Sentenza 11 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a norma dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della Procura della Repubblica, sicché, in tal caso, l'omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non è causa di nullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione.
Commentari • 2
- 1. Art. 268 - Esecuzione delle operazionihttps://www.filodiritto.com/
- 2. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2015, n. 22949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22949 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2015 |
Testo completo
229 49 / 1 5 le REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -QUINTA SEZIONE PENALE ... Composta da Sent. n. sez. 583 - Presidente- Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere - Dott. Silvana de BERARDINIS UP -11/2/2015 R.G.N. 25526/2014 Dott. Maurizio FUMO - Consigliere Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere Relatore - Dott. Paolo NI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi presentati da: AR EN, nato a [...], l'[...]; QU AN, nato a [...], il [...]; DI CC, nato a [...], il [...]; AM AR, nato a Rionero in [...]re, il 30/4/1963; PP GE, nato a [...], il [...]; CO NI GI, nato a [...], l'[...]; SS AN, nato a [...], il [...]; AN MI, nato a [...], il [...]; De LA AN, nato a [...], l'[...]; Di NU ON, nato a [...], il [...]; RA GE, nato a [...], il [...]; NT CC, nato a [...], il [...]; EC NG, nato a [...], il [...]; TR PP, nato a [...], il [...]; NO NC, nato a [...], il [...]; RT CC, nato a [...], il [...]; GO AN, nato a [...], il [...]; TI AN, nato a [...], il [...]; RO AN, nato a [...], il [...]; RI AV, nato a [...], il [...]; ANro AN, nato a [...], il [...]; SA CO, nato ad [...], il [...]; SS MO, nato a [...], il [...]; RC AT, nato a [...], l'[...]; AR ET, nato a [...], il [...]; RO AR, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 30/10/2012 della Corte d'appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. AN Salzano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla posizione del Pittelli, l'annullamento senza rinvio per prescrizione per i reati di detenzione di armi e quelli di cui al capo Q) per come contestati ai rispettivi autori e per il rigetto nel resto dei ricorsi;
uditi per gli imputati gli avv.ti Ugo Colonna, Gaetano Basile, Graziano Aschero, Maria Eugenia Mongini, Mirella Viggiani, Enrico Mezzetti, AU Catenacci, Enrico Tarantino, Luca Marafioti, CO Pisani, Basilio Pitasi, CO Gulfo, Maria Lourdes NA DE, Massimo María Molinari, Giorgio Cassotta, Pietro Damiano MA, AU CC, AT GG, LE PA e IA IL, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Potenza, per quanto d'interesse ai presenti fini, ha confermato la condanna degli imputati di cui in rubrica per i reati, come rispettivamente contestati, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e altri diversi reati concernenti gli stupefacenti, le armi e contro il patrimonio. La vicenda riguarda la costituzione a metà circa degli anni novanta di un sodalizio mafioso noto come i "SC", nato dal progetto di CO GI poi divenuto collaboratore di giustizia - di riunire in una sorta di confederazione i gruppi criminali operanti in Lucania in modo da conservare il controllo delle attività illecite in quei territori attraverso un sodalizio che per dimensioni fosse in grado di resistere all'espansione nei medesimi delle potenti organizzazioni originarie delle regioni limitrofe e con le quali pure egli vantava dei collegamenti. In tal senso le imputazioni, oltre che il fenomeno associativo in sé considerato, concernono i reati fine del sodalizio e l'attività ad oggetto gli stupefacenti svolta dal medesimo. Va infine ricordato che la sentenza impugnata ha deciso non solo l'appello relativo alla sentenza del Tribunale di Potenza del 21 dicembre 2007, ma altresì quelli relativi alle impugnazioni proposte da alcuni imputati nei riguardi delle pronunzie del 25 maggio 2009 dello stesso Tribunale e del 10 febbraio 2011 del G.u.p. del Tribunale Potenza, avendo proceduto nel corso del giudizio alla riunione dei relativi procedimenti.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati indicati in rubrica.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di QU AN deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione in merito al diniego all'imputato delle attenuanti generiche, rilevando come la Corte territoriale si sia limitata a rilevare come sul punto il Tribunale avrebbe motivato in maniera implicita ed avrebbe invece trascurato di valutare gli elementi che consentivano la concessione delle suddette attenuanti al fine di adeguare la pena.
4. Il ricorso di DI CC articola tre motivi.
4.1 Con il primo deduce il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo B), rilevando come la Corte territoriale non abbia risposto nemmeno implicitamente o anche solo - richiamando la motivazione della pronunzia di primo grado - alle specifiche doglianze avanzate sul punto con il gravame di merito.
4.2 Con il secondo ed il terzo motivo denuncia invece l'errata applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento, in riferimento ai fatti di cui al capo B1), dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e correlati difetti di motivazione. In proposito rileva il ricorrente come la Corte territoriale abbia negato ricorra la fattispecie attenuata in oggetto limitandosi ad evocare le modalità di spaccio e gli "altri elementi" richiamati nella disposizione citata, senza precisare oltre e soprattutto senza confutare le specifiche circostanze addotte dalla difesa a sostegno della propria richiesta.
5. Il ricorso di PP GE deduce innanzi tutto l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi di motivazione in merito al diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 l. n. 203/1991, rilevando come la collaborazione dell'imputato sia stata determinante avendo egli per primo consentito di individuare gli autori di alcuni reati certamente riconducibili all'operatività del gruppo mafioso facente capo al RI e al SS, non rilevando come peraltro riconosciuto dalla stessa sentenza -impugnata che in riferimento ai medesimi non sia stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203/1991. In secondo luogo il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato già prima della pronunzia della sentenza impugnata.
6. Nell'interesse del CO NI GI sono stati proposti, personalmente dall'imputato e dal suo difensore, due autonomi ricorsi peraltro identici nei contenuti e che dunque possono essere trattati congiuntamente.
6.1 Con il primo motivo viene dedotto il difetto di motivazione in merito all'affermata responsabilità del CO per il tentato omicidio del AN (capo Z) e i reati in armi connessi (capo A2). In proposito il ricorrente censura la sentenza per l'assenza di qualsiasi vaglio critico delle risultanze processuali e per non aver tenuto conto del fatto che l'imputato, pur avendo collaborato con la giustizia dopo la condanna di primo grado, ha comunque negato i fatti in oggetto.
6.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece l'errata applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 1. n. 203/1991, rilevando in proposito come la Corte territoriale non abbia tenuto conto della collaborazione prestata dall'imputato e della decisività delle sue dichiarazioni nella ricostruzione del fenomeno associativo oggetto del procedimento. Sotto altro profilo viene poi lamentato l'illegittimo diniego della concessione delle attenuanti generiche nonostante la piena confessione resa dall'imputato, mentre con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione sul punto.
7. Il ricorso di SS AN deduce l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito al diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 I. n. 203/1991, rilevando come, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, questa possa essere concessa anche quando sia stata riconosciuta quella di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309/1990 e come nel caso di specie sussistessero i presupposti per la sua concessione, atteso che le dichiarazioni dell'imputato hanno assunto rilevanza ai fini della prova di entrambe le associazioni (quella mafiosa e quella finalizzata al narcotraffico) oggetto del presente procedimento.
8. Il ricorso di AN MI articola un unico motivo con il quale deduce vizi della motivazione in ordine alla denegata concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 1. n. 203/1991 e alla richiesta rimodulazione dell'aumento di pena disposto in primo grado per la continuazione. In proposito il ricorrente evidenzia come la sentenza risulti contraddittoria sul punto nel momento in cui attribuisce alla collaborazione del AN il carattere di "contributo più utile al processo" ed errata in diritto nella misura in cui esclude la possibilità di riconoscere la menzionata attenuante in concorso con quella di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309/1990 invece applicata al medesimo, tanto più che la stessa Corte territoriale avrebbe affermato l'esatto contrario trattando la posizione del CO. Quanto all'entità dell'aumento per la continuazione si lamenta invece il difetto di qualsiasi risposta alle doglianze sollevate con il gravame di merito.
9. Nell'interesse di De LA AN hanno proposto ricorso entrambi i suoi difensori.
9.1 Il ricorso proposto dall'avv. Mezzetti articola cinque motivi.
9.1.1 Con il primo deduce l'errata applicazione della legge penale in merito alla ritenuta partecipazione del De LA all'associazione mafiosa di cui al capo A), rilevando in proposito come la Corte territoriale non abbia dimostrato né la continuità e significatività del contributo prestato dall'imputato all'esistenza del sodalizio, né gli elementi che caratterizzerebbero la natura mafiosa dello stesso, soprattutto con riguardo alla c.d. cellula di Policoro, nella quale avrebbe militato lo stesso. Invero, in difetto della prova certa financo dell'avvenuta affiliazione del De LA ai "SC" (ricavata solo dalle dichiarazioni del CO, comunque insufficienti a dimostrare la sua continuativa partecipazione al sodalizio), gli unici elementi che lo collegherebbero all'associazione sarebbero costituiti dall'episodio poi confluito nell'imputazione di cui al capo J), inidoneo a dimostrare la sua organicità alla medesima, ovvero la generica disponibilità asseritamente dimostrata dall'imputato a partecipare alle attività criminali.. del sodalizio di cui ha riferito il collaboratore QU. Parimenti alcun elemento sarebbe stato proposto dalla Corte territoriale a dimostrazione dell'esistenza in capo all'imputato della necessaria affectio societatis e cioè della sua volontà di concorrere in maniera permanente al raggiungimento degli scopi del sodalizio, né del compimento da parte del medesimo di azioni che rappresentino estrinsecazione del metodo mafioso.
9.1.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce analogo vizio con riguardo alla ritenuta configurabilità, in relazione ai reati in armi di cui al capo J), dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203/1991, non avendo la sentenza evidenziato elementi evocativi dell'impiego della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo nella consumazione dei medesimi, peraltro incompatibile con la stessa loro struttura.
9.1.3 Nel successivo terzo motivo viene invece censurata la tenuta logica della motivazione in merito alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa, quando l'unica evidenza di un suo coinvolgimento nell'articolato programma criminoso del sodalizio sarebbe costituito dal suo concorso nei reati contestati al capo J), senza peraltro che vi sia prova del fatto che il De LA fosse consapevole che le persone soccorse con l'auto in panne detenessero un'arma. Non di meno sul punto la Corte territoriale avrebbe omesso di confutare le obiezioni svolte dalla difesa con il gravame di merito, limitandosi a recepire le argomentazioni del giudice di primo grado e ad aggiungervi le risultanze dell'istruttoria svolta nel giudizio d'appello consistita nell'audizione del CO, rendendo in tal modo una motivazione solo apparente.
9.1.4 Con il quarto motivo viene dedotta violazione di legge, rilevandosi come i giudici d'appello abbiano ritenuto provata la partecipazione dell'imputato all'associazione sulla base delle sole dichiarazioni eteroaccusatorie del QU e del AN, prive però dei riscontri oggettivi richiesti per la loro utilizzabilità dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p., non spiegando la sentenza perché il rinvenimento nell'agenda del secondo del recapito telefonico del De LA dovrebbe ritenersi un effettivo riscontro individualizzante ed univocamente interpretabile.
9.1.5 Con il quinto motivo, infine, il ricorrente lamenta nuovamente l'errata applicazione della legge penale in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203/1991 con riguardo ai reati di cui al capo J), questa volta sotto il profilo della inconfigurabilità della suddetta aggravante nel caso in cui il reato fine venga commesso da soggetto intraneo all'associazione, rilevando altresì come, una volta esclusa la stessa, i reati di cui si tratta si sarebbero prescritti ancor prima della į pronunzia della sentenza impugnata.
