Sentenza 30 marzo 2016
Massime • 1
In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, la motivazione del decreto autorizzativo d'urgenza del P.M. sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a norma dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., non è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della Procura della Repubblica, la cui omessa indicazione è causa di nullità del decreto di urgenza e di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate. (In motivazione la Corte ha precisato che il decreto di convalida del G.i.p. è inidoneo a sanare il difetto genetico dell'atto del P.M., posto che l'omessa motivazione sulla inidoneità funzionale degli impianti della Procura riguarda una condizione di legge che attiene alle condizioni di fatto esistenti al momento in cui è disposta l'esecuzione delle operazioni captative).
Commentario • 1
- 1. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2016, n. 36307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36307 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2016 |
Testo completo
36 307 / 1 6 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 423/2016 ARTURO CORTESE Dott. Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 20789/2015 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere - Dott. -Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE VI N. IL 02/10/1976 avverso la sentenza n. 13/2014 CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA, del 06/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Forces Monts Locoviello идевь che ha concluso per il rigett fel reps.delrols. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. to Grovo s Mamelt du ha instit l'accopliments Ael riconto. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6 marzo 2015 la Corte di Assise di appello di Brescia riformava parzialmente la sentenza della Corte di Assise di Brescia del 7 febbraio 2014 e revocava le statuizioni civili in favore di IO, RA e IC LI, mentre la confermava nel resto, laddove l'imputato DE RA era stato condannato alla pena di anni ventiquattro e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto responsabile di concorso nell'omicidio di NN RL LI, avvenuto in Brescia il 6 gennaio 2005, e nel connesso reato di furto dell'autovettura utilizzata nell'esecuzione dell'azione criminosa.
1.1 A fondamento della decisione entrambe le sentenze di merito offrivano la ricostruzione della vicenda criminosa nei seguenti termini. Dopo essere stato archiviato il procedimento per il mancato esito delle iniziali investigazioni condotte per individuare il responsabile dell'omicidio, commesso da ignoto sparatore che aveva attinto la vittima con sei colpi di pistola cal. 9 x 21 all'addome ed al torace, cagionandone il decesso per emorragia interna derivata dalle ferite riportate, NL DO il 31/12/2010 aveva contattato di sua iniziativa le forze dell'ordine per confessare di esserne stato il mandante e chiamare in correità MA EL e DE RA, indicati rispettivamente come coloro che si erano occupati di preparare ed eseguire il delitto. In seguito anche il EL aveva ammesso agli inquirenti di essersi occupato, su richiesta del DO, - intenzionato a vendicarsi del LI per dissidi insorti nella concorrenza nel traffico di stupefacenti cui entrambi erano dediti e per un agguato realizzato in suo danno dal LI a colpi di fucile-, di procurare la pistola utilizzata nell'omicidio, di avere concorso nella sottrazione dell'autovettura utilizzata nel delitto e di avere individuato l'abitazione della vittima, indicata all'esecutore materiale RA, reclutato dietro pagamento della somma di 12.000,00 euro, circostanze confermate anche in sede di incidente probatorio e ritenute degne di fede, oltre che riscontrate da elementi oggettivi e dalle parziali ammissioni del RA circa il legame amicale col DO, l'ospitalità datagli da questi in occasione della sua latitanza, la conoscenza fatta col EL presso la sua abitazione e la commissione con questi della rapina del 18/2/2005 presso la filiale della Banca agricola mantovana di Brescia. Inoltre, quali riscontri venivano utilizzati, oltre agli accertamenti sulla conoscenza tra l'imputato ed il DO e sui periodi di comune detenzione, anche le conversazioni telefoniche intercettate intercorse tra il RA e la fidanzata, nonché la testimonianza del detenuto AN LLOR, il quale aveva riferito delle confidenze ricevute dal RA durante la permanenza al carcere di S. Vittore circa la commissione di un omicidio a Brescia, ribaditegli anche nel 2012 quando l'imputato era stato sottoposto a custodia cautelare per detto delitto.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore per chiederne l'annullamento per i seguenti motivi. 1 a) Violazione di norme processuali stabilite a pena d'inutilizzabilità in relazione all'art. 268, comma 3, ed all'art. 271 cod. proc. pen. per il rigetto della relativa eccezione proposta in riferimento alle intercettazioni telefoniche disposte in base a decreto d'urgenza, adottato in altro procedimento, che nella sua motivazione non aveva specificato le ragioni d'insufficienza o inidoneità per l'impiego di impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di Procura procedente, profilo d'invalidità non considerato dalla Corte distrettuale;
