Sentenza 9 aprile 2013
Massime • 3
Alle dichiarazioni rese ad agente "infiltrato" da soggetti poi qualificati come indagati o imputati non si applica né il divieto posto dall'art. 62 cod. proc. pen., né il limite di utilizzabilità previsto dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., quando le stesse non possono considerarsi rese nel corso di un esame o di sommarie informazioni in senso proprio, ma si inseriscono in un contesto commissivo in atto di svolgimento, sì da integrare esse stesse le condotte materiali del reato. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese da soggetti poi indagati e condannati per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso).
Non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori", quando l'azione criminosa non deriva esclusivamente, dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi, ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente, posto che l'inidoneità della condotta deve essere valutata oggettivamente con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'"infiltrato". (Fattispecie relativa a condotta di concorso esterno in associazione di tipo mafioso consistita nell'attività di interlocuzione con l'"infiltrato" per conto della cosca criminale al fine di "assicurare la pace sociale" alle imprese aggiudicatarie dei lavori per i treni ad alta velocità).
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a norma dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della Procura della Repubblica, sicché, in tal caso, l'omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non è causa di nullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione.
Commentari • 4
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In tema di repressione di traffico degli stupefacenti, l'intervento degli agenti provocatori, quando sia determinante per la commissione del reato, se utilizzato nel processo penale, può falsare irrimediabilmente il carattere equo del processo. Ciò, invece, deve escludersi quando risulti che l'indagato è pronto a commettere la violazione anche in mancanza dell'intervento degli agenti di polizia, i quali si limitano a disvelare un'intenzione criminale esistente, ma allo stato latente, fornendo al ricorrente l'occasione di concretizzarla. In altri termini, mentre non lede il diritto all'equo processo l'intervento della polizia giudiziaria (suscettibile di utilizzazione probatoria in ambito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2013, n. 39216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39216 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 09/04/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO IC - Consigliere - N. 690
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 25559/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. DI FI NI, nato ad [...] il [...];
2. IS UI, nato ad [...] il [...];
3. IA PA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 13/01/2010 dalla Corte di Appello di Napoli;
letti i ricorsi e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto di tutti e tre i ricorsi;
udite il difensore del AR, avv. Mercurio Pantaleone, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esito di articolata istruttoria dibattimentale in un giudizio cumulativo per fatti di criminalità mafiosa il Tribunale di Nola, con sentenza pronunciata il 18.3.2003, ha dichiarato: a) l'imputato PA GA, imprenditore del Casertano legato alla criminalità organizzata locale, colpevole del reato di associazione camorristica (capo B della rubrica, in esso assorbita l'omologa accusa associati va di cui al capo F ed esclusa la contestazione del ruolo di promotore) per aver fatto parte del sodalizio criminoso denominato Clan dei ES facente capo a NE CO, assolvendolo dai contestati reati di tentata estorsione aggravata continuata e dai connessi reati di detenzione e porto illegali di armi da sparo (capi D ed E della rubrica) per non aver commesso il fatto;
b) gli imputati NI Di IO e UI AR colpevoli del reato di concorso esterno in associazione camorristica, così diversamente qualificata l'originaria accusa ex art. 416 bis c.p., per aver contribuito all'attività criminosa di natura economica del sodalizio camorristico facente capo al coimputato RO EL (deceduto), operante nell'area di RA e collegato al più "autorevole" gruppo dei ES.
Per l'effetto i tre imputati sono stati condannati: GA PA alla pena di sei anni di reclusione;
Di IO NI, concessegli le attenuanti generiche, alla pena di tre anni di reclusione;
UI AR alla pena di quattro anni di reclusione.
1.1. I fatti reato ascritti ai tre imputati (e ai loro originari coimputati) scaturiscono da indagini promosse dalla sezione Campania del ROS dei Carabinieri a cura del capitano Giuseppe De Donno alla fine del 1995 che si sviluppano anche a seguito di più tentativi di estorsione mafiosa posti in essere nell'area di Caserta e di Capua nel marzo e nell'aprile 1996 ai danni della società Calcestruzzi S.p.A., capofila dell'a.t.i. per le forniture di calcestruzzo necessarie per la costruzione della linea ferroviaria TAV in quell'area. In tale contesto gli inquirenti, avvalendosi della collaborazione di tale geometra IC LI, che in passato aveva lavorato nell'area e coltivato connivenze con ambienti criminali campani (soggetto separatamente giudicato in procedimento connesso, deceduto prima del giudizio), decidono di sviluppare un progetto di "infiltrazione" investigativa.
Attraverso il LI viene "infiltrato" il colonnello IO IN, che si presenta come ing. IN IC in veste di incaricato del raggruppamento di imprese (in particolare della società Calcestruzzi) interessate ai lavori dell'alta velocità nella zona di Capua, che deve risolvere i problemi "sul territorio" connessi alla palese natura tangentizia dei vari attentati ed episodi di minaccia avvenuti presso i cantieri operanti per l'alta velocità e che impediscono o ritardano i lavori, raggiungendo accordi con esponenti della criminalità locale portatori di un generale disegno estorsivo sotteso alla costruzione della linea ferroviaria. In tal modo l'ufficiale di p.g. (cui in prosieguo si aggiunge il maresciallo CC Ciuffini, quale sedicente geometra Del Vecchio coadiutore dell'ing. IC) unitamente al LI entra in contatto con gli attuali imputati (e loro coimputati), instaurando una serie di incontri e trattative che vedono il Di IO proporsi come intermediario con gli ambienti della criminalità camorristica locale e le loro ramificazioni imprenditoriali e il AR come intermediario o rappresentante della locale "parte politica". Il tutto nel quadro di un programma che prevede la corresponsione da parte del raggruppamento delle imprese della TAV di tangenti sul valore dei lavori affidati in misura di un 3% alla criminalità locale e di un 3% ad ambienti politici operanti in accordo con la stessa criminalità. L'attività sotto copertura del col. IO con l'ausilio del geom. LI si svolge per alcuni mesi, venendo scandita da collaterali servizi di audio-video riprese di numerosi "incontri" dell'infiltrato ing. IC con gli imputati e con PA GA, presentatogli dal Di IO (e dal AR) quale più accreditato referente dell'area camorristica del Casertano rispetto al EL ("boss" di RA), e culminati - a riprova dei raggiunti "accordi" - con la consegna delle somme di 200 milioni di L. al detto PA GA e di 100 milioni di L. al coimputato ET UN, "collettore del versante politico" degli accordi (somme di cui gli inquirenti recupereranno 5 milioni "regalati" da GA al geom. LI per la sua interposizione e 80 milioni restituiti dal UN all'atto del suo arresto).