9.2 Il ricorso proposto dall'avv. Cataldo (anche nell'interesse del EC e del RA) deduce vizi della motivazione e violazione di legge proponendo sostanzialmente le + stesse censure e gli stessi argomenti dell'altro ricorso, soffermandosi in particolare nel lamentare la mancata confutazione da parte della Corte territoriale dei rilievi avanzati con i motivi d'appello in merito alla configurabilità dell'associazione contestata, all'effettivo contenuto probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori e alle aporie emergenti dai rispettivi racconti. Lamenta inoltre il ricorrente l'illogicità della ricostruzione accolta dai giudici di merito in ordine ai fatti di cui al capo J) e il difetto di i motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, rilevando come dal compendio probatorio di riferimento in ogni caso stando alle parole del - CO il sodalizio non avrebbe dovuto operare prima della sua uscita dal carcere - avvenuta nel 1996 e comunque non possa ritenersi abbia mai operato non avendo mai raggiunto il limite "statutario" dei 99 membri. In tal senso, quindi, la sentenza avrebbe illogicamente riconosciuto l'aggravante poiché al momento della consumazione del reato satellite questo non poteva essere funzionale agli interessi di una associazione ancora non attiva. Infine il ricorrente ripropone le censure in merito al mancato vaglio da parte dei giudici dell'appello dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori, profilo anch'esso devoluto con il gravame di merito. 10. Anche nell'interesse di RA GE hanno proposto ricorso entrambi i difensori. 10.1 Il ricorso proposto dall'avv. Catenacci articola due motivi. 10.1.1 Con il primo deduce violazione di legge e il difetto di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo A), rilevando come la Corte territoriale abbia sostanzialmente eluso le doglianze mosse con il gravame di merito sul punto, limitandosi in maniera del tutto apodittica aribadire la linea argomentativa del Tribunale. In particolare lamenta il ricorrente come la sentenza impugnata non abbia risposto alle obiezioni relative all'assenza di riscontri alle dichiarazioni del AN e del QU, certamente non riscontrabili attraverso quelle del CO e del SS, assai generiche e comunque indirette, ovvero, come fatto dal giudice di primo grado, mediante la rilevata annotazione del numero dell'imputato nell'agenda del AN, circostanza dal significato tutt'altro che univoco, o l'episodio del soccorso prestato al collaborante mentre trasportava un fucile, la cui pregnanza è tutt'altro che significativa dell'intraneità del RA al sodalizio mafioso. Assolutamente carente sarebbe poi la motivazione della sentenza in ordine all'elemento psicologico del reato attribuito al ricorrente e in particolare alla sua consapevole adesione al sodalizio criminale, dedotta, oltre che dall'insignificante episodio testè menzionato, dal suo coinvolgimento nell'abortito attentato al IN, vicenda illogicamente ritenuta estrinsecazione del potere mafioso del sodalizio. Ed ancora nulla avrebbe detto la Corte territoriale a giustificazione dell'affermata natura "mafioso" : dell'associazione criminale cui l'imputato avrebbe aderito e in particolare sul requisito qualificante in tal senso e cioè l'effettività della capacità di intimidazione e di assoggettamento e sulla sua proiezione esterna. 10.1.2 Con il secondo motivo analoghi vizi vengono denunciati dal ricorrente in merito alla conferma della sua condanna per il reato di cui al capo J), in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di individuare quale sarebbe stato lo specifico e consapevole contributo agevolatore della sua consumazione attribuibile al RA. 10.2 Il ricorso dell'avv. Cataldo già è stato illustrato trattando la posizione del De LA a cui si rinvia. 11. Il ricorso di NT CC articola tre motivi. 11.1 Con il primo eccepisce l'inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale del colloquio intervenuta in carcere tra il RO e il NO il 16 luglio 1996 per il difetto di motivazione del decreto del pubblico ministero in merito ai presupposti per autorizzare l'esternalizzazione delle operazioni. 11.2 Con il secondo motivo deduce vizi della motivazione in ordine all'affermata responsabilità del NT per i reati in materia di stupefacenti di cui al capo B1), rilevando come la Corte territoriale non abbia sostanzialmente fornito risposta, nemmeno implicitamente, alle doglianze mosse con i motivi d'appello in merito alla genericità della dichiarazione eteroaccusatoria del AN e del contenuto della già citata intercettazione ambientale, ma soprattutto ai dubbi sollevati circa l'identificabilità dell'imputato con il NT CC menzionato nei due atti probatori, giacchè la sentenza avrebbe liquidato in maniera del tutto apodittica le produzioni difensive mirate a dimostrare l'iscrizione di più tossicodipendenti con tale nome al SERT . frequentato dall'imputato e la presenza di un suo omonimo anche nel processo che lo ha visto coimputato del AR e che pure era stato indicato tra i riscontri delle dichiarazioni del AN nella pronunzia di primo grado. 11.3 Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta ulteriori vizi della motivazione in merito alla qualificazione dei fatti per cui è intervenuta condanna ai sensi del primo anziché del quarto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nel testo vigente al momento della loro consumazione, questione che pure era stata posta ai giudici d'appello e che gli stessi avrebbero invece ignorato, non evidenziando per quali ragioni, nella genericità sul punto delle prove d'accusa, possa ritenersi che il NT abbia spacciato la tipologia di stupefacenti oggetto della prima disposizione citata anziché della seconda. Conseguentemente viziata è la statuizione relativa alla conferma del trattamento sanzionatorio determinato in primo grado, mentre, sempre alla luce dell'indicata riqualificazione, il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati contestati. 12. Nell'interesse di EC NG hanno proposto ricorso entrambi i suoi difensori. 12.1 Il ricorso presentato dall'avv. Marafioti articola cinque motivi. 12.1.1 Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito alla ritenuta natura mafiosa dell'associazione di cui al capo A), rilevando come sul punto la sentenza impugnata si sia limitata ad affermare che il sodalizio, in quanto nato dal progetto di confederazione di altre organizzazioni criminali preesistenti, avrebbe ripetuto da queste ultime la capacità di intimidazione e di assoggettamento richiesto per la configurabilità del reato. Argomentazione di per insufficiente, in quanto fondata su una presunzione priva di base fattuale in assenza del concreto accertamento dell'affermazione del nuovo soggetto sia all'interno dell'ambiente criminale di riferimento, che all'esterno. Né tale base fattuale potrebbe essere ricavata come invece ha fatto la Corte territoriale dal documento contenente la rituale formula di adesione al sodalizio, al più costituente un mero indizio in tal senso, insufficiente a supportare la ricostruzione operata in sentenza, che tra l'altro ha ignorato le dichiarazioni del CO, dalle quali si evincerebbe come il progetto fosse quello di costituire una organizzazione dedita ad ordinarie attività illecite, h sufficientemente strutturata da consentire alla criminalità lucana di affrancarsi dal controllo esercitato su quel territorio dalle cosche calabresi. Tentativo peraltro non esattamente coronato da successo visto il contenuto dei contatti epistolari intercorsi tra dirigenti del sodalizio e la famiglia IT, di cui pure si tratta nella motivazione del provvedimenti, ma che i giudici d'appello hanno omesso di considerare. Infine parimenti erronea e immotivata sarebbe la decisione di confermare la decisione di primo grado anche in merito alla configurabilità dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis c.p. 8 12.1.2 Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo ed il terzo motivo in merito all'affermata partecipazione del EC al sodalizio all'associazione in questione e alla ritenuta configurabilità di una articolazione di quest'ultima in Policoro nella quale l'imputato avrebbe per l'appunto militato, atteso che tale assetto viene inferito unicamente dalla vicenda descritta nel capo J), di per sé al più idonea a comprovare la collaborazione prestata dall'imputato ad alcuni associati, ma non all'associazione in quanto tale e men che meno l'effettiva strutturazione della suddetta articolazione. Quanto poi alla prova della partecipazione del EC l'apparato giustificativo della sentenza è pressoché inesistente, limitandosi al rinvio per relationem alla motivazione : della pronunzia di primo grado senza alcuna confutazione dei rilievi difensivi. Non di meno la Corte territoriale, celandosi dietro una motivazione meramente apparente, ha omesso di dimostrare quale sarebbe stata l'effettivo contenuto della condotta di partecipazione addebitata all'imputato. 12.1.3 Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge in merito alla valutazione delle dichiarazioni del AN e del QU utilizzate per affermare la responsabilità dell'imputato. Quanto al primo la Corte territoriale avrebbe affermato la sua credibilità soltanto sulla base della sua confessione, omettendo di valutare le ragioni del suo "pentimento" che invece evidenzierebbero il suo risentimento nei confronti del presunto capo del sodalizio e cioè il CO GI. Per quel che riguarda il secondo, invece, la sua conoscenza dei fatti addebitati al EC e narrati dal AN sarebbe stata solo indiretta e le sue dichiarazioni generiche e quindi inidonee a fondare il riscontro di quelle dell'altro collaboratore. Sempre con riguardo al QU la Corte territoriale avrebbe poi pretermesso alcuna verifica della sua attendibilità soggettiva, pure sollecitata con il gravame di merito a causa delle sue ripetute ritrattazioni. Anche in questo caso, poi, il giudice dell'appello avrebbe omesso di valutare le ragioni che lo avevano determinato a collaborare e ne avrebbe in definitiva travisato le dichiarazioni, del tutto neutre rispetto al fatto specifico in riferimento al quale doveva formarsi il riscontro e cioè il coinvolgimento del EC nel progetto dell'attentato al IN o la sua intraneità al presunto sodalizio mafioso dei SC, di cui egli non avrebbe fatto menzione alcuna. Conseguentemente la prova della responsabilità dell'imputato sarebbe stata tratta esclusivamente dalle dichiarazioni del AN, utilizzate nonostante fossero prive di riscontri, non potendosi ritenere tale l'annotazione nella sua agenda dei numeri di telefono di alcuni esponenti del gruppo di Policoro, ma non di quello del EC. In ogni caso poi la Corte territoriale sui punti illustrati avrebbe omesso di confrontarsi con i precisi rilievi avanzati con i motivi d'appello, superandoli mediante il ricorso agli esiti dell'istruttoria effettuata nel secondo grado di giudizio e alla loro affermata capacità di rafforzare le conclusioni raggiunte dal Tribunale. Ma in tal senso la motivazione della sentenza risulta nuovamente apodittica, stante la genericità delle dichiarazioni rilasciate dal CO e dal SS in merito alla posizione del EC, tanto più che quest'ultimo ha riferito dell'intraneità ai SC dell'imputato non per scienza diretta, ma solo de auditu e senza nemmeno precisare quale sarebbe la fonte delle sue conoscenze. 12.1.4 Con il quinto motivo il ricorrente deduce nuovamente l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi di motivazione, questa volta in relazione alla ritenuta sussistenza, in riferimento al reato di cui al capo J), dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203/1991. In tal senso viene osservato come la possibilità di contestare la suddetta aggravante agli autori di un reato che siano anche partecipi di un'associazione mafiosa presuppone che tale reato venga commesso al di fuori del contesto associativo, sussistendo altrimenti una palese violazione del ne bis in idem sostanziale. Pertanto una volta ritenuto il EC partecipe dell'associazione in ipotesi favorita attraverso il reato in contestazione, non poteva essergli riconosciuta l'aggravante in questione. In . merito alla configurabilità della stessa la sentenza non avrebbe poi sostanzialmente motivato sulla effettiva sussistenza in concreto della specifica finalità agevolatrice che caratterizza la fattispecie di cui all'art. 7 I. n. 203/1991. 12.2 Il ricorso dell'avv. Cataldo già è stato illustrato trattando la posizione del De LA a cui si rinvia. 13. Il ricorso di TR PP propone otto motivi. 