inoltre, anche il ritenuto superamento della questione per effetto dell'intervenuta convalida del provvedimento autorizzativo non risolve correttamente la questione poiché i precedenti giurisprudenziali citati riguardano casi in cui il decreto del g.i.p. aveva sanato vizi afferenti la motivazione relativa al profilo dell'urgenza, non già la carenza dei presupposti di inidoneità ed insufficienza degli impianti in uso alla Procura della Repubblica. Altrettanto censurabile è l'affermazione della Corte di Assise di appello sulla mancata contestazione da parte dell'imputato della storicità delle affermazioni registrate nelle conversazioni intercettate, avendone offerto spiegazione alternativa e con ciò conferma della loro verificazione: nel caso di specie il contenuto delle intercettazioni era stato introdotto mediante lettura da parte del Presidente della Corte d'Assise nel corso dell'esame della testimone MA EL TO e poi il ricorrente ne aveva fornito una spiegazione in termini dubitativi ed ipotetici, ma soltanto dopo che l'introduzione nel fascicolo processuale era già avvenuta, sicchè non è sostenibile che egli abbia ammesso di avere effettuato quelle telefonate e che ne abbia confermato il contenuto e le stesse non potevano essere utilizzate quale unico e fondamentale riscontro alla chiamata in correità del EL, poiché gli altri elementi di riscontro sono tali da creare un collegamento tra l'imputato e l'omicidio, ma non tra l'omicidio ed il EL. b) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità e violazione dei criteri di logica;
in particolare, a pagina 22 della sentenza, nel confutare la tesi difensiva, secondo la quale il EL aveva un movente per incolpare falsamente RA DE di essere l'esecutore materiale del delitto, la Corte ha escluso l'esistenza di crediti del RA nei confronti del DO senza considerare quanto riferito dalla teste MA EL TO, la quale ha affermato che DO aveva custodito del denaro per conto del ricorrente, provento di comuni iniziative criminose, da lei stessa prelevato in due occasioni. E' poi illogica ed in contrasto con le risultanze processuali la conclusione della Corte d'Assise d'appello, secondo la quale la tesi difensiva indurrebbe ad ipotizzare che il EL in modo inverosimile si sia accusato del concorso : in omicidio al solo scopo di favorire gli interessi economici del DO, mentre si era dedotto che l'accusatore del ricorrente avesse mentito per il proprio vantaggio personale e fosse stato consapevole dell'ingente somma custodita da DO per conto del RA e che ne avesse beneficiato come riferito dall'imputato nel corso del suo esame e come ammesso dallo stesso EL, il quale ha affermato di essere a conoscenza che il DO custodiva denaro in casa. Altrettanto illogico è il ragionamento svolto dalla Corte d'Assise d'Appello a pag. 23 della sentenza laddove, per negare l'assurdità del comportamento del EL che avrebbe 2 commesso una rapina con la stessa persona che, a suo dire, un mese prima l'aveva coinvolto, suo malgrado, in un omicidio, afferma che egli, dopo i fatti aveva "percepito", dall'esultanza di DO e che l'incarico dato a RA poteva essere stato quello di uccidere LI, con ciò riferendo una mera sensazione soggettiva, senza dare conto delle ragioni del consenso a commettere la rapina. Non è condivisibile nemmeno l'esclusione delle contraddizioni evidenziate nel racconto del chiamante in correità, reso al dibattimento, rispetto a quanto riferito nell'interrogatorio davanti al Pubblico Ministero e nell'esame condotto nelle forme dell'incidente probatorio, che riguardano la presentazione al LI da parte dell'esecutore come inviato dal IC, circostanza inizialmente negata dal EL, ma in seguito ammessa come frutto di un comune accordo col DO e l'imputato e da questi confermatagli un mese dopo l'omicidio. Anche l'impiego quali elementi di riscontro delle parziali ammissioni del RA in ordine alla partecipazione alla rapina del 2005 col EL ed all'ospitalità ricevuta da latitante dal DO non apportano conferme all'intero narrato della predetta fonte, tanto più che la conoscenza maturata in occasione della rapina ha funto da pretesto per imbastire la falsa accusa, mentre la rivelazione del calibro dell'arma utilizzata per uccidere il LI costituiva particolare appreso dalla stampa ed il coinvolgimento del EL nel delitto non indica anche il coinvolgimento del RA. La Corte di merito ha dunque effettuato un utilizzo processualmente non consentito e logicamente erroneo delle conversazioni telefoniche intercettate poiché: non è emersa prova dell'ospitalità data dal DO al RA per l'intero periodo di latitanza;
l'espressione incentrata sul buttar via le chiavi per alludere ad una possibile lunga detenzione per reati commessi era riferita alle rapine perpetrate, per le quali egli è detenuto dal 2005; il debito contratto dal DO riguardava il denaro affidatogli in custodia e provento delle rapine commesse anche in Brescia, il che dava conto delle ragioni del deposito in quella località. c) Mancanza e contraddittorietà della motivazione anche rispetto alle risultanze processuali in riferimento alla valutazione della testimonianza di AN LLOR, il quale, per aver letto il provvedimento di custodia cautelare in relazione all'omicidio del LI, ha ricavato da tale atto le conoscenze riferite nel processo e non dalle confidenze dell'imputato, tanto da aver chiesto soltanto nel 2012 di essere interrogato dall'autorità giudiziaria, nonostante le pretese rivelazioni ricevute nel 2005. Su tali contestazioni la sentenza non ha reso alcuna replica così come non ha considerato che il LLOR ha negato di avere fornito al RA il telefono cellulare utilizzato durante il periodo di detenzione nel 2005, sottoposto ad intercettazione, che illogicamente la Corte di secondo grado ha ritenuto essergli stato dato proprio dal teste. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
1.Il primo motivo ripropone l'eccezione d'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate in diverso procedimento ed oggetto di perizia di trascrizione, 3 disposta al dibattimento. Assume la difesa che la Corte distrettuale non ha correttamente inteso il contenuto di dissenso ed il significato di contestazione, proprio dell'eccezione, che si è incentrata sui vizi di motivazione del decreto autorizzativo urgente, non soltanto quanto al profilo della mancata esplicitazione delle eccezionali ragioni d'urgenza per procedere ad immediata attività captativa, ma soprattutto in ordine ai presupposti per avvalersi di impianti tecnici diversi da quelli installati presso i locali della Procura della Repubblica procedente.