1.2. Sulla base della ricostruzione dei rapporti intessuti con gli imputati dall'ufficiale di p.g. "infiltrato" (ing. IC) e della loro evoluzione dinamica, quali rappresentati in dibattimento dai protagonisti dell'azione investigativa (il col. IO e il cap. De Donno), dei servizi di registrazione audio e video di numerosi "incontri", delle dichiarazioni rilasciate ex art. 197 bis c.p.p. dal deceduto collaboratore LI, dai contenuti di talune captazioni foniche ritualmente autorizzate, dalle illogicità narrative degli stessi imputati (in particolare Di IO e AR) il Tribunale ha ritenuto sorretta da convergenti dati probatori la responsabilità associativa dei tre attuali imputati. Senza soverchie incertezze la responsabilità di GA PA, quale "referente" dei gruppi camorristici operanti sul territorio interessato dalla linea dell'alta velocità, avuto riguardo alla pluralità di elementi (videoregistrazioni di incontri, registrazione di colloqui da parte del LI, dichiarazioni di c.d.g. tra cui NE FI e NE NE e altri, segnalanti la sua intraneità camorristica) che attestano il suo diretto interesse alle vicende tangentizie relative ai lavori per la TAV nell'area di Capua nel quadro di una gestione camorristica dei rapporti, interesse che trova suggello nella oggettiva ricezione del primo "acconto" di tangente formato dai 200 milioni di L..
Non meno persuasivi elementi di prova, ad avviso del Tribunale, permeano le posizioni del Di IO e del AR. Elementi desunti: per il Di IO dal colloquio registrato dal LI il 13.12.1995 e dalle dichiarazioni rese dallo stesso LI, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali in cui è coinvolto, dalla diretta descrizione dei reciproci rapporti offerta dal col. IO (sentenza, p. 104: "...una figura che riempie con la propria presenza, continua e poliedrica nella sua funzionalità, quasi tutti i momenti dell'indagine"); per il AR, presentato dal Di IO al col. IO (alias ing. IC) quale tramite essenziale per risolvere tutti i "problemi" sul fronte politico e su quello camorristico per l'espletamento dei lavori della TAV, dalle stesse emergenze processuali interessanti il coimputato Di IO (sentenza, p. 104: "...si presenta fin dal primo incontro come il "politico" della situazione ma anche come quello che ha le più dirette entrature nel mondo della malavita organizzata, avendo un rapporto di parentela con EL"). Dall'attento esame delle risultanze processuali il Tribunale ha, tuttavia, ritenuto di dover qualificare le condotte penalmente rilevanti del Di IO e del AR in termini di concorso esterno o eventuale all'associazione camorristica riconducibile al EL (e attraverso questi al Clan dei ES), non configurandosi dati asseveranti un organico e stabile inserimento dei due imputati nel vero e proprio gruppo criminale. Le loro condotte, pur non inscrivendosi nell'assetto organizzativo dei gruppi camorristici locali (EL, GA), hanno fornito un contributo concreto e consapevole al rafforzamento delle associazioni criminali in rapporto di diretta causalità rispetto alle loro progettualità delinquenziali (sentenza, p. 280: "...Di IO e AR coprono, nel momento della comparsa sulla scena di LI prima e di IO poi, il vuoto delle due organizzazioni relativo al contatto con costoro, un contatto che attiene ad un momento essenziale per la vita dei due gruppi camorristici in quanto strumentale all'accaparramento di una ingentissima mole di lavori e alla percezione delle relative tangenti").
2. La sentenza del Tribunale è stata impugnata dal pubblico ministero (dolutosi della derubricazione della fattispecie ex art.416 bis c.p. in concorso esterno ad associazione camorristica operata per Di IO e AR e comunque della mitezza delle pene inflitte ai predetti e allo GA), dal Di IO, dal AR e dallo GA (prospettanti vizi di natura processuale della decisione e vizi di merito attinenti alla corretta valutazione del compendio probatorio).
L'adita Corte di Appello di Napoli con la sentenza del 13.1.2010 richiamata in epigrafe ha, per un verso, respinto l'impugnazione del p.m. per tutti i prospettati motivi di censura e, per altro verso, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado per il solo trattamento sanzionatorio applicato a GA;
trattamento che ha confermato per Di IO e AR. In punto di responsabilità dei tre imputati la Corte di Appello ha interamente condiviso la ricostruzione e la valutazione probatoria delle loro condotte operata dal Tribunale in relazione alle fattispecie criminose associative loro ascritte (concorso cd. esterno per Di IO e AR).
2.1. Prima dell'inizio del dibattimento di appello l'imputato PA GA (udienza 21.12.2007) ha rinunciato ai motivi di appello diversi dalla pena e dalla invocata diminuente per la richiesta di giudizio abbreviato, avendo raggiunto nelle more un accordo con il p.m. sulla entità della pena ai sensi dell'allora vigente art. 599 c.p.p., comma 4. Nelle more del giudizio di secondo grado tale disposizione, regolante il ed. patteggiamento in appello, è stata abrogata (L. 24 luglio 2008, n. 125). La Corte territoriale, alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi dopo l'abolizione dell'istituto, ha rilevato l'impossibilità per il giudice di merito di ratificare il pregresso accordo sanzionatorio di p.m. e imputato, ferma restando in ogni caso l'intervenuta rinuncia ai motivi di gravame da parte dell'imputato a norma degli artt. 589 e 591 c.p.p.. Per l'effetto i giudici partenopei hanno ritenuto di ridurre la pena inflitta allo GA, fissandola in quattro anni e otto mesi di reclusione. Quanto alla diminuente ex art. 442 c.p.p. la Corte ha considerato preclusa una valutazione della legittimità del rito abbreviato richiesto dal prevenuto e negato (udienza preliminare 15.9.1997) dal procedente g.u.p. in rapporto alla disciplina del giudizio abbreviato vigente all'epoca della richiesta (rinnovata con i motivi aggiunti di appello).