13.1 Con i prime tre e con il quinto vengono dedotti l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità del reato associativo di cui al capo A). In proposito il ricorrente lamenta come dal compendio probatorio di riferimento non siano emersi elementi idonei ad affermare la effettiva costituzione di un sodalizio caratterizzato nel senso indicato dal terzo comma dell'art. 416-bis c.p., quanto semmai il progetto, sostanzialmente rimasto in fieri, di dare vita ad una consorteria criminale. Nè le risultanze processuali consentirebbero di individuare la stabile organizzazione o il programma criminoso che dovrebbero identificarla, men che meno la sua capacità intimidatrice e relativa proiezione esterna necessarie per caratterizzarla in senso "mafioso". E la carenza degli elementi costitutivi del reato contestato si riflettono sul piano della motivazione in un apparato giustificativo della decisione assunta dalla Corte territoriale incapace di fornirne la dimostrazione, se non facendo ricorso a sillogismi privi di base fattuale. Infatti la linea argomentativa della sentenza si esaurisce nell'inferire dal rinvenimento di un rituale di iniziazione e dall'adozione in esso di un linguaggio evocativo o del vincolo della segretezza il carattere mafioso di un sodalizio di cui invero è stata solo tentata la costituzione, menzionando altresì indici sintomatici della natura dell'associazione la cui effettività è meramente asserita, ma non argomentata. Ancora, con riguardo alla capacità di intimidazione, i giudici dell'appello hanno affermato come sarebbe sufficiente che i partecipi del sodalizio intendano avvalersi della propria capacità di intimidire/ affermazione che sconta l'erronea confusione tra la forza intimidatrice che deriva dal vincolo associativo e quella propria dei singoli associati, che è cosa ben diversa. E nello stesso senso erroneamente la natura mafiosa del sodalizio è stata dedotta dal fatto che in esso sarebbero confluiti soggetti dalla certa patente mafiosa in virtù di precedenti accertamenti giudiziari, ancora una volta sconta la confusione tra la fama dei singoli e quella oggettivamente acquisita dall'ente collettivo. Non di meno in maniera del tutto apodittica è stato affermato un collegamento tra i presunti reati fine e l'ipotetico programma criminoso del sodalizio. Infine in ogni caso la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire motivata risposta alle doglianze che sui punti descritti erano state avanzate con il gravame di merito. 13.2 Analoghi difetti di motivazione vengono poi eccepiti con il quarto ed il sesto motivo in merito alla ritenuta acquisizione della prova della partecipazione del TR all'associazione in oggetto, evidenziandosi in tal senso come egli sia stato assolto già in primo grado dagli unici presunti reati fine che gli erano stati imputatie come la sentenza sostanzialmente gli abbia attribuito la qualifica di associato solo in quanto formalmente affiliato dal CO attraverso il menzionato rituale di iniziazione, senza che sia stata fornita dimostrazione del ruolo effettivamente svolto in seno al sodalizio o dei comportamenti attraverso cui si sarebbe oggettivamente estrinsecata la sua condotta di partecipazione. Men che meno i giudici dell'appello si sarebbero soffermati ad argomentare sulla effettiva riconoscibilità dell'affectio societatis. Sotto altro profilo rileva il ricorrente come la stessa Corte territoriale abbia ritenuto rilevanti i precedenti penali e giudiziari ai fini della conferma di altri elementi indicativi dell'intraneità all'organizzazione mafiosa, salvo poi contraddirsi proprio nei riguardi del TR trascurando di considerare che questi in passato è stato già assolto proprio da analoghe accuse. Inconferente infine sarebbe il rinvenimento nell'abitazione dell'imputato di un biglietto contenente la presunta lista degli associati, giacchè non ne è stata accertata la paternità peraltro disconosciuta dall'imputato. Ed in proposito con l'ottavo motivo del ricorso viene eccepita la mancata assunzione di una prova decisiva essendo stata disattesa in primo grado la richiesta di procedere a perizia calligrafica sul documento, richiesta reiterata ex art. 603 c.p.p. nel giudizio d'appello e nemmeno presa in considerazione dalla Corte territoriale. 13.3 Con il settimo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e correlati vizi della motivazione in merito al governo delle regole di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In proposito rileva come, pure a fronte della rilevanza assunta nell'economia della decisione dalle dichiarazioni del CO e del SS, la Corte (mola territoriale non abbia in alcun motivato sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle loro dichiarazioni e nemmeno sulla loro effettiva consistenza, posto che dalle stesse non è possibile ricavare chi e quando abbia effettivamente officiato il rito di affiliazione nei suoi confronti e che l'imputato ha invero sempre contestato essere mai avvenuto. 14. Nell'interesse di NO NC ricorrono con atti autonomi i suoi difensori. 14.1 Il ricorso proposto dall'avv. Pitasi articola undici motivi. 14.1.1 Con il primo motivo viene eccepita l'abnormità dell'ordinanza con cui la Corte territoriale ha riunito all'originario procedimento quello relativo all'appello proposto avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Potenza del 10 febbraio 2011 emessa a seguito di giudizio abbreviato, attesa la strutturale incompatibilità tra procedimenti celebrati con riti diversi. 14.1.2 Con il secondo motivo deduce il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, atteso il sistematico ricorso alla tecnica di motivazione per relationem e a poche annotazioni generiche ed apodittiche, del tutto inidonee a confutare i motivi d'appello. 14.1.3 Con il terzo e quarto motivo vengono denunciati l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in relazione alla configurabilità dell'associazione di cui al capo A), di cui non è dimostrata la qualifica mafiosa, ed alla partecipazione del NO alla medesima, il cui effettivo contributo all'attività della medesima non trova evidenza nel compendio probatorio di riferimento attesa la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori. Analoghi vizi vengono dedotti con il quinto e sesto motivo con riguardo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestata al capo B), la partecipazione alla quale è stata illogicamente desunta dall'affermata responsabilità del NO per il reato fine sub O), atteso che un unico episodio non può costituire prova dell'organicità al sodalizio. E con il settimo e decimo motivo, con riferimento a quest'ultimo reato e a quello di cui al capo Q), il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in merito alla verifica dell'attendibilità dei collaboratori le cui dichiarazioni hanno fondato la prova della ritenuta responsabilità dell'imputato, osservando in particolare come la sentenza abbia trascurato di confrontarsi con il fatto che il LA abbia iniziato la sua collaborazione a diversi anni di distanza dal AN, quando cioè le dichiarazioni di quest'ultimo erano note da tempo. 14.1.4 Con i restanti motivi il ricorrente deduce l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi di motivazione in merito al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 in riferimento ai menzionati reati di cui ai capi O) e Q), eccependo altresì l'intervenuta prescrizione del primo in ragione del fatto che la sentenza, a fronte della genericità dell'imputazione sul punto, ha ritenuto che la cessione di stupefacente di cui tratta avrebbe avuto ad oggetto della marijuana, implicitamente qualificando il fatto ai sensi del quarto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nel testo vigente all'epoca della sua consumazione e cioè il 1995. 14.2 Il ricorso proposto dall'avv. Molinari articola invece sei motivi. 14.2.1 Con i primi due vengono sostanzialmente riproposte le censure e le argomentazioni contenute nel terzo, quarto e quinto motivo dell'altro ricorso, sottolineandosi in aggiunta il difetto di valutazione dell'attendibilità dei collaboratori assunti nel giudizio d'appello alla luce per l'appunto della tardività delle loro dichiarazioni, rese trattandosi di coimputati nel medesimo procedimento - nella piena consapevolezza degli atti processuali, nonché l'illogicità della sostanziale inferenza della . partecipazione del NO all'associazione dedita al traffico di stupefacenti dalla, peraltro indimostrata, partecipazione a quella mafiosa. 14.2.2 Analogamente con riguardo al capo O) con il terzo motivo viene censurata l'omessa valutazione della non autonoma genesi delle dichiarazioni di LL rispetto a quelle del AN e più in generale il difetto di confutazione dei motivi d'appello ed analoghi vizi vengono prospettati con il quarto motivo con riguardo al capo della sentenza concernente il reato sub Q). 14.2.3 Con i restanti motivi il ricorrente ripropone le doglianze relative alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 già sviluppate nell'altro ricorso e ribadisce la critica dell'impianto motivazionale della sentenza contenuta net secondo motivo del medesimo. 15. Il ricorso proposto nell'interesse di RT CC articola due motivi. 15.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge e correlato difetto di motivazione in relaizone all'eccezione di ne bis in idem sollevata con il gravame di merito in ragione del fatto che l'imputato è stato già giudicato ed assolto per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso contestato per il periodo tra il 1990 e il 1998. In proposito il ricorrente rileva come il sodalizio cui si riferisce il menzionato giudicato e quello oggetto dell'imputazione di cui al capo A) in realtà coinciderebbero, tanto con riguardo ai soggetti che li compongono, quanto in relazione all'identificazione del territorio e del periodo di operatività. Non di meno tanto nel processo pregiudicante, quanto nel presente procedimento la fonte principale della partecipazione del RT alla ipotizzate organizzazioni criminali sono costituite dalle dichiarazioni del AN. Tutti elementi puntualmente sottoposti all'attenzione della Corte territoriale, che in maniera apodittica si sarebbe limitata a negare la coincidenza tra le due associazioni al fine di rigettare in maniera sostanzialmente immotivata l'eccezione riproposta con il ricorso. 15.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia analoghi vizi in ordine alla gestione delle regole di valutazione delle dichiarazioni etroaccusatorie dei collaboratori di giustizia da cui è stata tratta la prova della partecipazione dell'imputato al sodalizio di cui al capo A). In tal senso la sentenza impugnata si sarebbe limitata a riprodurre le considerazioni svolte da quella di primo grado, senza giustificare la ritenuta attendibilità del AN invece ritenuto inattendibile nel precedente processo e - senza confutare i rilievi svolti con i motivi d'appello alle sue dichiarazioni. Del tutto illogicamente i giudici d'appello avrebbero poi attribuito valenza probatoria alle dichiarazioni del LL, il quale ha riferito un episodio al quale solo in maniera, congetturale è stato attribuito il significato riportato in sentenza, mentre quelle del ER e del QU, al di là della loro intrinseca genericità, sono state utilizzate pur in assenza di riscontri specifici dei fatti riferiti al RT dagli stessi narrati. Infine quanto alle missive scambiate da alcuni coimputati o all'intercettazione del colloquio tra il RO e il NO, alcun elemento probante della intraneità del RT al sodalizio sarebbe ricavabile da tali presunti indizi, pure valorizzati dalla sentenza. Sotto altro profilo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in merito al contributo effettivamente prestato dall'imputato all'attività della consorteria, al suo ruolo in seno alla medesima e alla prova della sua affectio societatis. Carenza ancor più vistosa alla luce del fatto che Corte territoriale lo ha assolt da tutte le imputazioni relative ai presunti reati fini dell'associazione. 16. Il ricorso di GO AN propone quattro motivi con i quali deduce sotto diversi profili l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione di cui al capo A). 16.1 Con il primo motivo il ricorrente contesta la stessa configurabilità del reato contestato, lamentando il difetto di motivazione in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie tipica, soprattutto con riguardo al conseguimento da parte del sodalizio ipotizzato di una autonoma capacità di intimidazione proiettata verso l'esterno e alle sue componenti strutturali. In tal senso la dimostrazione della natura mafiosa dell'associazione offerta dalla Corte territoriale si riduce all'apodittica affermazione per cui, essendo quella dei SC una organizzazione costituita sulle basi di clan preesistenti e riconosciuti sul territorio, tale circostanza di per sé fornirebbe la prova della sua forza intimidatrice. Affermazione per l'appunto apodittica, giacchè la sentenza non giustifica l'assunto da cui muove il ragionamento illustrato, e comunque infondata in diritto, essendo necessario che il presunto nuovo soggetto abbia acquisito attraverso l'estrinsecazione del metodo mafioso una autonoma capacità di condizionamento esterno. 