1.1 Al riguardo in effetti la sentenza impugnata ha offerto congrua replica soltanto in merito all'esistenza ed all'adeguata capacità illustrativa della motivazione del provvedimento del p.m. in merito alle esigenze di speciale urgenza per l'attivazione delle captazioni, laddove ha apprezzato positivamente per la sua capacità esplicativa quanto ivi esposto, ossia che l'impellenza di esperire lo strumento investigativo era correlata alla disponibilità da parte del RA di un apparecchio telefonico cellulare durante il periodo di detenzione in carcere con la conseguente possibilità di contattare persone all'esterno dell'istituto, ancora da individuare, e quindi di concordare ulteriori condotte criminose o di fornire notizie sulle indagini cui era sottoposto, il che non consentiva di attendere l'intervento di un ordinario decreto di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari per acquisire informazioni, altrimenti non ottenibili e quindi suscettibili di essere definitivamente disperse, con grave ed irrimediabile pregiudizio per le investigazioni in corso. La Corte distrettuale ha valutato tale giustificazione idonea e congrua alla luce del principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta della interpretazione logica e sistematica della norma di riferimento, secondo il quale la motivazione circa la sussistenza dell'urgenza di procedere ad intercettazione ex art. 267 cod. proc. pen., comma 2, assolve anche all'onere di illustrare l'ulteriore requisito delle eccezionali ragioni di urgenza, preteso dall'art. 268 cod. proc. pen., comma 3, nelle situazioni in cui le esigenze investigative siano incompatibili con l'ordinaria procedura di autorizzazione, sicchè la motivazione sul primo requisito dà conto anche del secondo e comunque l'intervento nelle scansioni temporali prescritte dal sistema processuale del successivo provvedimento di convalida del g.i.p. consente di superare eventuali difetti di motivazione sul rispetto dei presupposti per l'attivazione urgente delle intercettazioni mediante impianti esterni ed in dotazione alla polizia giudiziaria (Cass. sez. 6, n. 32469 del 19/05/2005, Roveto, rv. 232220; sez. 6, n. 775 del 21/11/2006, Attolino ed altri, rv. 235803; sez. 1, n. 11561 del 05/02/2013, Tavelli e altri, rv. 255336; sez. 6, n. 39216 del 09/04/2013, Di Fiore ed altri, rv. 256590; sez. 5, n. 22949 del 11/02/2015 Bevilacqua e altri, rv. 263987).
1.2 Sebbene questo Collegio non intenda porre in discussione il principio così enunciato, che si condivide e riafferma, la sua applicazione al caso di specie richiede qualche precisazione;
la sentenza impugnata, nel richiamarsi a tale linea interpretativa, ha affermato che l'emissione del decreto di convalida del provvedimento urgente di intercettazione è in grado di sanarne eventuali carenze motivazionali, sicchè "preclude 4 ogni questione circa i requisiti per il ricorso agli impianti esterni". In realtà, tale conclusione espressa in termini generalizzanti ed estesa a tutti i presupposti pretesi dal sistema processuale per effettuare attività captativa con impianti esterni a quelli degli uffici requirenti va smentita perché frutto di un equivoco. Va premesso sul piano fattuale che nel presente procedimento il decreto del p.m., prodotto in allegato al ricorso, mentre esplicita in modo compiuto e congruo le esigenze di immediato ricorso all'attività captativa, dispone procedersi mediante gli impianti esistenti presso la Questura di Milano, previo noleggio di idonea attrezzatura, senza esporre alcuna motivazione che dia conto della situazione d'insufficienza ° inidoneità delle apparecchiature in dotazione alla Procura della Repubblica di Milano. Ebbene, è indiscusso che l'inosservanza della norma processuale contenuta nel già citato art. 268 cod. proc.pen., comma 3, è sanzionata dall'inutilizzabilità delle intercettazioni, secondo il combinato disposto degli artt. 191 e 271 dello stesso codice (Cass. sez. 5, n. 6439 del 02/10/2014, Sparandeo, rv. 262661; sez. 1, n. 17939 del 08/04/2010, Regina, rv. 247055; sez. 1, n. 10399 del 13/01/2010, Amendola, rv. 246353; Sez. U., n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, rv. 236754), conseguenza che nel caso di specie non può essere evitata per il solo fatto dell'intervento del decreto di convalida, che presenta la medesima carenza espositiva dell'atto convalidato, poiché privo di qualsiasi indicazione sulle condizioni di impossibile o infruttuoso ricorso agli impianti dell'ufficio inquirente. Deve evidenziarsi che la funzione "sanante" svolta dalla convalida, che una volta intervenuta assorbe il provvedimento iniziale, facendogli assumere valore di atto interno della procedura, è limitata al solo profilo dell'urgenza di provvedere, in presenza del quale presupposto è consentita la deroga della codificata sequenza procedimentale della presentazione della richiesta e dell'emissione del decreto di autorizzazione e quindi l'immediato avvio delle operazioni sulla base del solo atto d'impulso del p.m.: la decisione assunta dall'organo giudiziario competente in via ordinaria a consentire il compimento di intercettazioni, che abbia verificato l'esistenza delle condizioni pretese dalla legge ed offerto congrua esplicitazione delle relative ragioni, si sovrappone al decreto iniziale che ha attivato il procedimento e rende superflua qualsiasi dissertazione sull'urgenza di provvedere e sulla relativa giustificazione, tanto ai fini del rispetto delle prescrizioni dell'art. 267 cod. proc. pen., comma 2, quanto di quelle dettate dall'art. 268 cod. proc. pen., comma 3 (Cass. sez. 5, n. 4714 del 28/10/1997, Caputo, rv. 209973; sez. F, n. 32666 del 24/08/2010, Crupi, rv. 248253; sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Baldissin e altri, rv. 247266).