2.2. In relazione alle posizioni degli appellanti imputati Di IO e AR la Corte territoriale ha disatteso le censure di natura processuali sollevate dagli stessi, ritenendole già ampiamente vagliate (e respinte) dall'amplissima sentenza di primo grado senza la reale introduzione (con le impugnazioni) di concreti elementi critici idonei a sovvertire le deduzioni in rito sviluppate dal Tribunale. In questo ambito la Corte ha respinto l'eccezione di nullità della prima sentenza addotta dal AR per violazione dell'art. 525 c.p.p. (sopravvenuto mutamento del collegio giudicante), osservando - con il conforto della giurisprudenza di legittimità - come correttamente il Tribunale abbia ritenuto utilizzabili atti dibattimentali già assunti in applicazione del disposto dell'art. 190 bis c.p.p., nel testo all'epoca vigente, operante - per reati di criminalità organizzata (art. 51 c.p.p., comma 3-bis) - anche in caso di mutamento del giudice (rinnovazione solo in caso di necessità ritenuta dal giudice). Del pari la Corte ha valutato infondate le rinnovate doglianze: sulla utilizzabilità delle registrazioni dei colloqui effettuate personalmente da LI (registrazioni richiamate dal Tribunale unicamente ad colorandum la ricostruzione degli eventi, ma di cui non ha fatto uso a fini probatori); sulle captazioni eseguite a bordo delle autovetture del Di IO e del coimputato LI Di NI (i decreti autorizzanti l'uso di strumentazione della p.g. essendo idoneamente motivati) e, infine, sulla pretesa inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p., comma 2 delle dichiarazioni dibattimentali del col.
IO in veste di agente provocatore (per le ragioni reiettive già indicate dal Tribunale: l'operante sotto copertura può testimoniare su quanto appreso dall'imputato nel corso delle indagini, nel cui ambito egli ha agito partecipando all'azione e non come ufficiale di p.g. con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla sua qualifica).
Sul merito dei fatti criminosi ascritti ai due imputati i giudici di appello, anche mediante richiamo alla estesa analisi degli eventi svolta dal Tribunale, hanno ribadito l'univoco valore dimostrativo delle acquisite fonti di prova. Fonti che, se confermano che ne' il Di IO ne' il AR sono stati intranei all'assetto camorristico del EL e dello GA, attestano che entrambi si sono attivamente e scientemente adoperati per instaurare e favorire un diretto contatto "tangentizio" tra gli inquirenti sotto falsa copertura (qualità loro ignota, essendo persuasi di interloquire con l'ing. IC in veste di esponente di un gruppo consorziato di imprese) e l'organizzazione camorristica attiva nel Casertano con conseguenti oggettivi vantaggi potenziali e in parte reali (dazione di 200 milioni di L. a GA e di 100 milioni a UN) per l'aggregazione camorristica, particolarmente interessata ad un'opera ben appetibile sul piano economico, come la linea dell'alta velocità in transito nella provincia di Caserta, implicante il contributo del lavoro di un gran numero di imprese locali.
3. La descritta sentenza di secondo grado è stata impugnata per cassazione dai difensori dei tre imputati, che hanno dedotto plurimi vizi di legittimità della decisione riconducibili alla tipologia della violazione di legge (processuale o sostanziale) e della insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. Censure che, a norma dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, si espongono come di seguito.
3.1. Ricorso di PA GA.
3.1.1. Omessa motivazione con riguardo all'art. 129 c.p.p.. A seguito dell'abrogazione del patteggiamento in appello la rinuncia ai motivi di gravame da parte dell'imputato, quale suo atto unilaterale e personale, rende ancor più necessario il controllo del giudice di merito in grado di appello sulla eventuale sussistenza delle condizioni liberatorie previste dall'art. 129 c.p.p.. La ratifica della unilaterale rinuncia ai motivi di appello dell'imputato (palesemente finalizzata ad una rimodulazione in senso favorevole della pena) non può esimere il giudice da una concreta verifica del ricorrere di possibili cause di non punibilità valutabili a beneficio dell'imputato, sebbene questi abbia abdicato ad uno più motivi di impugnazione.
3.1.2. Violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e difetto di motivazione.
La sentenza impugnata non ha indicato, col supporto di un conveniente apparato motivazionale, i parametri sulla cui base è stata in concreto determinata la pur ridotta pena inflitta al ricorrente. L'obbligo di motivazione, che costituisce limite esterno alla discrezionalità del giudice di merito, è stato eluso dalla Corte di Appello anche in rapporto all'immanente funzione risocializzante della pena.
3.1.3. Difetto di motivazione in ordine all'art. 62 bis c.p.. I giudici di secondo grado hanno omesso di tener conto di una serie di elementi suscettibili di legittimare la concessione delle circostanze attenuanti generiche (quale la circostanza, ad esempio, che l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello), il cui riconoscimento avrebbe potuto condurre ad una gradazione della pena senz'altro più congrua di quella irrogata dalla sentenza di appello.
3.2. Ricorso di NI Di IO.
3.2.1. Insufficienza e illogicità della motivazione in rapporto al ruolo di concorrente esterno in associazione camorristica attribuito all'imputato.
La Corte di Appello non ha affrontato la problematica della definizione del ruolo del concorrente esterno in sodalizi criminali, appagandosi di rinviare sul punto alla decisione di primo grado, che pure non convince sulla posizione di partecipe esterno del gruppo camorristico di RO EL ovvero di quello di cui è esponente il coimputato PA GA (Clan dei ES). Le emergenze processuali portano in luce unicamente un contegno e un ruolo del Di IO di semplice "creatore di contatto", su istigazione di un fittizio imprenditore del OR IA (il sedicente ing. IC), tra gli agenti infiltrati e gruppi criminali dell'area casertana di matrice mafiosa. L'imputato si limita a fare da tramite ai fini di tale contatto, restando del tutto estraneo alle vicende delle organizzazioni criminali e, tanto meno, favorendone i programmi criminosi dall'esterno. Il vissuto pregresso del Di IO è avulso da ambiti camorristici e il suo ingresso sulla scena investigativa, indotto dagli agenti provocatori e dal c.d.g. geom. LI, è dettato dalla lecita prospettiva di ottenere, nella sua qualità di imprenditore locale, una qualche committenza di lavori connessi alla linea dell'alta velocità (gli operanti infiltrati gli fanno balenare la possibilità di ottenere lavori in subappalto). La sentenza di appello non si è soffermata nell'illustrare in qual modo, ove mai voglia parlarsi di un contributo esterno del Di IO all'azione dei gruppi camorristici, i comportamenti dello stesso si siano espressi in rapporto di diretta causalità rispetto al prefigurato sistema tangentizio che avrebbe potuto instaurarsi, grazie all'azione dei clan camorristici, per le opere dell'alta velocità nel Casertano.