16.2 Nel secondo motivo analoghi vizi, con l'aggiunta di quello della violazione di legge, vengono prospettati in ordine alla prova dell'effettiva intraneità dell'imputato al sodalizio mafioso, ricavata dai giudici dell'appello dalle dichiarazioni di alcuni h collaboratori, senza invero che ne sia stata valutata l'attendibilità intrinseca ed effettiva consistenza e soprattutto senza aver preso in considerazione le censure svolte in proposito con i motivi d'appello dal ricorrente. Ed in tal senso la sentenza non dimostra in quale modo si sarebbe estrinsecata la condotta partecipativa del GO e non avrebbe tenuto conto delle aporie esistenti tra le diverse dichiarazioni e puntualmente segnalate con il gravame di merito, così come delle obiezioni svolte con riguardo ad alcuni documenti menzionati nella motivazione del provvedimento impugnato. Men che meno la Corte territoriale avrebbe affrontato il profilo dell'elemento soggettivo,, fornendo la prova dell'effettiva volontà dell'imputato di aderire in maniera stabile all'associazione e al suo programma criminale. Inoltre avrebbe omesso qualsiasi verifica in ordine all'esistenza dei necessari riscontri esterni alle menzionate dichiarazioni dei collaboratori. 16.3 Con il terzo motivo si lamenta il difetto o l'illogicità della motivazione in merito alla commisurazione della pena, nonchè al diniego delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 114 c.p., temi pure devoluti con il gravame di merito, mentre con il quarto si eccepisce violazione di legge con riguardo all'acquisizione e utilizzazione dei verbali degli interrogatori resi dinanzi al pubblico ministero da CO e SS. 17. Con il ricorso proposto nell'interesse del TI AN vengono dedotti plurimi vizi di motivazione. 17.1 In tal senso il ricorrente lamenta la mancata confutazione degli articolati rilievi svolti con il gravame di merito. In particolare la Corte territoriale, nel ritenere l'associazione di cui al capo A) la risultante della fusione di altri gruppi mafiosi preesistenti, tra cui il gruppo RC, avrebbe omesso di considerare come proprio nell'ottica di tale impostazione risulta evidente la prova dell'estraneità del TI al sodalizio de quo, atteso che come, testimoniato dalle sentenze in atti, egli è stato sempre assolto dalle accuse relative alla sua presunta appartenenza al menzionato gruppo RC. Sotto altro profilo la sentenza, pur di ribadire l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni eteroaccusatorie del QU e del AN circa l'affiliazione del TI, avrebbe illogicamente ed immotivatamente postdatato i fatti narrati dai medesimi – nonostante questi siano invece stati precisi nelle loro indicazioni temporali-, peraltro non accorgendosi che in tal modo avrebbe reso inservibili quelle del secondo collaboratore, pacificamente non più detenuto insieme all'imputato all'epoca indicata in sentenza. Più in generale in maniera del tutto immotivata in merito alla verifica dei presupposti per la loro utilizzabilità probatoria, la Corte territoriale avrebbe dispiegato le dichiarazioni dei collaboratori, soprattutto quelle acquisite nel supplemento d'istruttoria eseguito nel giudizio d'appello. Ed ancora рій immotivatamente dal loro generico contenuto avrebbe ricavato la prova dell'organico inserimento dell'imputato nell'associazione e ciò per di più senza tenere conto del fatto che le stesse fonti sono state ritenute non attendibili o comunque intrinsecamente accusatorie nei confronti del RI in altri processi e nell'incidente cautelare. Ulteriore difetto di motivazione denunciato dal ricorrente riguarda poi la stessa configurabilità del reato associativo contestato, atteso che alla luce di quanto narrato dai collaboratori, primo fra tutti il CO che ne era il capo indiscusso, il sodalizio sarebbe stato costituito con finalità solidaristiche in ambiente carcerario e senza una programmata proiezione esterna, giacchè comunque il fine ultimo era quello di creare una sorta di scudo protettivo contro l'espansione territoriale dei raggruppamenti/ criminali originari di altre regioni. Infine alcuna motivazione contiene la sentenza in merito all'affectio societatis dell'imputato, ritenuto in maniera apodittica stabile componente del menzionato sodalizio. 17.2 Con memoria pervenuta il 29 gennaio 2015 l'avv. DE ha proposto motivi nuovi nell'interesse del TI con i quali ribadisce le censure avanzate con il ricorso } principale, lamentando altresì il difetto di motivazione sull'attendibilità dei collaboratori e sui rilievi avanzati in proposito dalla difesa. 18. Il ricorso proposto nell'interesse di RO AN articola quattro motivi. 18.1 Con il primo deduce l'errata applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta configurabilità dell'associazione di cui al capo A), osservando come la Corte territoriale non abbia sostanzialmente dimostrato gli elementi costitutivi del reato, limitandosi ad annotazioni apodittiche, senza curarsi di spiegare da quali elementi emergerebbe la forza intimidatrice del sodalizio se non attraverso il generico riferimento alla "fama criminale" dei gruppi da cui provenivano i suoi componenti, circostanza peraltro priva di conferma probatoria. Non di meno carente sarebbe la prova e conseguentemente la motivazione della sentenza impugnata -della - partecipazione dell'imputato all'ipotizzato sodalizio, il cui lungo periodo di detenzione non è stato tenuto in conto dai giudici dell'appello. 18.2 Con il secondo motivo analoghi vizi vengono dedotti con riguardo all'affermata responsabilità dell'imputato per il reato in armi di cui al capo G), lamentandosi in proposito come le dichiarazioni del ER citate a riscontro di quelle del QU siano meramente de relato. E sempre l'errata applicazione della legge penale viene denunciata con il terzo motivo in merito al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991 in assenza di elementi idonei a comprovare che le condotte contestate al capo G) siano state effettivamente commesse con le modalità o al fine indicati nella disposizione citata. Il ricorrente contesta inoltre che la mera detenzione di un'arma sia compatibile con l'aggravante di cui si tratta, rimanendo attratta tale condotta, qualora posta in essere da un partecipe all'associazione mafiosa, nella previsione di cui al quarto comma dell'art. 416-bis c.p. 18.3 Con il quarto motivo il ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine ai punti trattati nei motivi precedenti. In proposito si lamenta la mancata individuazione di quali sarebbero stati i comportamenti sintomatici della partecipazione del RO al sodalizio, illogicamente e insufficientemente individuati nelle sole condotte di cui al capo G). La Corte territoriale poi, nel porre a fondamento della propria decisione le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, avrebbe omesso qualsiasi valutazione sul loro contenuto ed attendibilità. 19. Nell'interesse di RI AV hanno proposto ricorso entrambi i suoi difensori. 19.1 Il ricorso dell'avv. Pitasi articola nove motivi. 19.1.1 Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo sono sovrapponibili ai corrispondenti motivi del ricorso proposto dal legale nell'interesse del NO, dei quali riproducono le questioni e le argomentazioni ed alla cui trattazione pertanto si rinvia. 19.1.2 Con il settimo ed ottavo motivo il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi di motivazione in merito alla conferma della condanna dell'imputato per i reati di cui ai capi 16), 17) e 18) concernenti la rapina all'ufficio postale di Tito ed al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991. In proposito viene innanzi tutto eccepita la stessa parziale assenza grafica dell'apparato giustificativo della sentenza e comunque la sua contraddittorietà con quanto affermato dai giudici d'appello in precedenza in merito all'effettivo contenuto delle dichiarazioni del PP e alla loro ritenuta vaghezza. Non di meno tali dichiarazioni, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, non avrebbero trovato alcuna conferma in quelle rese nel dibattimento d'appello dal CO e relative ai suoi rapporti con il sodalizio dei SC, ma addirittura sarebbero smentite dalle dichiarazioni di altro collaboratore menzionato a p. 102 della sentenza. 19.1.3 Con il nono motivo analoghi vizi vengono dedotti con riguardo all'altra rapina contestata al RI e cioè quella di cui al capo 26. In particolare il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in merito alla verifica dell'attendibilità dei collaboratori le cui dichiarazioni hanno fondato la prova della ritenuta responsabilità dell'imputato, osservando poi come la sentenza abbia trascurato di confrontarsi con il fatto che il SS abbia iniziato la sua collaborazione a diversi anni di distanza da quando il PP aveva reso le proprie dichiarazioni, che dunque gli erano note, mentre quelle del AN che pure dovrebbero riscontrarle risulterebbero del tutto generiche. 19.2 Il ricorso dell'avv. Cataldo articola invece sette motivi. 19.2.1 Con i primi tre deduce vizi della motivazione della sentenza, rilevando come la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente ignorato alcune risultanze processuali in merito all'effettiva affiliazione del RI ai SC, alla stessa configurabilità di tale raggruppamento come soggetto autonomo rispetto ai sodalizi che vi sarebbero ва confluiti, al coinvolgimento dell'imputato nell'organizzazione dedita al traffico di - stupefacenti guidata dal CO, tra cui le dichiarazioni rese dal AN nel proc. n.89/05 e quelle del De Luca o gli atti provenienti da altri procedimenti. Ancora i giudici d'appello, nel valutare l'attendibilità del Summa, avrebbero trascurato che, per come narrato dal medesimo, si trattava di tossicodipendente con difficoltà di memoria e le cui dichiarazioni erano state rese per la prima volta quando già erano divenuti pubblici i fatti oggetto del presente procedimento. Più in generale la sentenza impugnata si sarebbe limitata a confermare quella di primo grado senza dare conto dell'incidenza sulla posizione dell'imputato delle prove assunte nel giudizio d'appello, dalle quali emergerebbe come il RI non ha mai aderito al gruppo del CO avendo sempre continuato ad operare in autonomia nell'ambito del gruppo dei Pignolesi, mentre la ricostruzione per cui il sodalizio di cui al capo A) avrebbe operato attraverso articolazioni locali è del tutto apodittica e priva di riscontro probatorio. Non di meno dalle dichiarazioni del SS sarebbe emerso che le rapine imputate al VI vennero consumate non nell'interesse dell'associazione. 19.2.2 Con il quarto e quinto motivo analoghi vizi deduce con riguardo al mancato vaglio da parte della Corte territoriale della documentazione prodotta all'udienza del 17 gennaio 2011 e idonea a dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni del SS, nonché delle dichiarazioni del D'AM, autoaccusatosi della rapina all'ufficio postale di Tito. Quanto invece all'altra rapina contestata al RI lamenta l'omessa valutazione dell'attendibilità del SS e il vaglio critico delle dichiarazioni del AN, che invero ha riferito di fatti verificatisi in un periodo diverso. 19.2.3 Con il sesto e settimo motivo il ricorrente denuncia errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in ordine alla configurabilità dei reati associativi contestati, riprendendo le argomentazioni già svolte nei motivi terzo e quinto del ricorso dell'avv. Pitasi, rilevando, quanto al reato di cui al capo B), come dalle dichiarazioni del Summa comunque non emerga la prova dell'inserimento organico nell'associazione, quanto al più il coinvolgimento in un'attività continua di commercio di stupefacenti, con la conseguenza che l'imputato sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello contestatogli. 19.3 Con memoria pervenuta il 28 gennaio 2015 l'avv. AU ha proposto motivi aggiunti nell'interesse del RI con i quali ribadisce le doglianze sollevate con i due ricorsi. 20. Il ricorso proposto personalmente da ANro AN deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi di motivazione, evidenziando come la Corte territoriale non abbia dimostrato la capacità di intimidazione e assoggettamento del presunto sodalizio mafioso, mentre la prova della partecipazione dell'imputato allo stesso riposerebbe unicamente sulle dichiarazioni del AN e del QU le cui incoerenze non sarebbero state rilevate e sugli esiti di una intercettazione, in difetto - di quella del suo coinvolgimento nei reati fine dell'associazione se si esclude in quello relativo alla detenzione di esplosivi, peraltro già dichiarato prescritto, in relazione al quale peraltro è stata solo apoditticamente affermata la consapevolezza del ANro di averli custodi consapevolmente per conto di una organizzazione mafiosa e in adesione ai suoi fini. Più in generale i giudici d'appello non avrebbero motivato sulla riconoscibilità in capo all'imputato del dolo necessario per supportare la condotta di partecipazione contestata. 21. Il ricorso proposto da SA CO articola due motivi. 21.1 Con il primo deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo contestatogli, rilevando come la Corte territoriale si sia sostanzialmente limitata a rifarsi per relationem a quella della pronunzia di primo grado, di cui ha riportato pedissequamente ampi stralci, di fatto ignorando le doglianze avanzate con il gravame di merito, respinte attraverso l'apodittico e laconico riferimento alla conferma che le risultanze processuali pregresse avrebbero trovato negli esiti dell'istruttoria dibattimentale svolta nel giudizio d'appello. 