Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2016, n. 36307
CASS
Sentenza 30 marzo 2016

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In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, la motivazione del decreto autorizzativo d'urgenza del P.M. sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a norma dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., non è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della Procura della Repubblica, la cui omessa indicazione è causa di nullità del decreto di urgenza e di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate. (In motivazione la Corte ha precisato che il decreto di convalida del G.i.p. è inidoneo a sanare il difetto genetico dell'atto del P.M., posto che l'omessa motivazione sulla inidoneità funzionale degli impianti della Procura riguarda una condizione di legge che attiene alle condizioni di fatto esistenti al momento in cui è disposta l'esecuzione delle operazioni captative).

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  • 1L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2016, n. 36307
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36307
Data del deposito : 30 marzo 2016

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