3.3. Ricorso di UI AR.
3.3.1. Violazione degli artt. 267 e 271 c.p.p.. All'eccezione sollevata con l'appello dalla difesa dell'imputato in punto di inutilizzabilità delle intercettazione ambientali avvenute presso l'abitazione del geom. LI, non autorizzate dall'autorità giudiziaria, la Corte di Appello ha replicato con l'osservare che il Tribunale non ha dedicato alcun peso a tali captazioni. Una simile risposta elude la questione giuridica, calandosi in una interpretazione della sentenza di primo grado che dimentica come le indagini sul conto del AR abbiano preso le mosse proprio da iniziative assunte dal predetto LI.
3.3.2. Violazione degli artt. 268 e 271 c.p.p.. Debbono considerarsi inutilizzabili le intercettazioni avvenute a bordo dei veicoli degli imputati Di IO e Di NI perché effettuate con impianti della p.g. i cui decreti autorizzativi non precisano l'impossibilità di avvalersi di impianti in dotazione della Procura della Repubblica. Nell'affermare che i decreti sono motivati la Corte di Appello offre una giustificazione puramente tautologica.
3.1.3. Erronea applicazione dell'art. 62 c.p. e art. 63 c.p., comma 2. La Corte di Appello ha confermato l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dal col. IO in relazione agli sviluppi della sua opera di infiltrato. Le dichiarazioni in esame sono inutilizzabili sia nei confronti di chi le ha rilasciate, sia nei confronti degli imputati del medesimo fatto o di fatti collegati. Impropriamente la sentenza impugnata rinvia per relationem alla sentenza del Tribunale, che non riesce a superare il rilievo, desumibile dalla giurisprudenza della S.C., secondo cui sono inutilizzabili le dichiarazioni "provocate" da un ufficiale di p.g. che, dissimulando tale sua qualifica, rivolge domande sui fatti criminosi oggetto di indagini a persone che fin dall'inizio appaiano coinvolte negli stessi fatti come indiziati di reato.
3.1.4. Violazione degli artt. 110 e 416 bis c.p. e difetto di motivazione.
La Corte territoriale ha condiviso le valutazioni espresse dal Tribunale sulla sussistenza della fattispecie del concorso esterno in associazione camorristica attribuita al AR. Ma la pur ampia decisione di primo grado non ha in realtà recepito il basilare presupposto ricostruttivo di matrice giurisprudenziale del "contributo concreto" assicurato al sodalizio di matrice camorristica. La condotta del AR si è dipanata sul solo "piano politico" dei rapporti con il falso esponente del raggruppamento delle imprese coinvolte nelle opere dell'alta velocità. Le risultanze processuali confermano che l'imputato non ha preso parte a riunioni con esponenti della criminalità organizzata, non ponendo in essere alcuna condotta agevolatrice dei gruppi criminali del EL e dello GA ("l'imputato ha agito nell'interesse della sua parte politica e, soprattutto, per quello suo proprio"). Al più le emergenze del processo accreditano l'esistenza di rapporti di tipo personale con personaggi di eventuale caratura camorristica, ma non mai coinvolgenti la persona del ricorrente nell'organizzazione criminale. Sicché non è dato comprendere, al di là di ogni ragionevole dubbio, in quale misura l'attività del AR possa avere offerto un reale appoggio al perpetuarsi e al rafforzarsi dei gruppi criminali dell'area casertana.
3.1.5. Violazione dell'art. 49 c.p. e difetto di motivazione. Con l'appello la difesa dell'imputato ha eccepito, tra l'altro, la riconducibilità della condotta dell'imputato nell'alveo del reato impossibile per difetto di concreta offensività, perché gli scopi della presunta organizzazione camorristica non avrebbero potuto realizzarsi proprio per la presenza dell'agente provocatore, trattandosi di un vero e proprio "affare virtuale", in cui i fatti reato, per il loro carattere fittizio, non avrebbero mai potuto realizzarsi. A tali rilievi la sentenza di appello non ha fornito appaganti risposte.
3.1.6. Difetto di motivazione in riferimento all'art. 62 bis c.p.. Con l'appello l'imputato ha sollecitato, in linea subordinata, la concessione delle attenuanti generiche, negate dal giudice di primo grado con argomenti erronei o incongrui e applicando all'imputato un trattamento sanzionatorio senza alcuna giustificazione diverso da quello riservato al coimputato concorrente esterno Di IO. Su tale censura i giudici di appello hanno omesso qualsiasi pur doverosa pronuncia.
4. Fatta eccezione per l'ultimo appena indicato motivo di censura del AR (art. 62 bis c.p.), i motivi di impugnazione di tutti e tre i ricorrenti non possono trovare accoglimento perché connotati da genericità, indeducibilità e infondatezza per più versi manifesta. Genericità sia in senso assoluto (per sommarietà o vaghezza delle doglianze) che in termini di difetto di specificità (pedissequa riproduzione degli stessi motivi di gravame pur idoneamente vagliati dalla Corte territoriale e dal Tribunale con argomenti cui si oppongono enunciati critici solo apparenti o formali). Indeducibilità (ricorsi Di IO e AR) per le parti in cui si prospettano una rilettura delle fonti di prova e una loro reinterpretazione meramente fattuale affatto estranea al giudizio di legittimità, tanto più se in inserita in un quadro valutativo - quale quello rappresentato dalla congiunta lettura delle due conformi decisioni di merito - immune da carenze di giudizio e da discrasie giuridiche in punto di penale responsabilità dei tre ricorrenti.
5. Il ricorso di PA CA va dichiarato inammissibile.
5.1. Il primo motivo di doglianza sulla omessa verifica dell'eventuale applicabilità di cause proscioglitive ex art. 129 c.p.p., commi 1 e 2 è manifestamente infondato.
Legittimamente il giudice di secondo grado - preso atto della rinuncia dell'imputato ai motivi di gravame diversi da quelli relativi alla pena - dichiara anche implicitamente l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi rinunciati (art. 589 c.p.p., commi 2 e 3 e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), tralasciando il loro esame per gli effetti di cui all'art. 129 c.p.p., atteso che la rinuncia produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. In vero, ai sensi dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, di guisa che - una volta che essi siano oggetto di rinuncia - il giudice di appello non può prenderli in esame, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali (cfr. Cass. Sez. 2, 3.12.2010 n. 3593, Izzo, rv. 249269). Al fine di meglio chiarire le ragioni determinanti l'immanente inconcludenza del motivo di ricorso, avendo l'imputato (dopo l'abrogazione dell'art. 599 c.p.p., comma 4) mantenuto ferma (o rinnovato) ai sensi dell'art. 589 c.p.p. la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena ed avendo la Corte di Appello giudicato congrua una sensibile riduzione della pena inflitta allo GA in primo grado, non è superfluo precisare la latitudine del giudizio di legittimità su una sentenza di appello che abbia, come nel caso di specie, accolto il motivo di gravame dell'imputato in tema di mitigazione del trattamento sanzionatone L'infondatezza palese del motivo discende dalla corretta applicazione del combinato disposto dell'art. 589 c.p.p. e art. 597 c.p.p., comma 1. Vale a dire dalla intervenuta rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli relativi alla pena correlata al principio di devolutività dell'appello.