21.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e correlati vizi della motivazione in merito alla valutazione delle dichiarazioni del CO e del SS, sulle quali la sentenza fonda la prova della partecipazione del SA al sodalizio, peraltro in difetto di qualsiasi evidenza di un suo coinvolgimento nell'attuazione del programma criminoso dello stesso. In tal senso viene rilevato come la convergenza delle medesime, intesa dalla Corte territoriale come circostanza sufficiente a determinarne il reciproco riscontro e conseguentemente l'idoneità a fondare la prova di responsabilità, sia stata apoditticamente affermata in difetto di qualsiasi preventiva verifica della loro specificità ed effettiva coincidenza, ma soprattutto senza aver proceduto at preventivo doveroso controllo della loro attendibilità intrinseca e della soggettiva credibilità dei propalanti, trascurando tra l'altro di considerare come la loro decisione di collaborare sia intervenuta nelle more del giudizio d'appello, nel quale erano imputati e come tali perfettamente a conoscenza delle risultanze processuali. Non di meno, secondo il ricorrente, la corretta interpretazione del terzo comma dell'art. 192 c.p.p. implica che in ogni caso le dichiarazioni pur convergenti debbano trovare conferma in elementi oggettivi di riscontro esterni alle stesse, invece assenti nel caso di specie. 22. Il ricorso proposto da SS MO articola cinque motivi. 22.1 Con i primi due deduce vizi della motivazione in merito alla ritenuta partecipazione del SS all'associazione mafiosa di cui al capo A), rilevando in proposito l'illogica valorizzazione come riscontri alle dichiarazioni eteroaccusatorie del QU e del AN dell'annotazione nell'agenda di quest'ultimo del numero di una utenza erroneamente attribuita all'imputato, nonché delle risultanze di un servizio di osservazione e di un'informativa di polizia giudiziaria relative alla presunta frequentazione da parte dello stesso degli altri associati tra cui i menzionati collaboratori, atteso che il primo è stato effettuato in un periodo in cui il SS era invero detenuto, mentre la seconda non sarebbe sufficiente a comprovare la ragione dell'incontro cui si riferisce. Parimenti la sentenza avrebbe argomentato dalle risultanze di alcune intercettazioni e dal contenuto di una missiva del CO nelle quali si fa generico riferimento a tale "MO", inferendo in maniera del tutto congetturale trattarsi dell'imputato e comunque. Infine la Corte territoriale non avrebbe motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato al SS e in particolare in merito al ruolo effettivamente ricoperto dal medesimo in seno al sodalizio, alla sua consapevolezza di aderire ad una associazione come tipicamente configurata dalla norma incriminatrice, nonché alle condotte attraverso cui si sarebbe estrinsecata la sua partecipazione ed alla stabilità della sua adesione all'organizzazione + criminale. 22.2 Analoghi vizi ella motivazione rileva il ricorrente con il terzo motivo, lamentando come in realtà né il AN, né il QU, né il SS abbiano sostenuto ' l'intraneità del SS al sodalizio criminoso, la cui prova sarebbe stata illogicamente tratta solo dalla laconica affermazione del CO in ordine alla sua formale affiliazione. 22.3 Con il quarto motivo viene dedotta errata applicazione della legge penale e } correlati vizi della motivazione in ragione dell'illogica disparità di valutazione delle posizioni del SS e del Chiefa, essendo quest'ultimo stato assolto dai giudici dell'appello nonostante a suo carico fossero stati contestati alcuni degli elementi di } fatto utilizzati per affermare la responsabilità del ricorrente. 22.4 Con il quinto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta ulteriori vizi della motivazione in merito all'entità della riduzione di pena operata in seguito alla concessione delle attenuanti generiche nel giudizio di secondo grado. 23. Nell'interesse di RC AT hanno proposto ricorso entrambi i suoi difensori. 23.1 Il ricorso dell'avv. GG articola quattro motivi. 23.1.1 Con il primo motivo eccepisce la nullità del decreto che dispone il giudizio per la genericità dei capi d'imputazione sub A) e B) ad oggetto i reati associativi contestati all'imputato. Lamenta inoltre il difetto di motivazione della sentenza impugnata sull'analoga eccezione sollevata con i motivi d'appello. 23.1.2 Con il secondo motivo deduce il difetto di motivazione in ordine alla configurabilità, in riferimento al reato di cui al capo F), della riconosciuta aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 in quanto lo RC è stato condannato per la th partecipazione all'associazione mafiosa alla cui agevolazione il suddetto reato sarebbe stato funzionale. 23.1.3 Con il terzo e quarto motivo lamenta analoghi vizi della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi A) ed F). In proposito rileva il ricorrente come sostanzialmente l'apparato giustificativo della sentenza si riduca al rinvio per relationem alla motivazione di quella di primo grado. In particolare la Corte territoriale avrebbe ritenuto sufficiente ai fini del riconoscimento della natura mafiosa dell'associazione di cui alla prima imputazione la potenziale capacità intimidatoria del sodalizio, mal interpretando il significato della lettera del secondo comma dell'art. 416-bis c.p. il quale richiede invece che i singoli associati possano avvalersi anche a prescindere dalla realizzazione da parte dei medesimi di atti di intimidazione diffusa - di una forza intimidatrice già conseguita dalla consorteria ed ancora attuale al momento della consumazione della condotta partecipativa, rimanendo invece insufficiente ai fini della sussistenza del reato la mera intenzione di produrre tale forza. In tal senso la sentenza impugnata avrebbe illogicamente fondato la prova dell'esistenza dell'associazione sulle mere dichiarazioni dei collaboratori in merito al progetto "federativo" perseguito e sul rinvenimento del rituale di affiliazione, elementi inidonei e comunque insufficienti a qualificare il sodalizio come mafioso, anche perché i giudici d'appello hanno omesso qualsiasi verifica dell'attendibilità delle suddette dichiarazioni e di coloro che le hanno rese in applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione del terzo comma dell'art. 192 c.p.p. e nonostante i rilievi sollevati sul punto con i motivi d'appello, in particolare in merito alle deposizioni del QU, del ER e del AN, nonchè senza tenere conto di quelli sviluppati nel giudizio d'appello avverso le dichiarazioni del SS. In tal senso la Corte territoriale avrebbe immotivatamente ed illegittimamente fondato la prova a carico dell'imputato sulla mutual corroboration delle dichiarazioni eteroaccustaorie dei diversi collaboratori, dimenticando che prima di valutare tale presunta convergenza avrebbe dovuto evidenziare quali riscontri esterni supportavano le singole dichiarazioni ed escludendo altresì valore di conferma a quelle frutto di conoscenze solo indirette del chiamante. Quanto al reato di cui al capo F), analogamente la motivazione della sentenza si rivela apparente, limitandosi a richiamare quella della pronunzia di primo grado e senza sottoporre a vaglio critico le obiezioni svolte con il gravame di merito sulla tenuta logica della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese sul punto dal QU. 23.2 Il ricorso dell'avv. Cataldo deduce vizi della motivazione sostanzialmente sovrapponibili a quelli evidenziati nei motivi secondo, terzo e quarto dell'altro ricorso. A In definitiva il ricorrente censura la mancata confutazione degli articolati rilievi svolti con i motivi d'appello e della documentazione prodotta nel giudizio di secondo grado. Inoltre lamenta l'omessa risposta da parte della Corte territoriale all'eccezione di ne bis in idem relativa all'imputazione di aver partecipato ad una coeva associazione di tipo mafioso per la quale lo RC è stato condannato in precedenza e alla subordinata richiesta di ritenere la continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento con quello di cui alla pregressa condanna. Infine il ricorrente deduce anche il difetto di motivazione sulle richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposte con il gravame di merito. . 23.3 Sempre nell'interesse dello RC è pervenuta il 28 gennaio 2015 in cancelleria memoria a firma dell'avv. AU, nominato dall'imputato in sostituzione dell'avv. } Cataldo, contenente anche motivi nuovi con i quali vengono ribadite le censure svolte in entrambi i ricorsi. 24. Il ricorso di AR ET propone due motivi. 24.1 Con il primo deduce errata applicazione della legge penale, violazione della legge processuale e correlati vizi della motivazione, evidenziando come la sentenza impugnata si sia limitata a recepire de relato la motivazione di quella di primo grado senza fornire risposta alcuna alle censure mosse con il gravame di merito. Non di meno la Corte territoriale avrebbe fondato la prova della responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni assai generiche di due collaboratori, nemmeno vagliate nella loro consistenza ed attendibilità in difetto di riscontri esterni di qualsiasi genere. Né avrebbe 1 chiarito in che modo le condotte attribuite dai collaboratori al AR possano ritenersi indicative di una sua effettiva partecipazione al sodalizio criminoso contestato al capo B). 24.2 Con il secondo motivo analoghi vizi vengono denunciati con riguardo alla prova dell'intraneità dell'imputato all'associazione menzionata, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, dovendosi escludere che le cessioni di stupefacente di cui narrano i collaboratori di per sé risultino indicative dell'inserimento del AR nell'organizzazione criminale e soprattutto la sua volontà di aderirvi. 25. Il ricorso di RO AR articola quattro motivi. 25.1 Con il primo deduce in via generale, il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine a tutti i capi d'imputazione per i quali ha confermato la condanna dell'imputato, rilevando come la Corte territoriale si sia sostanzialmente limitata a rifarsi per relationem a quella della pronunzia di primo grado, di cui ha riportato pedissequamente ampi stralci, di fatto ignorando le doglianze avanzate con il gravame di merito, respinte attraverso l'apodittico e laconico riferimento alla conferma che le risultanze processuali pregresse avrebbero trovato negli esiti dell'istruttoria dibattimentale svolta nel giudizio d'appello. 25.2 Con il secondo motivo lamenta l'errata applicazione dell'art. 416-bis c.p. e correlati vizi della motivazione sotto diversi profili. 25.2.1 Innanzi tutto eccepisce l'errata determinazione del momento di consumazione finale del reato, fissato già dal giudice di primo grado nel 27 marzo 2000 e cioè al momento dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, mal interpretando l'orientamento giurisprudenziale apparentemente conforme, ma che in realtà fa riferimento al periodo antecedente al rinvio a giudizio. Conseguentemente la cessazione della permanenza del reato, per come contestato, avrebbe dovuto essere individuata nel momento in cui venne formulata per la prima volta l'imputazione e cioè il 12 aprile 1999. 25.2.2 Sotto altro profilo il ricorrente lamenta che non sia stata fornita prova dell'effettiva proiezione esterna del presunto sodalizio mafioso e cioè dell'effettiva estrinsecazione nell'ambiente esterno alla consorteria criminale della forza di intimidazione del vincolo associativo in funzione del conseguimento degli scopi sociali tipici. In tal senso non sarebbe sufficiente dunque, come sostanzialmente ritenuto in sentenza, l'intenzione dei sodali di costituire un'associazione mafiosa perché questa possa ritenersi tale, bensì sarebbe necessario che questa abbia per l'appunto già concretamente conseguito una capacità di intimidazione della collettività di riferimento in grado di renderla tipica secondo il paradigma descritto nell'art. 416-bis comma terzo c.p. Non di meno inconferenti rispetto all'oggetto della dimostrazione sarebbero gli episodi citati nella sentenza di primo grado (richiamata sul punto da quella impugnata) al fine di convalidare l'effettiva proiezione esterna del sodalizio e dunque la sua effettiva natura "mafiosa". 25.2.3 Il ricorrente eccepisce poi la violazione dell'art. 270 c.p.p. in relazione all'utilizzazione dell'intercettazione ambientale della conversazione intervenuta in carcere tra il RO e il coimputato NO il 16 luglio 1996 e disposta in altro procedimento. Violazione che conseguirebbe al mancato deposito nel presente procedimento dei verbali delle operazioni di registrazione, lamentando altresì il ricorso come sulla relativa eccezione proposta con il gravame di merito la Corte territoriale non si sia pronunziata. 