1.3 Non altrettanto superata dalla convalida è la carenza originaria ed assoluta di motivazione in ordine alle condizioni per fare ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alle forze dell'ordine, che devono essere specificate nel decreto urgente del p.m. in riferimento alle situazioni di insufficienza per indisponibilità di postazioni o di strumenti tecnici, o di inidoneità, intesa come inefficienza al raggiungimento dello scopo che con l'intercettazione si intende perseguire, -che può presentarsi in senso strutturale 5 relazione alle modalità e capacità operative dei dispositivi o sotto il profilo funzionale quanto alle specifiche esigenze di conduzione delle investigazioni-, degli impianti della procura della Repubblica. In questi casi la motivazione non può esaurirsi nella funzione descrittiva dello stato di fatto dell'insufficienza o dell'inidoneità, ma deve indicarne i motivi con una formulazione effettiva, seppur sintetica, che dia conto dell'impedimento oggettivo da superare e consenta la successiva verifica del rispetto delle prescrizioni normative da parte del giudice della convalida e dei difensori delle parti (Sez. un., n. 23 del 26/11/2003, Gatto, rv. 226487). Si ammette pure, per agevolare l'assolvimento dell'onere motivazionale, il legittimo ricorso nel decreto del pubblico ministero al richiamo "per relationem" di altri atti, purchè quanto richiamato prospetti idonea giustificazione per l'uso degli apparati esterni, faccia parte del medesimo procedimento e sia conoscibile dall'interessato (Sez. un., n. 32 del 31/10/2001, Policastro, rv. 220093). Inoltre, meritano di essere ricordate le illuminanti osservazioni delle Sezioni Unite di questa Corte nella già citata sentenza Aguneche, secondo la quale, in materia di intercettazioni e in considerazione della rilevanza costituzionale degli interessi protetti, non possano ammettersi "deroghe, scorciatoie, pigrizie o radicali omissioni", sicchè, pur non richiedendosi l'osservanza di formule sacramentali, il decreto reso ai sensi dell'art. 268 cod.proc.pen., comma 3, deve consentire di rintracciare "l'iter cognitivo e valutativo seguito" e di verificarne la conformità alle prescrizioni di legge;
come ogni motivazione che sia tale, anche quella del provvedimento in questione deve "dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice o dal pubblico ministero e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento" ed il compiuto controllo sulle condizioni di oggettiva insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura, le quali "in tanto possono rilevare in quanto, non solo se ne prospetti la reale sussistenza fattuale, ma anche in quanto tale sussistenza sia stata accertata e ritenuta dal magistrato, conseguentemente apprezzata e fatta propria dallo stesso, sia stata valutata nel contesto del contemperamento dei due interessi costituzionalmente protetti". Non ignora il Collegio che due diverse pronunce di legittimità paiono avere affermato un principio differente, secondo il quale l'esposizione delle ragioni di eccezionale urgenza ex art. 268 cod.proc.pen., comma 3, per l'uso di impianti della polizia giudiziaria "assorbono i profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della Procura della Repubblica e l'omessa indicazione specifica di tali profili di inidoneità non è causa di nullità/inutilizzabilità del decreto di intercettazione" (Cass. sez. 6, n. 39216 del 09/04/2013, Di Fiore ed altri, rv. 256590; sez. 5, n. 22949 del 11/02/2015, Bevilacqua e altri, rv. 263987). Deve dissentirsi da tale linea interpretativa, perché enunciativa di un principio non argomentato nelle ragioni fondanti, riferita comunque alla sola registrazione di conversazioni tra presenti, da compiersi in un caso all'interno di istituto penitenziario e nell'altro di un ufficio di polizia, in contrasto con l'insegnamento costante delle Sezioni Unite di questa Corte ed incurante degli oneri imposti dall'art. 15 Cost., comma 2, che, pur consentendo limitazioni alla riservatezza delle comunicazioni, ammette intrusioni in tale campo soltanto "per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite. 6 dalla legge". Ciò significa pretendere che l'atto offra la ricognizione dei dati fattuali della fattispecie concreta e dia conto della sua corrispondenza a quella astratta, sia quanto alla eccezionale urgenza di procedere, che alle condizioni per fare ricorso ad impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di procura. Trattasi di presupposti distinti sul piano materiale e su quello giuridico, ben potendo verificarsi in pratica che l'attività criminosa in corso, l'imminenza della commissione di ulteriori episodi delittuosi oltre a quelli già oggetto d'investigazione, l'esigenza di catturare un latitante non consentano di attendere l'intervento del decreto di autorizzazione del g.i.p., imponendo l'immediata attivazione delle captazioni, ma che tanto possa farsi mediante impianti efficienti e disponibili esistenti nei locali dell'ufficio requirente. Si è già affermato al riguardo con osservazioni del tutto condivisibili che "se il provvedimento di urgenza incorpora pure la statuizione concernente l'utilizzazione di impianti diversi è, di norma, il decreto che dispone l'intercettazione a contenere senza che tale parte del provvedimento debba essere oggetto di convalida dal parte del giudice per le indagini preliminari - il segmento derogatorio sull'utilizzazione degli impianti", tanto più che spetta al solo magistrato inquirente l'apprezzamento delle esigenze del caso concreto e la scelta in ordine alle modalità esecutive più appropriate dell'attività intercettativa (Cass. sez. 6, n. 25255 del 15/11/2005, Bove, rv. 234836), rispetto alle quali non residua al g.i.p. alcuno spazio di autonoma considerazione ed individuazione di modalità differenti. E' il p.m. ad essere titolare di una "riserva di attribuzione delibativa" (Sez. U., n. 2737 del 29/11/2005, Campennì, rv. 232605), conferitagli dall'art. 268 cod. proc. pen. e quindi soltanto il p.m. deve giustificare le scelte operate al riguardo, mentre il ruolo assegnato al g.i.p., richiesto della convalida, è limitato al controllo sul rispetto dei requisiti per procedere ad intercettazione urgente;