La rinuncia ad uno o più motivi di appello limita, infatti, la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione cui si riferiscono i residui motivi e l'imputato non può dolersi con il ricorso per cassazione dell'eventuale omessa motivazione sui motivi rinunciati. Se l'oggetto della rinuncia investe i motivi formulati in punto di responsabilità dall'appellante, è evidente che il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena riportata in primo grado, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause delineate dall'art. 129 c.p.p. Per la semplice ragione che - per un verso - a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, allorché l'imputato abbia abdicato ai motivi di impugnazione, limitando il thema decidendum del giudizio di appello alla sola misura della pena, la cognizione del giudice di secondo grado è delimitata dai soli motivi non rinunciati sul trattamento sanzionatorio, e che - per altro e congiunto verso - la rinuncia ai motivi sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.. Di tal che, pur permanendo ovviamente il potere-dovere del giudice di appello di applicare anche d'ufficio (sussistendone i presupposti, originari o sopravvenuti) la generale regola valutativa dettata dall'art. 129 c.p.p., le censure afferenti alla ipotizzata omessa applicazione di tale norma espresse con il ricorso per cassazione non possono risolversi in una apodittica denuncia di omissione formale o di genericità del vaglio compiuto, senza indicazione di elementi concreti che ipotizzino possibili soluzioni liberatorie ex art. 129 c.p.p. (v. Cass. Sez. 5,18.5.2006 n. 19511, Birra, rv. 234407). In
altre parole il giudice di appello e lo stesso giudice di legittimità potrebbero emettere una sentenza di proscioglimento unicamente ove dagli atti emergano elementi dotati del carattere dell'immediata "evidenza", idonei a superare l'implicita presunzione di colpevolezza che si coniuga ad una richiesta di riduzione della pena proveniente da un imputato già condannato in primo grado (il giudice di appello interviene in una situazione processuale in cui è stata già verificata e dichiarata la responsabilità penale dell'imputato appellante). Responsabilità che, nel caso di specie, lo stesso imputato appellante e oggi ricorrente non pone in discussione e la cui tematica non può divenire oggetto di postuma riproposizione nel giudizio di legittimità (cfr.: Cass. Sez. 7, 26.9.2009 n. 29574, Bredice, rv. 244849; Cass. Sez. 7, 12.11.2009 n. 46280, Liemonte, rv. 245495).
5.2. I generici motivi di ricorso (secondo e terzo) attinenti alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti innominate sono indeducibili in questa sede, poiché la sentenza impugnata ha sufficientemente motivato la misura della pena ritenuta adeguata al disvalore della condotta criminosa dello GA, il diniego delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. trovando implicita ma palese causa nella globale valutazione del contegno dell'imputato, della sua personalità e dei suoi precedenti penali. L'obbligo di motivazione in tema di circostanze attenuanti qualifica, del resto, la decisione di merito circa la ravvisabilità delle condizioni per riconoscerle e non anche la decisione opposta (cfr. Cass. Sez. 2, 10.7.2009 n. 38383, Squillace, rv. 245241).
6. Anche il ricorso di NI Di IO deve essere dichiarato inammissibile.
L'unico motivo di impugnazione articolato nell'interesse del ricorrente, imperniato su una sommaria contestazione del suo ruolo di concorrente esterno in associazione camorristica, è affetto da indeducibilità e da manifesta infondatezza. La valutazione della confermata responsabilità dell'imputato sviluppata dalla Corte territoriale, infatti, è coerente con i dati processuali e con la richiamata premessa metodologica della sentenza del Tribunale sugli elementi sintomatici della "significativa" partecipazione, sebbene non organica, del Di IO a un aggregato camorristico. Alla luce delle due uniformi decisioni di merito non sembra revocabile in dubbio (tanto da indurre il Tribunale ad attribuire sostanziale valore confessorio agli asserti del Di IO, che non ha potuto disconoscere i contatti e le frequentazioni con personaggi chiaramente legati ai gruppi di camorra campani dell'area di Caserta e di Capua, da lui coltivati nel quadro degli "accordi" di natura illecita e tangentizia programmati con le imprese dell'a.t.i. affidatane di imponenti lavori di terra per la linea dell'alta velocità), la penale responsabilità del Di IO quale concorrente esterno dell'assetto camorristico locale (nelle sue espressioni riconducibili ai coimputati EL e GA PA). Ricordando come il ricorrente sia stato direttamente investito di un ruolo camorristico "esterno" per effetto dell'indicazione del capocosca di RA RO EL, che lo indica agli interlocutori come proprio alter ego, la Corte di Appello non ha ritenuto di discostarsi dalla disamina svolta dal Tribunale sulla variegata trama delle iniziative assunte dall'imputato nel suo adoperarsi per "creare contatti" con gli esponenti locali della camorra e favorire la ripresa e l'espandersi dei lavori dell'alta velocità nel quadro di una complessiva transazione di natura estorsiva da attuare con l'a.t.i. affidataria della importante commessa (nella segnalata percentuale del 3% del valore dei singoli lotti).
Ben a ragione - allora - la Corte di Appello, indugiando sull'unico elemento di novità proposto in sede difensiva dall'imputato rispetto ai dati già discussi e vagliati nel giudizio di primo grado, ha escluso qualsiasi profilo di condizionamento o di suggestione attribuibile al c.d.g. LI (che, "manovrato dagli inquirenti", lo avrebbe quasi plagiato, facendone un "succube" delle sue indicazioni). Tesi priva di consistenza alla luce dei ricostruiti contegni del Di IO, persona esperta e avveduta, perfettamente consapevole delle implicazioni illecite ed endocamorristiche della propria attività dispiegata nei mesi in cui evolve il rapporto formatosi con il sedicente ing. IC (DI IO era un imprenditore esperto e sagace, da sempre costretto a muoversi in un ambiente inquinato da un tasso altissimo di criminalità"). Ne discende che le schematiche censure svolte nell'odierno ricorso, lungi dall'offrire pertinenti critiche alle valutazioni della Corte di Appello e del Tribunale sulla veste di partecipe esterno di un sodalizio camorristico attribuita al Di IO sulla base di una corretta applicazione dei criteri e principi dettati sul tema dalla giurisprudenza di questa S.C., non valgono ad infirmare il giudizio di responsabilità dei giudici di merito. Per la semplice ragione che le stesse si risolvono in una personale e riduttiva rivisitazione di mero spessore fattuale dei singoli contegni tenuti di volta in volta dal ricorrente non ripercorribile nella odierna sede di legittimità. La stabilità dei rapporti con l'organizzazione mafiosa di riferimento, d'altro canto, non costituisce un elemento strutturale della fattispecie del concorso esterno o eventuale, essendo a tal fine necessaria e sufficiente una "adesione" anche indiretta agli obiettivi del sodalizio criminoso attuata con la consapevolezza dell'esistenza e della generale azione territoriale dello stesso. Sì che la condotta partecipativa "esterna" si esaurisce, come nel caso del ricorrente, con il compimento delle attività concordate anche quando queste si traducano nella semplice promessa di favori e utilità per il gruppo criminale connessi all'azione svolta dal concorrente e alla esteriore percepibile contiguità di costui con il gruppo mafioso (v., ex plurimis: Cass. Sez. 5,29.4.2008 n. 36769, Bini, rv. 242218).