25.2.4 Infine, sempre con riguardo al reato di cui al capo A), ripropone le censure svolte alla motivazione della sentenza di primo grado con i motivi d'appello concernenti la configurabilità stessa del sodalizio dei "SC", gli indici della sua natura mafiosa e la partecipazione al medesimo del RO. Censure che quella d'appello avrebbe, come detto, sostanzialmente ignorato nel replicare pedissequamente il contenuto della decisione assunta dal Tribunale. 25.3 Con il terzo motivo vengono dedotti l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati in materia di stupefacenti di cui ai capi B) e B1). In proposito il ricorrente lamenta come il compendio probatorio possa al più ritenersi sufficiente a giustificare il coinvolgimento del RO nell'attività di spaccio, ma non già la sua intraneità alla presunta associazione che l'avrebbe coordinata e tanto meno il ruolo di "organizzatore" contestatogli. In particolare viene rilevata l'assenza di riscontri specifici alle dichiarazioni del AN, peraltro generiche sulle funzioni effettivamente svolte dall'imputato in senso al sodalizio. Né l'ipotesi accusatoria troverebbe conforto nella già menzionata intercettazione della conversazione tra il RO e il NO, certamente inidonea a indicare un ruolo apicale del primo e dunque a fungere da riscontro sulla circostanza alle dichiarazioni del citato AN. Non di meno alcuni degli indici valorizzati al fine di giustificare la ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione nemmeno potrebbero ritenersi logicamente sufficienti per suffragare l'ulteriore reato di cui al capo B1) e comunque anche in questo caso la Corte territoriale avrebbe trascurato di confutare le puntuale obiezioni in merito svolte con il gravame di merito. Infine viene eccepito che la mancata determinazione del tipo di stupefacente oggetto di spaccio in ognuno degli episodi contestati avrebbe dovuto indurre il giudicante, in ossequio al principio del favor rei, a considerare "l'ipotesi di minore gravità". 25.4 Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta infine violazione di legge in merito all'utilizzazione, ai fini della prova della partecipazione del RO all'associazione mafiosa di cui al capo A), delle dichiarazioni dei collaboratori CO e SS nonostante le stesse non abbiano trovato riscontri esterni che ne confermassero il contenuto. In tal senso si eccepisce come la convergenza di tali dichiarazioni, intesa come circostanza sufficiente a determinarne il reciproco riscontro, sia stata apoditticamente affermata dalla Corte territoriale in difetto di qualsiasi preventiva verifica della loro specificità ed effettiva coincidenza, ma soprattutto senza aver proceduto al doveroso controllo dell'attendibilità intrinseca e soggettiva credibilità dei propalanti, trascurando tra l'altro di considerare come la loro decisione di collaborare sia intervenuta nelle more del giudizio d'appello, nel quale erano imputati e come tali perfettamente a conoscenza delle risultanze processuali. 26. Venendo ai ricorsi proposti dagli imputati nei procedimento riuniti in appello, quello proposto da Di NU ON deduce vizi di motivazione, rilevando come la Corte territoriale non avrebbe sostanzialmente fornito risposta ai motivi d'appello con i quali si era prospettata l'occasionalità e momentaneità della custodia dello stupefacente di cui al capo M). Quanto all'affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 la sentenza si fonderebbe su presupposti di fatto invero inesistenti, mentre parimenti immotivato sarebbe il mancato riconoscimento dell'invocata attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. 27. Il ricorso proposto da AR EN articola due motivi. 27.1 Con il primo deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo contestatogli, rilevando come la Corte territoriale si sia sostanzialmente limitata a rifarsi per relationem a quella della pronunzia di primo grado, di cui ha riportato pedissequamente ampi stralci, di fatto ignorando le doglianze avanzate con il gravame di merito, respinte attraverso l'apodittico e laconico riferimento alla conferma che le risultanze processuali pregresse avrebbero trovato negli esiti dell'istruttoria dibattimentale svolta nel giudizio d'appello. Sotto altro profilo, invece, il ricorrente lamenta l'errata applicazione delle regole, : probatorie dettate per le dichiarazioni dei collaboratori, non avendo dato conto la sentenza della effettiva valutazione compiuta della loro attendibilità intrinseca. Ed in proposito osserva il ricorrente come la convergenza delle medesime, intesa dalla Corte territoriale come circostanza sufficiente a determinarne il reciproco riscontro e conseguentemente l'idoneità a fondare la prova di responsabilità, sia stata apoditticamente affermata in difetto di qualsiasi preventiva verifica della loro specificità ed effettiva coincidenza, ma soprattutto senza aver proceduto al preventivo doveroso controllo della loro attendibilità estrinseca, dovendosi interpretare il terzo comma dell'art. 192 c.p.p. nel senso per cui, in ogni caso, le dichiarazioni pur convergenti debbano trovare conferma in elementi oggettivi di riscontro esterni alle stesse, invece assenti nel caso di specie. Ed in tal senso alcun elemento diverso dalle dichiarazioni dei collaboratori confermerebbero che ai SC sarebbe succeduta una nuova ed ulteriore compagine mafiosa alla quale avrebbe partecipato il AR così come contestatogli. Peraltro le propalazioni del CO e del IA divergerebbero sull'effettiva intraneità a tale ultimo sodalizio del AR, mentre il suo ruolo sarebbe sostanzialmente dedotto esclusivamente dal coinvolgimento del medesimo nel reato in armi pure imputatogli, non assumendo rilievo univoco gli altri elementi menzionati in sentenza. 27.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati contestati al AR nei diversi procedimenti a suo carico riuniti nel giudizio d'appello nonostante l'evidente connessione tra i medesimi. 28. Il ricorso proposto nell'interesse di AM AR deduce vizi di motivazione in rodine al reato associativo contestatogli al capo B) nel procedimento n. 256/11/T. In particolare il ricorrente censura l'apodittica replica fornita dalla Corte territoriale all'eccezione difensiva di bis in idem formulata con il gravame di merito in ragione del fatto che la condotta contestata all'imputato - come del resto evidenziato anche nell'atto imputativo - altro non sarebbe se non che quella per cui egli già è stato condannato in vai definitiva per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente in tal senso non aveva infatti inteso mettere in discussione la configurabilità del concorso tra quest'ultimo e quello previsto dall'art. 416-bis c.p., ma semplicemente evidenziare come nel caso di specie la sua partecipazione all'associazione mafiosa si sarebbe esaurita nella gestione di un traffico di stupefacenti, per cui era già stato condannato, e come la riconducibilità dello stesso anche al capo del sodalizio mafioso, in difetto di elementi ulteriori che consentissero di comprovare la sua effettiva intraneità e adesione a quest'ultimo. Elementi che la Corte territoriale ha ritenuto di individuare nelle dichiarazioni rese dal CO e dal AM, sulla cui attendibilità avrebbe però omesso qualsiasi verifica, senza evidenziare effettivi riscontri esterni alle medesime, certamente non identificabili con la testimonianza di OS LA, che ha riferito su circostanze invero irrilevanti ai suddetti fini. Peraltro la motivazione della sentenza, richiamandosi sostanzialmente a quella censurata della sentenza di primo grado, avrebbe sostanzialmente omesso di confutare le doglianze avanzate con i motivi d'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono fondati nei limiti che verranno di seguito illustrati.
2. Pregiudiziale è comunque l'esame delle eccezioni processuali sollevate da alcuni dei ricorrenti, le quali sono peraltro tutte infondate o inammissibili.
2.1 Infondata è innanzi tutto l'eccezione di abnormità proposta con il primo motivo dei ricorsi del NO e del RI. L'orientamento di questa Corte, pur dopo qualche originaria incertezza, è oramai consolidato nel senso che la riunione e la decisione cumulativa con un'unica sentenza del giudizio ordinario e del giudizio abbreviato richiesto soltanto da alcuni imputati non è causa di abnormità, nè di nullità (ex multis Sez. 6, n. 40984 del 9 maggio 2005, P.G. in proc. MA ed altri, Rv. 233472). Né può dubitarsi della valenza generale del suddetto principio solo perché affermato nello specifico con riguardo alle situazioni venutesi a creare a seguito della disciplina transitoria dettata dall'art.
4-ter della 1. 5 giugno 2000, n. 144. Ed infatti alcuna disposizione vieta la decisione cumulativa di procedimenti celebrati con riti diversi, purchè ogni singolo imputato venga giudicato in base alle regole proprie del rito dallo stesso prescelto. Principio questo che non risulta essere stato violato dalla Corte territoriale e la cui violazione pervero i ricorrenti nemmeno hanno dedotto. Non di meno va ricordato come il provvedimento con cui il giudice disponga la riunione di procedimenti abbia carattere meramente ordinatorio e discrezionale, in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (Sez. 5, n. 8404/14 del 3 ottobre 2013, Corti, Rv. 259050).
2.2 Inammissibile è invece l'eccezione sollevata con il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. GG nell'interesse dello RC. Va infatti ribadito l'insegnamento di questa Corte per cui la nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto ha natura di nullità relativa e non assoluta, sicché non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p. (ex multis Sez. 6, n. 50098 del 24 ottobre 2013, C, Rv. 257910). Nel caso di specie, per come evidenziato dallo stesso ricorrente, la suddetta eccezione è stata proposta per la prima volta con i motivi nuovi d'appello e dunque tardivamente, con/la conseguenza che del tutto irrilevante risulta l'omessa motivazione da parte della : sentenza sulla medesima. Con riguardo al capo B) d'imputazione l'eccezione è peraltro + inammissibile anche per difetto d'interesse a far valere la dedotta nullità, giacchè con . riguardo al reato ivi contestato l'imputato è stato assolto già nel primo grado di giudizio.
2.3 Infondate sono poi le eccezioni relative all'utilizzabilità dell'intercettazione ambientale della conversazione tra il RO ed il NO proposte con il primo motivo del ricorso del NT e con il secondo di quello dello stesso RO.
2.3.1 Quanto alla prima deve osservarsi che dall'esame del decreto dell'11 luglio 1996 del pubblico ministero (allegato al ricorso) emerge che l'indagine tecnica è stata disposta in via d'urgenza dallo stesso all'interno del carcere in cui i due imputati erano all'epoca detenuti in via d'urgenza, con motivazione che ne evidenzia le eccezionali ragioni e precisa l'indisponibilità da parte della Procura della Repubblica di apparecchiature idonee all'esecuzione dell'attività di captazione. Deve allora ribadirsi come l'inidoneità dell'impianto, che a norma dell'art. 268 comma terzo c.p.p. giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della Procura della Repubblica, attiene non solo all'aspetto "tecnico" o "strutturale", concernente le condizioni materiali dell'impianto stesso, ma anche a quello cosiddetto "funzionale", da valutare in relazione al tipo di indagine che si svolge e allo specifico delitto per il quale si procede (ex multis Sez. 1, n. 1033/06 del 14 novembre 2005, Cherchi ed altri, Rv. 233382 e Sez. 6, n. 17231 del 14 aprile 2010, Hosa, Rv. 247010) e che la motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria risulti comunque assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della Procura della Repubblica, sicché, in tal caso, l'omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non costituisce causa di nullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione (Sez. 6, n. - 39216 del 9 aprile 2013, Di Fiore e altri, Rv. 256590). Alla luce di tali principi deve allora ritenersi che tenuto conto anche dei notori limiti tecnologici esistenti all'epoca in cui è stata disposta l'intercettazione il decreto del P.M. fosse sufficientemente motivato, riferendo l'inidoneità degli impianti "istituzionali" alla peculiare natura dell'intercettazione disposta e quindi implicitamente alla necessità di utilizzare apparecchiature in grado di garantire un pronto sviluppo dell'attività di individuazione e neutralizzazione dei complici del RO e del NO nel grave fatto di sangue per cui erano stati arrestati e per cui l'indagine tecnica era stata disposta.
2.3.2 Manifestamente infondata è invece l'eccezione del RO, atteso che per il consolidato insegnamento di questa Corte il mancato deposito, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, dei verbali delle intercettazioni altrove disposte, non determina l'inutilizzabilità dei relativi risultati, in quanto tale sanzione processuale non è prevista dagli artt. 270 e 271 c.p.p. (ex multis Sez. 6, n. 27042 del 18 febbraio 2008, IT e altro, Rv. 240972).