al giudice che deve considerare gli esiti dimostrativi delle compiute intercettazioni a fini cautelari o di cognizione piena per la formulazione del giudizio di responsabilità compete apprezzare la motivazione del decreto del p.m., se esistente, effettiva e congrua nell'esternare i criteri giustificativi dell'effettuata scelta esecutiva nella realizzazione dell'attività captativa con impianti di un certo tipo, piuttosto che di altro. Né il g.i.p., né il magistrato che celebra il giudizio possono supplire alla carenza argomentativa assoluta del provvedimento da convalidare, né integrarne la motivazione insufficiente, poiché in linea generale ad essi non spetta di completare l'atto di parte, nemmeno di quella pubblica, né di surrogarsi ad essa nell'esercizio delle sue prerogative discrezionali e nell'assolvimento degli oneri giustificativi. Dalle considerazioni espresse discende che, diversamente da quanto opinato dalla Corte di secondo grado, nel caso specifico non possono ritenersi utilizzabili le conversazioni telefoniche intercettate, perché registrate a mezzo di impianti in dotazione alla polizia senza essere state precedute da un provvedimento autorizzativo del pubblico ministero che contenga un apprezzamento operato dallo stesso magistrato circa l'esistenza delle condizioni di oggettiva insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura, affetto quindi da nullità, e per l'inidoneità del decreto di convalida a sanare il difetto genetico dell'atto precedente. Sotto questo profilo di valutazione, in concreto 7 decreto del g.i.p. presenta la medesima carenza assoluta di motivazione sul punto e comunque anche in linea teorica e di principio esso esprime determinazione non in grado di superare un'omissione riguardante una condizione che sfugge ai poteri autonomi di cognizione di quel giudice perché attinente alle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento in cui il pubblico ministero dispone l'esecuzione delle operazioni degli apparati di altro ufficio giudiziario e le necessità poste da investigazioni di cui non ha il controllo e la direzione.
2. Restano però validamente utilizzabili, sia le dichiarazioni della teste MA EL TO in ordine ai dialoghi intercorsi con l'imputato durante lo stato di detenzione di questi, sia quelle rese nel corso del proprio esame dallo stesso RA, il quale non ha negato di essere stato protagonista di quei dialoghi intercettati nel testo trascritto, ma ne ha offerto una spiegazione alternativa in chiave lecita, oppure ne ha dedotto l'incertezza di significato. Sul punto il dissenso espresso in ricorso sull'utilizzo dell'esame reso in relazione a dati processuali non utilizzabili non tiene conto del pacifico orientamento interpretativo, secondo il quale il principio fissato dall'art. 185 cod. proc. pen., primo comma, dell'invalidità derivata degli atti consecutivi e dipendenti da altri affetti da nullità, non trova applicazione in materia di prove e in relazione al loro regime di utilizzo per la decisione, sicchè l'eventuale sanzione dell'inutilizzabilità resta circoscritta alle sole prove acquisite in violazione delle norme che le disciplinano e non si comunica a quelle formate legalmente ed in via autonoma, anche se ad esse collegate sul piano contenutistico (Cass. sez. 1, n. 45550 del 29/09/2015, El Gharbi, rv. 265285; sez. 5, n. 12697 del 20/11/2014, - Strazimiri e altri, rv. 263031; sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Berardinetti, rv. 251361). Tale indirizzo, qui ribadito per la sua validità sul piano dell'interpretazione logico- sistematica, riguarda casi concreti in cui il contenuto di conversazioni telefoniche intercettate nell'inosservanza delle prescrizioni di legge, quindi dichiarate inutilizzabili, era stato confermato dai soggetti che vi avevano partecipato (Cass. sez. 2, n. 12105 del 04/03/2008, P.G. in proc. Fiaccabrino, rv. 239746; sez. 2, n. 6316 del 14/11/1997, PM in proc. Meriani, rv. 209149) ed è quindi agevolmente riferibile anche al caso specifico.
2.1 Le obiezioni sviluppate al riguardo si incentrano sul fatto che le risposte date dal ricorrente erano state provocate da domande, originate dall'introduzione nel fascicolo processuale di materiale inutilizzabile, ma non superano l'ammissione da parte del RA di avere effettuato quelle chiamate.
3. Tanto premesso, il secondo motivo denuncia molteplici profili di illogicità nel ragionamento probatorio che investono il giudizio di credibilità intrinseca del chiamante in correità MA EL.
3.1 La Corte di Assise di appello ha in primo luogo escluso ogni plausibilità al dedotto movente calunniatorio, legato ad inimicizia personale, oppure ad intenti utilitaristici def dichiarante, volti ad alleggerire la propria posizione processuale una volta appresodello 8 rivelazioni del coimputato DO: ha rilevato sul punto che nulla indicava che egli fosse stato informato delle dichiarazioni accusatorie a carico suo e del RA, rese dal DO, prima di collaborare o anche dopo avere assunto tale decisione, poiché, se ciò si fosse verificato, in questo secondo caso avrebbe adottato da sé l'iniziativa di riferire all'autorità giudiziaria quanto a sua conoscenza, mentre, al contrario, egli aveva fatto le sue rivelazioni su sollecitazione del p.m. dopo l'intrapresa strada della collaborazione con la giustizia in relazione a differenti vicende criminose e nel timore che, tacendole, sarebbe stato escluso dai benefici processuali che sperava di conseguire. Oltre a ciò, resta insuperabile ed insuperato anche dalle critiche difensive, il rilievo sull'assurdità di una strategia difensiva che preveda di autoaccusarsi di un delitto così grave quando l'unico elemento a carico sia costituito dal narrato del DO, integrante una chiamata in correità da riscontrare, per di più proveniente da soggetto affetto da notori problemi psichici.