7. Il ricorso dell'imputato UI AR è assistito da fondamento soltanto con riguardo, come detto, alla mancata disamina del motivo di appello afferente al diniego delle attenuanti generiche. Profilo per il quale si rende necessario annullare in parte qua la sentenza di appello con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio sul punto.
7.1. I motivi di ricorso di carattere processuale (primi tre motivi) sono privi di specificità e manifestamente infondati, risolvendosi nella testuale replica - senza rilievi critici apprezzabili sul percorso decisorio dei giudici di merito - dei corrispondenti motivi di appello, valutati e respinti dalla Corte partenopea anche in base all'accurata disamina di quei medesimi profili di censura svolta dal Tribunale, ai cui contenuti - con corretto procedimento di inferenza relazionale - si sono riportati i giudici di secondo grado. Si tratta, infatti, di temi di doglianza già affrontati dal Tribunale e disattesi alla stregua di principi di diritto conformi agli indirizzi ermeneutici di questa Corte regolatrice.
7.1.1. Ferma la pertinente osservazione della Corte di Appello secondo cui le registrazioni foniche realizzate dal collaboratore LI non sono state prese in considerazione quali elementi di prova a carico del AR (donde una implicita carenza di interesse del ricorrente alla pretesa inutilizzabilità degli esiti delle captazioni), i rilievi ribaditi con il ricorso sono ampiamente vagliati dal Tribunale e congruamente superati in base alla constatazione che, a tutto voler concedere, la trama narrativa degli incontri personali registrati dal defunto LI è integralmente trasfusa nel corpo delle dichiarazioni descrittive dello stesso LI assunte dal p.m. (D.D.A. di Napoli) nell'interrogatorio cui il collaboratore è stato sottoposto il 9.10.1996. Atto pacificamente utilizzabile ai sensi dell'art. 512 c.p.p., al di là delle omologhe ed assai più estese dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento sugli stessi eventi comportamentali dall'ufficiale di p.g. infiltrato col. IO.
7.1.2. Nessun serio elemento di conoscenza, che non si esaurisca in un mero assunto labiale, è prospettato dal ricorso per contrastare il rilievo con cui la Corte territoriale (sulla scia delle valutazioni già espresse dal Tribunale) ha rimarcato che i provvedimenti autorizzanti le intercettazioni ambientali in via di urgenza (segnatamente, per l'incidenza sulla posizione del AR, le captazioni a bordo delle vetture del Di IO e del Di NI) sono sorrette da sufficiente motivazione. A ciò dovendosi aggiungere che le ragioni di eccezionale urgenza ex art. 268 c.p.p., comma 3 (immanenti nel caso di specie, procedendosi per fatti di criminalità organizzata da sottoporre a costante monitoraggio) dell'uso di impianti della polizia giudiziaria assunte dal p.m. assorbono i profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della Procura della Repubblica e l'omessa indicazione specifica di tali profili di inidoneità non è causa di nullità/inutilizzabilità del decreto di intercettazione (Cass. Sez. 6, 15.11.2005 n. 25255/06, Bove, rv. 234836; Cass. Sez. 5,16.3.2010 n. 16285, Baldissin, rv. 247268).
7.1.3. Le rinnovate acritiche censure mosse con il ricorso alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali dell'agente provocatore o infiltrato col. IO non fanno velo alle lineari e concludenti valutazioni dì contrario segno enunciate dalla Corte di Appello, richiamando le considerazioni al riguardo svolte dal Tribunale (sentenza, pp. 215-216). Come correttamente deducono i giudici di merito, le fasi storiche degli accadimenti riferiti in dibattimento dall'ufficiale di p.g. infiltrato attengono ad indagini finalizzate all'accertamento dell'esistenza o meno di un reato e alla identificazione dei suoi eventuali autori (partecipi, ove si tratti di fatti associativi criminosi), sì che non è possibile individuare il preciso momento in cui i potenziali indagati siano identificabili con certezza. Onde alle dichiarazioni rese da soggetti poi qualificati come indagati e imputati in tali fasi non è applicabile il disposto dell'art. 62 c.p.p., atteso che tali dichiarazioni accompagnano le condotte poi valutate dal p.m. integrative di fatti reato. Nè a tali dichiarazioni, riferite dall'ufficiale di p.g., è applicabile il limite di utilizzabilità previsto dall'art. 63 c.p.p., comma 2, giacché non si tratta di dichiarazioni rese nel corso di un esame o di sommarie informazioni in senso proprio, ma di dichiarazioni che non esternano rappresentazioni di fatti già accaduti e che si inseriscono - invece - in un contesto commissivo in atto di svolgimento, sì da integrare esse stesse la condotta materiale del reato (cfr.: Cass. Sez. 4, 4.10.2004 n. 46556, Biancoli, rv. 231466; Cass. Sez. 4, 11.6.2009 n. 41799, Calciano, rv. 245445).
Di qui l'ulteriore coerente puntualizzazione che il col. IO (sedicente ing. IC) non ha deposto sul contenuto delle operazioni di ripresa audiovisiva (captazioni foniche, videoregistrazioni e fotografie dei vari incontri e colloqui di cui è stato protagonista sotto copertura), ma sull'attività investigativa da lui stesso personalmente espletata (cfr. Cass. Sez. 2, 19.12.2006 n. 5601/07, Esposito, rv. 236121).