2.3.3 Irrilevante invece è l'eccepita omessa motivazione da parte della Corte territoriale sulle analoghe eccezioni proposte con i motivi d'appello, atteso che in entrambe i casi la quaestio iuris è stata comunque correttamente risolta.
2.4 Manifestamente infondata è infine anche l'eccezione sulla violazione del principio del ne bis in idem sollevata con il ricorso del RT. Dalla lettura del capo d'imputazione del processo "Penelope" appare evidente che si tratti di associazioni diverse atteso che il solo RT è stato imputato in tutti e due i procedimenti, parzialmente diversi sono gli ambiti territoriali e i periodi di operatività dei due sodalizi, nonchè i programmi criminosi che li caratterizzano. Infine alcun fondamento giuridico vanta, ai fini della sussistenza del vizio dedotto, l'obiezione per cui il AN avrebbe reso dichiarazioni in entrambi i procedimenti, giacchè il ricorrente non ha precisato in che termini il loro contenuto evidenzierebbe che l'imputato è stato condannato per i medesimi fatti.
3. E' por necessario, sempre in via pregiudiziale, verificare l'eventuale estinzione per intervenuta prescrizione dei reati per cui la Corte territoriale ha confermato le condanne pronunziate in primo grado anche alla luce delle sollecitazioni in tal senso contenute in alcuni dei ricorsi. Anche tenuto conto dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, laddove configurata, risultano in tal senso certamente maturati allo stato i termini di prescrizione dei reati di detenzione di armi comuni da sparo di cui ai capi F), G), J), I), M) (ma non quelli di porto delle medesime armi), di quelli in armi di cui al capo S), di quello di favoreggiamento di cui al capo K), di quelli in armi contestati nel procedimento n. 398/10/T e di quello di cui al capo 26), così come rispettivamente contestati a PP GE (cui sono state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti), AN MI, De LA AN, RA GE, EC NG, RO AN, RC AT, RO AR e AR EN. In riferimento ai suddetti imputati, limitatamente ai reati evidenziati, la sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione, non emergendo dal testo della sentenza elementi idonei ad escludere in maniera assolutamente non contestabile l'esistenza del fatto, nel mentre i ricorsi dei suddetti imputati in relazione ai menzionati reati si limitano a dedurre sostanzialmente vizi della motivazione o nullità non rilevabili in presenza di una causa di estinzione (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274-5).
4. Possono a questo punto trovare unitaria trattazione tutti i motivi di ricorso attinenti la configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso contestato al capo A) e al difetto di motivazione sul punto, che risultano a diverso titolo fondati e il cui accoglimento, stante la loro natura non personale, comporta l'annullamento con rinvio per nuovo esame della sentenza impugnata anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno impugnato il relativo capo della sentenza ai sensi dell'art. E 587 c.p.p.
4.1 In proposito deve osservarsi che la Corte territoriale ha ritenuto che sotto la guida del CO si sia effettivamente costituito un sodalizio mafioso denominato i "SC" al fine di assorbire o confederare diversi gruppi criminali preesistenti operanti in territorio lucano e dedito a diverse attività illecite e soprattutto alla gestione del mercato degli stupefacenti nello stesso territorio. In merito all'esistenza dell'ipotizzata associazione i giudici del merito si sono fondati soprattutto sulla convergenza delle dichiarazioni di alcuni collaboratori, cui si sono aggiunte nel corso del giudizio d'appello quelle di ulteriori imputati, tra cui il citato CO, che nel frattempo hanno intrapreso analogo percorso di collaborazione, nonché su un coacervo di elementi acquisiti nel corso dell'attività d'indagine e utilizzati in particolare come riscontri al racconto dei menzionati collaboratori. Contestualmente la sentenza ha poi riconosciuto l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, alla quale apparterrebbero alcuni dei componenti del sodalizio mafioso e la cui attività, come accennato, è stata considerata una sorta di "ramo aziendale" di quest'ultimo.
4.2 Sulla natura mafiosa dell'associazione la Corte territoriale ha concentrato la confutazione dei motivi d'appello nel paragrafo 7.3 della sentenza, dove ha sviluppato in proposito una linea argomentativa fondata sostanzialmente su tre affermazioni ritenute comprovate dalle risultanze processuali e cioè che: a) i SC sono il risultato della fusione di precedenti clan operanti sul medesimo territorio, i quali, come accertato in precedenti giudiziari e come narrato dai collaboratori, avevano imposto la loro forza intimidatrice e dunque avevano sostanzialmente trasmesso la loro caratura "mafiosa" all'entità di nuova costituzione;
b) da una intercettazione a carico dello RC (che di uno dei gruppi confederati era il capo) è emersa la sua intenzione di appianare attraverso la creazione dei SC i pregressi conflitti che dividevano le consorterie preesistenti e di portare così la "pace", da intendersi per l'appunto come "pax mafiosa"; c) è stata accertata l'esistenza del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, attività sulla quale si erano soprattutto concentrati gli interessi di quello mafioso. Dal complesso della motivazione della sentenza emergono poi ulteriori elementi da cui i giudici d'appello sembrerebbero aver tratto, esplicitamente o implicitamente, ulteriore conferma all'affermato carattere mafioso dell'associazione, quali, ad esempio, la progettazione dell'attentato ai danni del NO e il rinvenimento nell'abitazione del AN del testo della formula di iniziazione dei nuovi affiliati al sodalizio, i cui contenuti si ispirano in senso lato a quelle di altre e più note consorterie mafiose.
4.3 Prima di esaminare le doglianze dei ricorrenti è opportuno ricordare alcuni dei consolidati e qui condivisi -principi affermati da questa Corte con riguardo al reato di - cui all'art. 416-bis c.p.
4.3.1 In tal senso va innanzi tutto ribadito che l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua capacità di proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, per l'assoggettamento e l'omertà che è in grado di determinare diffusivamente nella collettività insediata nell'area di operatività del sodalizio, collettività nella quale la presenza associativa deve possedere la capacità di diffondere un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice del gruppo (ex multis Sez. 1, n. 35627 del 18 aprile 2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253457). In altri termini deve ritenersi elemento strutturale del reato di cui all'art. 416 bis c.p. il fatto che dall'associazione promani forza intimidatrice, capace d'incutere timore e d'indurre (anche solo potenzialmente) assoggettamento e, di converso, omertà. E ciò non solo tra gli associati ma, soprattutto, all'esterno per la realizzazione dei fini "istituzionali" dell'associazione medesima. Perché si abbia un'associazione mafiosa è dunque necessario che il gruppo abbia conseguito nell'ambiente circostante una reale capacità di intimidazione e che gli aderenti si avvalgano di tale forza, nella quale consiste il metodo mafioso di controllo del "territorio", al fine di realizzare il loro programma criminoso. Si è così precisato che, ai fini della sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso non basta, pur dovendosene riconoscere la funzione rivelatrice del metodo mafioso, l'intimidazione interna (carattere normalmente presente in ogni consorteria criminale), poiché elemento caratteristico dell'associazione mafiosa è proprio l'intimidazione esterna, e cioè la proiezione e il radicamento esterni di detto metodo mafioso, essendo la capacità di assoggettamento e sopraffazione dei terzi con carattere diffuso in un dato ambito territoriale il carattere essenziale della forza intimidatrice (ex multis Sez. 5, n. 19141 del 13 febbraio 2006, Bruzzaniti, RV. 234403; Sez. 1 n. 29924 del 23 aprile 2010, Spartà, Rv. 248010). È pertanto necessario che l'associazione abbia conseguito in concreto, nell'ambiente circostante nel quale opera, un'effettiva capacità di intimidazione, sino ad estendere intorno a sè un alone permanente di sopraffazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quello associato. È ovvio che qualora emergano prove concrete di atti di intimidazione e di violenza esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo, ma vi si riflettono solo in via ausiliaria perché ciò che conta è che anche mancando la prova di tali atti l'elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell'associazione e ricollegabile ad una generale percezione della sua rilevante efficienza nell'esercizio della coercizione fisica (Sez. 2, n. 150/13 del 18 ottobre 2012, Andreicik e altri, Rv. 254675). Alla luce di quanto illustrato deve allora essere chiarito che la capacità del sodalizio di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con gli affiliati all'organismo criminale, per quanto potenziale, deve essere comunque percepibile all'esterno anche in assenza del suo attuale esercizio.
4.3.2 Sotto altro profilo va poi ribadito come la presenza, tra gli affiliati di un sodalizio criminale, di persone già condannate per delitti di mafia, non costituisce di per sè elemento decisivo per configurare il sodalizio come mafioso, in difetto di una concreta verifica dell'effettiva tipicità dello stesso (Sez. 1, n. 25242 del 16 maggio 2011, Baratto e altri, Rv. 250705).
4.3.3 Non è poi in dubbio che sia consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. Un., n. 10 del 28 marzo 2001, Cinalli e altri, Rv. 218376). E' peraltro necessario che tali reati, per la loro natura o per le peculiari modalità di consumazione per l'appunto, si rivelino effettivamente sintomatici dell'attuazione del programma di una associazione mafiosa piuttosto che di una normale associazione a delinquere.
4.4 Alla luce degli illustrati principi deve allora convenirsi con i ricorrenti che la Corte territoriale non ha fornito adeguata e sufficiente motivazione circa la qualificazione dei "SC" come associazione di tipo mafioso, né ha confutato, anche solo implicitamente, le censure in tal senso proposte con i gravami di merito.
4.4.1 Ciò che la sentenza ha dimostrato attraverso la convergenza dei contributi dei collaboratori è che il CO avesse promosso un progetto confederativo dei gruppi criminali residenti nel territorio potentino;
che tale progetto era in realtà stato ideato originariamente nell'ambito carcerario per rafforzare infra moenia l'influenza dei detenuti "lucani" al fine di arginare il potere di altri detenuti di diversa provenienza e appartenenti a consorterie mafiose di comprovata tradizione;
che effettivamente al progetto, anche al di fuori dell'ambiente carcerario, aderì un certo numero di persone.
4.4.2 Ciò che invece la sentenza non ha dimostrato è se la fase progettuale - dilatatasi nel tempo a causa del protrarsi della detenzione del CO si sia poi tradotta nella effettiva costituzione di una organizzazione autonoma da quelle da cui provenivano i suoi presunti affiliati, piuttosto che in un mero patto di alleanza tra clan criminali che conservavano la loro identità ed in tal senso in cosa sia effettivamente consistita ia concreta operatività dell'inedito soggetto criminale. Ma ciò che meno hanno spiegato i giudici d'appello sono le ragioni per cui tale soggetto possa qualificarsi come una associazione di tipo mafioso così come tipizzata nell'art. 416-bis c.p.
4.4.3 In tal senso, come già accennato, è da escludersi che l'intervenuta condanna in passato per tale reato di alcuni dei presunti membri del sodalizio sia di per sé un elemento sufficiente ad attribuire caratura mafiosa al sodalizio ipotizzato. Nè allo stesso modo è sufficiente richiamare il pregresso accertamento giudiziale della "mafiosità" dei gruppi che avrebbero siglato il patto confederativo. Posto che la circostanza è solo genericamente evocata dalla Corte, la quale opera un apodittico rinvio ai pronunziamenti che ciò avrebbero certificato, senza precisare a quali gruppi, a quali imputati e, soprattutto, a quali sentenze intenda riferirsi, corre l'obbligo di sottolineare che la natura mafiosa del sodalizio non è carattere ereditabile, ma che richiede, come detto, di essere sperimentato con riguardo al nuovo soggetto ipotizzato, a meno di non dover concludere che il fenomeno descritto non si esaurisca in un mero patto tra organizzazioni mafiose che hanno conservato per l'appunto la loro identità ed operatività, sia pure nell'ambito di un accordo "normativo" che ne disciplini alcuni aspetti. Il che peraltro, come pure si è detto, porterebbe ad escludere la stessa configurabilità del fenomeno associativo oggetto di imputazione.
