Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2017, n. 49040
CASS
Sentenza 23 giugno 2017

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Massime1

In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a norma dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della procura della Repubblica, sicché, in tal caso, l'omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non è causa di nullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione.

Commentario1

  • 1L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2017, n. 49040
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49040
Data del deposito : 23 giugno 2017

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