7.2. Il motivo di ricorso sulla configurabilità nelle condotte del AR della ipotesi di concorso esterno nell'associazione camorristica facente capo al EL e mediatamente a quella di appartenenza di GA è privo di pregio.
Muovendo dal dato per cui il rapporto tra concorso esterno e partecipazione diretta in un'associazione mafiosa è costituito dal diverso ricostruibile atteggiamento volitivo del soggetto agente, cioè dalla sua consapevole volontà di essere o meno parte di un sodalizio criminoso, l'impugnata sentenza di appello, in adesione alle conclusioni del Tribunale sul ruolo del AR quale parte di un "sistema" criminoso plurilaterale e importante segmento - nella sua pretesa esclusiva attenzione alle tematiche di segno cd. politico - di un vincolante circuito locale politico-criminale-imprenditoriale interessante le vicende della linea dell'alta velocità, ha rilevato come l'esperita prognosi postuma sulle condotte procacciatrici di momenti di incontro e contatti inscritti nell'orbita del rapporto tra politica e crimine organizzato, scandito dai prefigurati paritari profitti del 3% sul volume delle varie commesse dell'opera pubblica, comprovi la sussistenza di un nesso condizionalistico tra tali condotte e la realizzazione del fatto reato, integrato dal contributo esterno agli scopi non della sola "parte politica" vagheggiata dal AR, ma della stessa consorteria mafiosa che l'imputato, giovandosi della sua riconosciuta autorevolezza (univocamente emersa dalle testimonianze degli operanti, infiltrati o non), ha offerto ai sodalizi criminosi del EL e dello GA.
Non possono reputarsi sporadici o occasionali, come si sostiene nel ricorso, i contatti instaurati dal AR con esponenti della criminalità organizzata del Casertano in un quadro di reciproco "rispetto" e - per quanto emerso dalle evenienze processuali ripercorse nelle due sentenze di merito - comunanza di illeciti interessi tangentizi. Al riguardo non può obliterarsi l'avvenuta dazione da parte dell'ing. IC della somma di 100 milioni di L. all'imputato UN per finalità di asserita valenza politica. È chiaro, allora, che le valutazioni espresse dai giudici di merito si profilano pienamente conformi agli indirizzi ermeneutici tratteggiati da questa Corte regolatrice sulla peculiare fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa (indirizzi diffusamente esposti nella sentenza di primo grado). L'impugnata decisione di appello non presenta, se letta in uno alla sentenza di primo grado, nessuna delle lacune valutative e degli accenti di illogicità del confermato giudizio di colpevolezza dell'imputato lamentati con il ricorso (cfr. in tema di elementi sintomatici del concorso esterno in associazione mafiosa: Cass. S.U. 30.10.2003 n. 45276, Andreotti, rv .226090; Cass. S.U., 12.7.2005 n. 33748, Marmino, rv. 231671; Cass. Sez. 6, 10.5.2007 n. 542/08, Contrada, rv. 238242; Cass. Sez. 6, 26.9.2009 n. 29458, Anzelmo, rv. 24471). È solo il caso di aggiungere, in riferimento a un dato enunciato in ricorso (il AR nel corso dei contatti tangentizi per l'alta velocità avrebbe avuto di mira solo propri personali interessi di profitto), che il perseguimento da parte del soggetto agente di vantaggi ulteriori e personali di qualsiasi natura rispetto a quelli assicurati o favoriti a beneficio di gruppi criminali politico- camorristici di certo non vanifica l'oggettivo contributo "esterno" offerto all'aggregato criminale (Cass. Sez. 2, 24.3.2011 n. 16606, Agomeri, rv. 250316).
7.3. Il motivo di ricorso che deduce la ravvisabilità di una situazione probatoria riconducibile nell'ambito del reato impossibile ex art. 49 c.p. per difetto di concreta offensività delle condotte incriminate, asseritamente non realizzabili per la presenza di agenti infiltrati o provocatori, oltre che generico (sì da non istituire alcun obbligo di risposta della Corte territoriale) è palesemente infondato, alla questione avendo già dato idonea e giuridicamente corretta risposta la sentenza del Tribunale (pp. 251-252), richiamata sul punto dalla Corte di Appello. La problematica, come osserva la sentenza di primo grado, va necessariamente vagliata in relazione alla peculiarità del fatto reato ascritto agli imputati. Un fatto reato associativo nelle sue manifestazioni di partecipazione diretta (GA, EL) o esterna (AR, Di IO). Per gli effetti di cui all'art. 49 c.p., comma 2 può e deve considerarsi "azione inidonea" soltanto quella che attiene alla condotta dell'imputato e non quella determinata da una causa esterna, quale l'attività di un ufficiale di p.g. in funzione di infiltrato o agente provocatore, che potrebbe perfino assumere la qualifica di concorrente nel reato ove non fosse scriminato ai sensi dell'art. 51 c.p., e detta inidoneità va valutata oggettivamente con giudizio ex ante, nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione del provocatore, dovendo essere intesa come inefficacia ontologica e strutturale delle condotte dispiegate e dei mezzi ad esse funzionali, indipendentemente dalle concause estrinseche che l'accompagnano. Di tal che per sostenere l'ipotesi del reato impossibile l'inidoneità degli atti deve essere assoluta in rapporto all'evento voluto e perseguito, con valutazione astratta dell'inefficienza costitutiva e strumentale dei mezzi. Con l'ovvia conseguenza che l'azione dell'agente provocatore diventa una causa estrinseca (e ulteriore) in nessun modo incidente sull'attuazione della condotta dell'imputato rispetto al risultato che era suo intento raggiungere, sì che gli atti dallo stesso compiuti conservano per intero i coefficienti di effettività causale e sintomatica loro propri.
Quando si abbia presente che il reato di associazione per delinquere (comune o di matrice mafiosa) ha natura di reato permanente e che l'evento della partecipazione associativa criminosa è formato, anche nella casistica del concorso esterno in associazione mafiosa, da atti che in modo diretto o riflesso garantiscono la conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminale già operante e che tale evento deve esprimersi in diretta relazione eziologica con le concrete condotte attuate dal concorrente (interno o esterno), è facile rilevare che in caso di presenza di agenti o collaboranti infiltrati il divenire del fatto reato di partecipazione si estrinseca contestualmente al monitoraggio delle specifiche azioni del soggetto seguito dagli ufficiali di p.g. operanti. Nel senso che, se sorretta da adeguati elementi sintomatici di una perseguita volontà realizzatrice del descritto evento del reato associativo, è la stessa condotta monitorata e controllata dalla p.g. che realizza il reato (di partecipazione) nelle sue diacroniche manifestazioni di attualità e concretezza coeve alla contigua attività di controllo e verifica favorita dalla dissimulata "infiltrazione" degli operanti. Ne discende che è un fuor d'opera far leva, come hanno sostento i difensori degli imputati e in special modo del AR, sulla mera "virtualità" o potenzialità dei fatti reato in concreto non realizzabili proprio per l'avvenuta infiltrazione della p.g. (che mai ne avrebbe consentito l'effettiva consumazione). Il ragionamento è fuorviante, perché formulabile - a tutto concedere e in astratto - per i soli eventuali reati fine dell'esistente (id est preesistente) associazione per delinquere (rispetto ai quali potrebbe sorgere questione sulla natura tentata o consumata dei reati), ma giammai per contegni di partecipazione alla associazione, il cui "farsi" attuale è coevo all'evolversi dell'operazione conoscitiva di infiltrazione di p.g., che ne registra e disvela appunto le esteriori tracce comportamentali.