3.2 E' stato poi disatteso anche il movente economico quale plausibile spiegazione delle accuse rivolte dal EL in relazione all'esigenza di spartire col DO il denaro che il ricorrente aveva a questi affidato in custodia: per quanto possa dirsi dimostrato che quest'ultimo aveva ottenuto del denaro dal DO tramite la fidanzata dopo il delitto, la cui riferita provenienza è comunque frutto del racconto dello stesso RA e da attestato da alcun elemento oggettivo, resta insuperabile il fatto, osservato in sentenza, che dei suoi presunti crediti non viene indicata alcuna prova;
oltre a ciò, in modo logico e coerente con la normale razionalità dei comportamenti umani è stata rimarcata l'inverosimiglianza di siffatto proposito, in quanto perseguito dal EL al prezzo dell'assunzione della corresponsabilità per un grave delitto, comportante punizione severa, che, una volta irrogata, non gli avrebbe consentito nei fatti di beneficiare del denaro, ma avrebbe avvantaggiato il solo DO che si sarebbe trattenuto la somma, pur essendo costui il principale accusatore dello stesso propalante. Pertanto, devono escludersi i profili di manifesta illogicità dei superiori rilievi anche perché la circostanza che il EL dovesse beneficiare di parte del denaro conservato dal DO e di spettanza del ricorrente è affermata soltanto da questi nel corso del suo esame, peraltro come evento possibile, ma non certo, secondo quanto riportato in ricorso a pag. 10, e che non risulta mai ammessa dal diretto interessato, il quale, sempre per deduzione difensiva, ha soltanto confermato di essere a conoscenza del fatto che il DO custodisse del denaro presso la sua abitazione, non già che tali valori appartenessero al RA.
3.3 La sentenza in verifica ha altresì escluso di poter ravvisare profili di illogicità intrinseca nella narrazione del chiamante in correità in ragione dei seguenti argomenti: -l'assegnazione dell'incarico di esecutore materiale dell'omicidio al RA è coerente con la già pregressa conoscenza tra lo stesso e la vittima, avvenuta in occasione di un periodo di comune detenzione, il che avrebbe agevolato il contatto tra i due, come poi di fatto era avvenuto, tant'è che il LI aveva aperto la porta di casa, si era presentato al visitatore e gli aveva rivolto le spalle nell'assenza di qualsiasi timore di un'aggressione; né l'impiego del ricorrente comportava rischi di individuazione del mandante, non essendo nota la loro coabitazione dell'epoca in Brescia;
9 -l'accettazione del mandato omicidiario da parte dell'imputato per il modesto compenso di 12.000,00 euro consentiva di sopperire al suo impellente bisogno di denaro per mantenersi in stato di latitanza, mentre la protratta dedizione alle rapine avrebbe comportato maggiori rischi e richiesto dei complici non reperiti sino a che il EL, inizialmente rifiutatosi di prendere parte a simili intraprese criminose, aveva accettato;
-il coinvolgimento del EL si era imposto per la mancata conoscenza della zona e dell'abitazione del LI da parte del DO e del RA ed aveva comunque imposto un sopralluogo preliminare con persona più vicina al LI, tale TO BO, al corrente dell'ubicazione esatta della casa della vittima;
-l'adesione del EL alla proposta reiteratagli dal DO di effettuare una rapina col RA per consentirgli di recuperare denaro, nonostante questi avesse realizzato un omicidio a tale scopo, diversamente da quanto concordato tra il mandante ed il EL stesso, trova spiegazione nell'insistenza del DO e nei timori di una reazione ritorsiva in caso di rifiuto e nella scoperta che il RA aveva eseguito esattamente l'incarico affidatogli, dimostrandosi quindi affidabile, come desunto dalla soddisfazione del DO per la realizzazione dei suoi propositi vendicativi e dall'aver agito lo sparatore a volto scoperto senza travisamenti;
-la tardiva rievocazione della presentazione dell'esecutore dal LI quale latore di un messaggio da parte dell'amico AN IC, quale pretesto per farsi ricevere, non è tale da ingenerare sospetti sulla genuinità delle rivelazioni della fonte dichiarativa, la quale nel corso dell'esame dibattimentale aveva escluso di avere certezze sul punto per avere appreso la circostanza dal DO, così come in sede di incidente probatorio aveva sostenuto che il DO gli aveva confidato di avere suggerito al RA di presentarsi a norme del IC, notoriamente amico del LI, senza essere certo del fatto che il RA gli avesse confermato di essere ricorso a tale espediente. Su quest'ultimo aspetto la difesa ha citato nell'impugnazione alcune frasi tratte dai diversi verbali di esame del EL, ma, come avvenuto anche per altri contenuti informativi provenienti dai soggetti escussi al dibattimento, citati per estratto in singole parole o proposizioni, l'impugnazione è incorsa nel difetto di autosufficienza. Tale requisito, mutuato dalla giurisprudenza di legittimità civile, per il corretto assolvimento postula, in alternativa, l'integrale esposizione e riproduzione dell'atto extratestuale nel ricorso, la sua allegazione in copia, ovvero la precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice (Cass. sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, rv. 233773; sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, rv. 260994; sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta e altri, rv. 263601; sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053); in tal modo, pur ammettendosi varie modalità di deduzione ed allegazione, s'impone alla parte di non richiedere alla Corte Suprema una lettura integrale degli atti, che darebbe luogo altrimenti ad inammissibilità del ricorso per genericità, e di portare alla sua conoscenza l'atto nella sua integrità, non potendo ritenersi sufficiente citare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale, che realizza la frantumazione dei contenuti probatori. 10 L'impugnazione rivela la sua genericità laddove censura l'apprezzamento della credibilità del EL per non avere i giudici di merito rilevato il mutamento di versione operato da questi in merito alla confidenza sullo stratagemma escogitato per presentarsi dal LI, che la difesa non illustra nel suo rilievo così essenziale e dirimente da compromettere la più generale affidabilità del dichiarante e che non si comprende quindi come possa invalidare il portato accusatorio riguardante il ricorrente.
