1, n. 11561 del 5/2/2013; sez. 4, n. 45700 del 22/10/2008). A nulla rileva, pertanto, che il decreto del 22 marzo 2013 non specificasse le 4 ragioni per cui si rendeva necessario utilizzare gli impianti esistenti presso la casa circondariale, dal momento che tale necessità era insita nella motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza, che imponevano di procedere immediatamente all'ascolto delle conversazioni. Non corrisponde a verità, poi, che il decreto in questione fosse lacunoso anche nell'esplicitazione delle ragioni dell'urgenza, atteso che il riferimento alla imminente collaborazione di ET FA e alla necessità di contrastare la reazione dei sodali in libertà costituivano un compendio motivazionale adeguato, che il ricorrente contesta senza efficacia. Invero, a nulla rileva che la prima intercettazione fu effettuata ventitré giorno dopo l'emissione del decreto, in quanto l'ora e il giorno del colloquio erano dipendenti dalla volontà dei familiari di ET e non potevano essere noti al Pubblico Ministero. L'urgenza andava valutata, com'è ovvio, con giudizio ex ante;
c) la legittimità delle intercettazioni effettuate sulla base del decreto del 22 marzo 2013 esclude ogni profilo di illegittimità di quelle effettuate sulla base del decreto del 7 ottobre 2013, nell'auto di ET TI, poste che le prime intercettazioni avevano già evidenziato l'intensa attività fiancheggiatrice della prevenuta. Anche in questo caso, il riferimento, contenuto in ricorso, alla "attività criminosa in atto", la cui mancanza renderebbe illegittima l'intercettazione, è improprio, in quanto tra le condizioni legittimanti l'iniziativa del pubblico ministero non vi è per quanto è già stato rimarcato quella invocata dal ricorrente.
2. Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata si fonda su un compendio probatorio di granitico spessore, costituito dalle dichiarazioni dei testi AL ed NI e di tre collaboratori di giustizia e, ancora, dalle copiose intercettazioni effettuate nell'auto della prevenuta e nel luogo di restrizione di ET AN, pienamente utilizzabili, per quanto sopra detto, nel presente procedimento. E' da tali elementi che i giudici hanno tratto la certezza dell'organico inserimento di ET TI nell'associazione diretta dal padre e nell'estorsione che le è contestata, posto che le intercettazioni provano, al di là di ogni dubbio, l'attivismo di ET TI nel settore delle estorsioni, nel procacciamento delle provviste necessarie alla vita del clan e nella loro distribuzione tra gli associati, oltre che la funzione di raccordo tra il padre detenuto e i sodali ancora in libertà. Su questi punti sono eloquenti, al di là di ogni dubbio, non solo le intercettazioni (ove si parla di 2000 euro proveniente dalla discoteca di Aversa, di persona che deve pagare "la pigione", delle smodate pretese di ET RE in relazione alla cassa comune, di "mensile" che le è stato consegnato, dei contrasti tra le due sorelle in ordine alla spartizione del malloppo, delle somme versate a Verso Orietta, e dove emerge lo stretto 5 ли collegamento della prevenuta col padre detenuto, dal quale riceve istruzioni e al quale presenta il rendiconto), ma anche le dichiarazioni dei collaboratori, i quali, ognuno dalla propria posizione, appresero del ruolo di collettore e distributore di ET TI nel clan e del modo in cui assolveva all'incarico (pagg. 11 e segg. dell'ordinanza). Tutte versate in fatto e perciò irricevibili sono le contestazioni del ricorrente alle dichiarazioni dei collaboratori, che i giudici di merito hanno mostrato di aver adeguatamente soppesate e verificate nell'insieme del compendio indiziario emerso dall'indagine. Quanto all'estorsione, eloquenti sono, ancora una volta, le dichiarazioni dei due testimoni, logicamente interpretate dal giudicante, tenendo conto -in ordine alle circostanze di fatto da costoro riferite del calibro dei personaggi e - del contesto in cui si è svolta la loro condotta, palesemente rivolta ad esercitare - in maniera subdola e ambigua pressioni sui titolari di Mama CA, affinché accondiscendessero ad acquistare merce non necessaria alla conduzione dell'azienda (tale la condotta di LL) e affinché provvedessero al suo pagamento rateale (tale la condotta di ET TI). Sul punto, congetturali e assertive sono le allegazioni difensive, unicamente rivolte a leggere diversamente la vicenda, senza nemmeno confrontarsi con gli argomenti del giudicante e senza evidenziare, quindi, alcun vizio della motivazione da questi esibita.
3. Consegue a tanto che il ricorso, proposto per motivi in parte infondati e in parte inammissibili, va rigettato;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1/ter, disp. Att. cod. proc. penale. Così deciso il 23/6/2017 Il Consigliere, Estensore Il Presidente (IO Settembre) (Maria Vessichelli) 25 UIT 20 IL FUNZIONARIO ONU 6