A tali concetti e criteri valutativi i giudici di merito hanno ispirato l'analisi delle condotte contestate agli imputati (partecipazione diretta per GA, partecipazione esterna per AR e Di IO). In modo ineccepibile la sentenza del Tribunale chiarisce come l'essere andati alla ricerca di organizzazione criminali campane che potessero esternare la disponibilità ad "assicurare la cd. pace sociale e/o politica" (compromessa dagli episodi di intimidazione e danneggiamento verificatisi in danno di imprese coinvolte nei lavori per l'alta velocità) e l'aver individuato i soggetti, quali gli odierni imputati, che fossero in grado di rappresentare tali organizzazioni ovvero di attuare in loro vantaggio attività di supporto, ausilio e collusione debbono definirsi "attività di esplorazione di situazioni la cui esistenza, evidentemente, prescindeva dall'attività investigativa", poste al di fuori di iniziative in ipotesi "istiganti" alla commissione di specifici reati ("...nel momento in cui LI e IO si sono posti alla ricerca di qualcuno che potesse garantire il "sereno" espletamento dei lavori relativi alla linea dell'alta velocità, per altro in corso, non intendevano creare padrini e associazioni criminali che governavano il territorio, ma tentavano di verificare solo se effettivamente tali organizzazioni esistevano, chi ne erano i responsabili e chi fungesse da supporto esterno alle stesse...Quindi per il reato associativo di partecipazione o di promozione mera presa d'atto di quello che eventualmente esisteva, per quello di concorso esterno forse provocazione, ma nei confronti di soggetti la cui predisposizione al crimine si è manifestata in maniera autonoma dall'attività degli infiltrati"). Con riguardo alla dinamica dell'azione investigativa, del resto, puntualmente il Tribunale sottolinea che i vari imputati tratti a giudizio e condannati per associazione per delinquere (diretta o esterna) non sono giunti sulla scena processuale perché "cercati" o snidati dagli inquirenti, ma in quanto essi stessi si sono proposti agli interlocutori sotto copertura per assecondare le finalità delle aggregazioni criminali di rispettivo riferimento. In conclusione per le vicende oggetto di regiudicanda non può in alcun modo disquisirsi di reato impossibile in ragione della presenza di agenti infiltrati (più che provocatori in senso proprio), perché l'esclusione della punibilità prevista dall'art. 49 c.p., comma 2 presuppone la derivazione causale piena ed esclusiva dell'azione delittuosa (condotta di partecipazione ad associazione criminale) dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici degli agenti di p.g. Evenienza che certamente non ricorre nel caso del presente processo, in cui le condotte partecipative delittuose degli imputati risultano dagli stessi volute e realizzate per effetto di stimoli ed elementi condizionanti ad essi autonomamente riferibili (cfr.: Cass. Sez. 6. 24.1.2008 n. 16163, Casaula, rv. 239640; Cass. Sez. 5, 26.1.2010 n. 11915, Dell'A versano, rv. 246554).
7.4. Sorretto da fondamento è l'ultimo subordinato motivo di ricorso delineato dalla difesa del AR in tema di trattamento sanzionatorio per la mancata concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche.
Correttamente la sentenza impugnata segnala, nella premessa in fatto, che l'appellante imputato AR ha invocato in subordine il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis c.p.. Nondimeno alcuna deliberazione è rilevabile su tale tema nella parte motiva della decisione, in cui la questione del trattamento sanzionatorio riguardante il AR non è affrontata nemmeno in termini generali, sì che non è permesso ipotizzare una qualsivoglia spiegazione, sia pure in forma implicita o ellittica, della disposta conferma della statuizione sanzionatoria adottata dal primo giudice. Nè la subordinata richiesta delle attenuanti innominate formulata con l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado assume connotati di genericità e vaghezza tali da non dare ingresso alla doverosa risposta della Corte territoriale sul punto della decisione devolutole. Nell'atto di gravame l'imputato ha segnalato la contraddittorietà della decisione sulla pena assunta dal Tribunale, evidenziando come siano stati ignorati una serie di elementi favorevoli ad una valutazione di clemenza verso il AR (stato di incensuratezza, preteso limitato allarme sociale della sua condotta antigiuridica, buon comportamento processuale), altresì in asserita patente distonia con le corrispondenti valutazioni effettuate nei confronti della omologa posizione processuale del coimputato Di IO (anche lui ritenuto concorrente esterno nell'associazione ex art. 416 bis c.p.), al quale sono state concesse le attenuanti generiche fin dal giudizio di primo grado. Ne discende che la Corte di Appello ha totalmente omesso di rendere una motivazione del trattamento sanzionatorio riservato al AR in riferimento alle invocate attenuanti generiche, non espondendo - come avrebbe dovuto - le ragioni del diniego (Cfr.: Cass. sez. 2, 2.12.2008 n. 2769/09, Polisenso, rv. 242709; Cass. Sez. 2, 10.7.2009 n. 38383, Squillace, rv. 245241; Cass. sez. 6, 25.3.2001 n. 14556, Belluso, rv. 249731). Detta omissione, integrante il denunciato vizio di motivazione della sentenza, ne impone l'annullamento limitatamente a tale profilo decisorio con rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale per un nuovo giudizio sul tema della concedibilità o meno all'imputato AR delle circostanze attenuanti generiche, ferma restando l'affermata penale responsabilità dell'imputato per il reato associativo ascrittogli (responsabilità che passa in giudicato con la presente decisione di legittimità).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli imputati GA e Di IO segue per legge la loro condanna al pagamento delle spese processuali del grado e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in misura di Euro 1000,00 (mille) pro capite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR UI limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso del AR. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di IO e GA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013