3.4 Le doglianze difensive si appuntano poi sulla valorizzazione in chiave di riscontro alla fonte dichiarativa degli elementi oggettivi di conferma offerti dall'accusa, che senza essere contestati nella loro veridicità, si assume non avere rilievo dimostrativo in quanto insufficienti a tale fine poiché anche singole circostanze riferite in modo genuino possono rendere non veritiero l'intero racconto. In tal modo si confonde però la funzione che i dati di riscontro devono svolgere rispetto alla chiamata in correità.
3.4.1 La regola di giudizio per la relativa valutazione di uno strumento conoscitivo che rappresenta una prova e non un mero indizio, seppur non autosufficiente a sostenere il verdetto di colpevolezza, è dettata dalla norma di cui all'art. 192 cod. proc. pen., comma 3, che differenzia tale fonte dichiarativa dalla testimonianza in ragione della posizione assunta e del coinvolgimento personale del dichiarante nel processo, dell'assunzione della responsabilità per il fatto di reato riferito, oppure della rivelazione di detto fatto perché appreso da terzi o dall'imputato, ma estraneo alla responsabilità del dichiarante. A fronte di tali contributi informativi il sistema processuale ne pretende la disamina unitaria con gli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Secondo il legislatore, chiamata proveniente da siffatti soggetti costituisce in sé un dato incerto, da verificare con un complesso procedimento che costituisce un preciso limite metodologico, e non di risultato, alla libertà di convincimento del giudice e che la giurisprudenza di legittimità ha previsto dover consistere in un triplice vaglio, incentrato su: a) credibilità soggettiva del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed al percorso di formazione della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici;
b) affidabilità intrinseca e consistenza della narrazione in relazione ai caratteri della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità; c) riscontri esterni individualizzanti.
3.4.2 Al riguardo deve considerarsi quanto autorevolmente evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina e altri, rv. 255145, secondo la quale "la detta sequenza non deve essere per così dire - rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, "discendendo ciò dai generali criteri epistemologici e non indicando l'art. 192 c.p.p., comma 3, sotto tale profilo, alcuna specifica regola derogatoria" (sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, non massimata sul punto;
sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, rv. 236151). In sostanza, devono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità 11 narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti".
3.4.3 Con riferimento agli elementi che devono corroborare la capacità dimostrativa della chiamata in correità o i reità, la relativa obbligatoria acquisizione è imposta dalla formulazione del terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. che pretende in modo generico "altri elementi di prova" che confermino l'attendibilità delle dichiarazioni del propalante, da intendersi nel loro complessivo contenuto e non per ciascuno dei punti riferiti. Per tali, secondo pacifico orientamento, devono intendersi elementi di qualsiasi tipo e natura, - prove storiche dirette, ma anche ogni altro elemento probatorio indiretto-, purchè dotati di autonomo significato rappresentativo, basati su dati oggettivi apprezzabili e non su mere congetture soggettive e correlati con i fatti di reato contestati, sicchè il riscontro non può esaurire la propria funzione nella conferma dell'attendibilità soggettiva del dichiarante, ma deve consentire di collegare l'accusato al fatto di reato ascrittogli, in modo che da esso si possa risalire, con logica deduzione, all'oggetto di addebito. Non è però richiesta una attitudine dimostrativa autonoma dell'elemento di riscontro, che deve operare soltanto quale conferma delle dichiarazioni accusatorie, in quanto, diversamente, non sarebbe più applicabile la regola di giudizio di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen., ma i principi sulla pluralità delle prove e sul libero potere di selezione di quelle più affidabili e convincenti da parte del giudice (Cass. sez. 6 n. 4108 del 17/2/1996, Cariboni, rv 204439).
3.4.4 Rapportata a tali principi generali la motivazione della sentenza impugnata, che, per la decisione conforme e gli analoghi criteri inferenziali impiegati si sovrappone a quella di primo grado, formando le rispettive motivazioni un unico corpo motivazionale, oggetto di reciproca integrazione e di considerazione unitaria da parte del giudice di legittimità, chiamato a verificare eventuali lacune o incongruenze logiche, supera le censure mosse col ricorso. Ha, infatti, utilizzato in chiave confermativa i seguenti dati certi: la certa conoscenza tra mandante e ricorrente e tra l'imputato ed il LI per effetto di condivisi periodi di detenzione;
la sottoposizione del DO ad arresti domiciliari nel periodo di realizzazione del delitto;
l'ospitalità offerta dal DO al RA nello stesso periodo;
l'effettivo stato di latitanza dell'imputato dal 13/12/2004; l'utilizzo di pistola calibro 9 x 21 nel delitto;
la sua provenienza da MI HI, correntista dell'istituto di credito di Erbusco, rapinato dal EL con altri due complici nel maggio 2004 anche grazie alla detenzione della stessa arma;
l'effettiva sottrazione dell'autovettura Fiat Uno di colore rosso a tre porte il giorno 5 gennaio 2005 dall'area di sosta della clinica S.Anna; la richiesta di informazioni giorno precedente l'omicidio a tali CO e ON circa l'ubicazione dell'abitazione di AN LI, loro rivolta da un giovane a bordo di una Fiat Uno rossa, che si era ripresentato per non averla rinvenuta;
l'effettivo legame di amicizia tra il LI e AN IC e la conoscenza tra quest'ultimo ed il DO;
la conoscenza tra il DO, il EL e TO BO, quest'ultimo in possesso di una vettura Tuareg nera;
il coinvolgimento di tali soggetti, nonché della vittima, in traffici di stupefacenti;
il movente di odio personale e di timore di azioni violente del LI, che 12 aveva animato il DO, ma anche il EL, risentito per l'aggressione portata dalla vittima in danno del di lui anziano genitore. In particolare, si è ritenuto significativo che il EL fosse a conoscenza dell'auto sottratta appositamente per realizzare l'omicidio e della pistola impiegata, nonché della provenienza dell'arma, circostanze di elevato valore individualizzante, non divulgate dalla stampa e quindi note soltanto a chi vi era stato coinvolto e che lo stesso imputato abbia ammesso nel corso del proprio esame il legame di amicizia col DO, che gli aveva offerto ospitalità durante la latitanza e la conoscenza col EL, fatta durante tale permanenza in Brescia, nonché la commissione con quest'ultimo della rapina del 17/2/2005 alla Banca agricola mantovana di Brescia a riprova di legami personali e criminali non occasionali.
3.4.5 Se dunque i dati probatori utilizzati e sopra riassunti danno conto in modo esauriente e logico del giudizio di piena affidabilità delle dichiarazioni del EL, per poter affermare che le stesse trascendono la funzione di mera conferma del coinvolgimento personale di questi nell'omicidio ed assumono valore eteroaccusatorio in ordine alla responsabilità del ricorrente, non può non tenersi conto della rilevata inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate per avere queste influito sulla formazione del convincimento dei giudici di merito e svolto un ruolo nel percorso argomentativo esposto nella sentenza impugnata quale riscontro oggettivo alla chiamata in correità del EL. In particolare, i giudici di appello hanno valorizzato in tale chiave: la richiesta del RA rivolta alla fidanzata di recarsi dal DO a richiedere del denaro da destinare al pagamento degli oneri di difesa ed al proprio mantenimento nel periodo di detenzione per altra causa;
le affermazioni sul legame di fratellanza con soggetto che lo aveva ospitato nel corso della latitanza;
il debito di gratitudine di costui verso l'imputato per avere questi compiuto un'azione nel suo interesse che, se conosciuta, avrebbe comportato gravi conseguenze sanzionatorie per lo stesso loquente;
l'avvenuto incasso tramite la fidanzata della somma di euro 6.800,00 dal compaesano di Brescia, che pareggiava i conti in sospeso. Inoltre, gli stessi giudici si sono spinti sino a ritenere inattendibile quanto affermato dal RA nel corso del proprio esame perchè in contrasto con le espressioni captate e pronunciate nel corso delle conversazioni telefoniche intercettate. Ebbene, sul punto non può asseverarsi la logicità e la correttezza giuridica di tale ragionamento valutativo: se i dialoghi intercettati in esecuzione di decreto autorizzativo nullo sono inutilizzabili, non può farsene nemmeno l'uso preteso in sentenza quale prova di una verità di rapporti personali e criminosi intercorsi tra il ricorrente ed il DO di natura e rilievo ben diverso da quanto preteso nella linea difensiva, perché coerenti con l'ipotesi di accusa. Pur nella riconosciuta possibilità, per quanto già affermato, di avvalersi delle affermazioni rese dal RA e dalla teste TO nel corso dell'istruttoria dibattimentale anche in merito a loro contatti telefonici a dispetto della carcerazione del primo in periodo successivo all'omicidio, i dati ricavati dalle operazioni di captazione non avrebbero potuto servire per l'effettuazione di contestazioni e nemmeno per fondarvi una ricostruzione dei fatti divergente dalla narrazione delle due fonti dichiarative in sede giudiziale. Tale 13 operazione significa vanificare la sanzione che impedisce di far uso probatorio di materiale conoscitivo acquisito in modo irrituale ed in contrasto con le disposizioni di legge che presiedono alla sua formazione. S'impone dunque la necessità che i giudici di merito procedano ad una rinnovata disamina delle acquisizioni probatorie mediante il compimento di quella che viene definita "prova di resistenza", ossia della verifica della tenuta logica e giuridica del ragionamento probatorio in assenza dell'elemento di riscontrata inutilizzabilità, ossia delle conversazioni intercettate, e della possibilità di avvalersi di risultanze autonome, altrettanto idonee a giustificare il verdetto di colpevolezza, fungendo da valido riscontro alla chiamata in correità (Cass. sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, rv. 262011; sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Arena, rv. 260678; sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, rv. 259452; sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013, Pandolfi, rv. 258007). La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio alla Corte di Assise di appello di Milano che dovrà procedere alla rivalutazione in piena libertà di giudizio del compendio probatorio, comprese le eventuali ammissioni rese dall'imputato in sede di esame, con l'unica interdizione di fare uso degli elementi dichiarati inutilizzabili.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudiio alla Corte di Assise di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016. Il Consigliere estensore Monica Boni Arturol DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 SET 2016 IL CANCELLIERE AN FA 14