4.4.4 Sebbene sollecitata in tal senso dalle difese con i motivi d'appello, la sentenza non si è poi posta il problema dell'effettiva proiezione esterna del nuovo soggetto, nel senso sopra descritto di elemento strutturale rivelatore del suo carattere mafioso. Il che è conseguenza soprattutto dell'incapacità dei giudici d'appello di rinvenire effettive prove della concreta operatività del presunto sodalizio, individuate invece nella consumazione di una serie assai esigua di reati eterogenei e ritenuti sintomatici del fenomeno associativo di cui si tratta in maniera del tutto apodittica ovvero apparente, attraverso generosi rinvii alla motivazione della sentenza di primo grado mediante i quali i giudici d'appello hanno sostanzialmente e indebitamente eluso le obiezioni difensive sul punto. Se probabilmente - al di là delle lamentele dei ricorrenti sugli scopi meramente "personali" del mandante un qualche addentellato alla tesi accolta dalla - Corte territoriale può rinvenirsi nell'ideazione dell'attentato als NO, è appena il caso di evidenziare come un episodio isolato non possa certo ritenersi sufficiente a sostenere la prova della natura mafiosa del sodalizio e ciò a tacere del fatto che il progetto venne abortito ancor prima di giungere alla sua fase esecutiva, con tutto quel che ne consegue in tema di effettiva percepibilità della capacità di intimidazione che possa ricavarsene.
4.4.5 Il concetto espresso dalla sentenza per cui sarebbe la stessa configurazione d'azienda dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti come ramo dell'associazione mafiosa a dimostrare l'esistenza di quest'ultima è poi manifestamente h illogico, risolvendosi in un ragionamento circolare dove l'oggetto da dimostrare diventa il mezzo della sua stessa dimostrazione. Come evidenziato in precedenza è legittimo trarre dai reati fine la prova dell'esistenza dell'associazione, ma - come pure ricordato - è necessario che questi presentino una inequivocabile sintomaticità in tal senso, profilo sul quale la Corte territoriale non si è in alcun modo soffermata, limitandosi in maniera apodittica a formulare il sillogismo descritto.
4.4.6 Quanto all'intercettazione dello RC e alla formula di iniziazione, si tratta di elementi che logicamente non sono sufficienti a dimostrare l'operatività e la potenzialità intimidatrice del sodalizio, ma al più a riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori in merito all'effettiva esistenza del progetto confederativo e della campagna di proselitismo avviata per la sua realizzazione.
4.5 I vizi della motivazione rilevati in merito alla configurabilità del reato contestato al capo A) determinano, come già accennato, l'accoglimento dei motivi di ricorso con i quali sono stati prospettati e l'assorbimento di tutte le altre doglianze sollevate in merito alla sussistenza del medesimo reato, alla prova della partecipazione all'associazione dei singoli imputati, nonché alla determinazione del trattamento . sanzionatorio. Come pure si è già accennato il conseguente annullamento con rinvio della sentenza da disporsi in favore della Corte d'appello di Salerno in relazione al - - suddetto capo deve poi essere esteso anche agli imputati condannati per tale reato e che pure non hanno impugnato sul punto specifico. In riferimento a questi ultimi devono di conseguenza ritenersi assorbiti anche tutti i motivi attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio, giacchè il rinvio necessariamente si estende altresì a tale punto della decisione impugnata anche con riguardo agli altri eventuali reati posti in continuazione con quello associativo. Ancora il disposto annullamento deve essere inevitabilmente esteso anche al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203/1991 in relazione ai supposti reati fine del sodalizio mafioso, con inevitabile ulteriore assorbimento dei motivi proposti in riferimento alla sua configurabilità. L'annullamento in definitiva deve essere disposto nei confronti di QU AN, CO NI GI, AN MI, SS AN, De LA AN, RA GE, EC NG, TR PP, NO NC, RT CC, GO AN, TI AN, RO AN, RI AV, ANro AN, SA CO, SS MO, RC AT e RO AR.
5. Venendo all'ulteriore dettaglio dei ricorsi, per le ragioni già indicate devono ritenersi assorbiti i motivi proposti nell'interesse del QU, del AN e del SS mentre parimenti già si è detto dell'estinzione per prescrizione dell'unico reato contestato al PP al capo 26).
5.1 Fermo quanto disposto in relazione all'annullamento ex art. 587 c.p.p. per il reato di cui al capo A) e al rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio con conseguente assorbimento dei motivi relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, deve essere accolto il ricorso proposto nell'interesse del CO in riferimento ai reati di cui ai capi A1) e Z), atteso che la motivazione resa in proposito dalla Corte territoriale appare effettivamente generica e irrimediabilmente lacunosa. In tal senso deve osservarsi infatti come la stessa si riduca a dedurre la responsabilità dell'imputato quale mandante del ferimento del AN in ragione esclusivamente dell'accertamento del suo potenziale movente. In proposito deve allora ricordarsi il costante insegnamento di questa Corte per cui la "causale" di un delitto e soprattutto di un delitto contro la persona pur potendo costituire elemento di conferma del coinvolgimento nello stesso del soggetto interessato all'eliminazione fisica o al ferimento della vittima allorché converge, per la sua specificità ed esclusività, in una direzione univoca, tuttavia, poiché conserva di per sè un margine di ambiguità, in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto (cioè la possibilità di ascrivere il crimine al mandante), in quanto, all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (Sez. Un., n. 45276 del 30 ottobre 2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226094). In tal senso la sentenza impugnata non ha saputo inquadrare il supposto movente in un quadro indiziario che consenta effettivamente di renderlo coerente all'attribuzione della responsabilità dell'imputato quale mandante del ferimento del AN. Anche in riferimento ai menzionati reati deve dunque essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza.
5.2 Per quanto riguarda le posizioni del De LA, del RA e del EC, residuano le censure mosse alla motivazione della sentenza in merito al loro concorso nel reato di porto d'armi di cui al capo J), giacchè quello di detenzione è stato dichiarato prescritto e sulla partecipazione all'associazione mafiosa e sull'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 i rispettivi motivi sono già stati accolti o ritenuti assorbiti. Censure che risultano fondate nei limiti in cui la sentenza impugnata ha omesso un effettivo confronto con le doglianze mosse con i rispettivi gravami di merito in ordine all'effettivo e consapevole contributo concorsuale prestato dagli stessi alla consumazione del reato in questione, per il quale deve dunque essere disposto annullamento con rinvio.
5.3 In merito alla posizione del RO, fermo il già disposto annullamento con rinvio con riguardo al reato di cui al capo A) e all'aggravante dell'art. 7 I. n. 203/1991 e senza rinvio per quello di detenzione di armi di cui al capo G), le residue censure relative al concorrente reato di porto d'armi contestato nel medesimo capo sono infondate al limite dell'inammissibilità, risultando generiche ed assertive, dovendosi ricordare in particolare come sia irrilevante che le dichiarazioni del QU - poste dalla Corte territoriale a riscontro di quelle del ER siano de relato, atteso che tale carattere non ne inficia la selzionabilità ai fini dell'art. 192 comma 3 c.p.p. Non di meno deve rilevarsi come la motivazione della sentenza sul punto è coerente all'intrinseca genericità dei motivi d'appello formulati con riguardo al reato di cui si tratta, anch'essi al limite dell'inammissibilità.
5.4 Venendo alla posizione dello RC, fermo anche per lui l'annullamento con rinvio per il reato associativo e per l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, nonché quello senza rinvio per quello di detenzione di armi di cui al capo F), devono essere accolte le doglianze al difetto di motivazione in merito al residuo reato di porto d'armi contestato nel medesimo capo da ultimo menzionato atteso che la Corte territoriale non si è sostanzialmente confrontata, nemmeno implicitamente, con gli articolati rilievi svolti sul punto con i motivi d'appello. Anche in relazione a tale reato la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio.
5.5 E' invece infondato al limite dell'inammissibilità il ricorso della Di NU, atteso che la Corte territoriale ha ricavato in maniera non manifestamente illogica la prova del reato dalle risultanze dell'intercettazione citata in sentenza e il cui contenuto non è sostanzialmente contestato dalla ricorrente. In tal senso le obiezioni sollevate con il ricorso sulla momentaneità della detenzione dello stupefacente e sulla configurabilità dell'aggravante (sulla quale parimenti la sentenza motiva in maniera specifica e tutt'altro che illogica in relazione alla partecipazione dell'imputata alle riunioni del sodalizio) risultano meramente assertive e prive della necessaria correlazione con il contenuto del ragionamento probatorio svolto dai giudici d'appello. Manifestamente infondata è poi la doglianza relativa al difetto di motivazione sull'invocata attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, atteso che la sentenza ha logicamente argomentato sul punto in relazione alla non occasionalità e marginalità del supporto prestato dall'imputata al VI nella sua attività di spaccio di stupefacenti.
5.6 Devono invece essere accolti i ricorsi del AR e del AM con riguardo all'imputazione di cui al capo b) del proc. n. 256/11/T, salvo ovviamente l'assorbimento del motivo proposto dal primo con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione con il reato in armi contestato al AR nel proc. n. 398/10/T di cui già si è rilevata in precedenza la prescrizione. Sulla partecipazione dei due imputati al sodalizio facente capo al SS la sentenza dimostra di non aver tenuto conto delle obiezioni svolte con i rispettivi gravami di merito in ordine all'attendibilità intrinseca dei collaboratori, rivelando un vero e proprio difetto di motivazione sul punto. Inoltre la tenuta del discorso giustificativo evidenzia i suoi limiti nella misura in cui si fonda sul presupposto che l'organizzazione del SS sarebbe nata dalla dissoluzione dei SC, mutuando sua natura mafiosa da tale ultimo sodalizio. Argomento quest'ultimo della cui fragilità già si è detto e che sconta inoltre le già rilevate lacune motivazionali in ordine al carattere mafioso della consorteria "madre". Anche con riguardo a tali posizioni e con riferimento all'imputazione menzionata la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio, rimanendo assorbita l'eccezione di ne bis in idem formulata con il ricorso del AM.
5.7 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda la posizione del AR. Ed infatti i motivi d'appello proposti nel suo interesse erano specificamente concentrati nella contestazione della prova dell'organica partecipazione dell'imputato all'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui al capo B) del procedimento principale. Obiezioni cui la Corte territoriale ha risposto in maniera apodittica, limitandosi a richiamare le risultanze probatorie valorizzate dal giudice di primo grado, ma senza spiegare perché le stesse dimostrerebbero non già l'attività di spaccio svolta dal AR, ma altresì la sua intraneità al sodalizio e l'affectio societatis dell'imputato. In particolare la sentenza richiama in maniera generica le dichiarazioni del AN, il cui significato probatorio ai fini descritti era per l'appunto oggetto di contestazione con i motivi d'appello, nonché alcune intercettazioni, peraltro concentrate in pochi giorni e in grado di fornire l'autonoma prova di isolati episodi di spaccio, mentre la loro valenza di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore richiedevano prima il vaglio critico di queste ultime alla luce dei rilievi difensivi. Anche per la posizione del AR pertanto la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
5.8 Per quanto riguarda la posizione del NO, va ribadito l'annullamento già disposto per il reato di associazione mafiosa di cui al capo A) e il rigetto dell'eccezione processuale sollevata con il primo motivo dell'avv. Pitasi.
5.8.1 Devono poi ritenersi fondate le doglianze del ricorrente concernenti le imputazioni di cui ai capi O) e Q), atteso che in proposito la Corte territoriale ha sostanzialmente abdicato al suo ruolo di giudice dell'appello, limitandosi a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado ed omettendo qualsiasi confronto con i motivi di gravame che risultavano sufficientemente specifici da richiedere altrettanto specifica - confutazione. Anche con riguardo a tali imputazioni la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame.
5.8.2 Infondate al limite dell'inammissibilità sono invece le censure relative al reato associativo contestato al capo B). In proposito, infatti, il discorso giustificativo della Corte, pur segmentato in diversi luoghi della motivazione, è fondato soprattutto sull'intercettazione ambientale della conversazione intrattenuta in cella dal NO con il coimputato RO, logicamente ritenuta sia autonoma prova della esistenza del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti e del ruolo ricoperto in seno al medesimo dall'imputato, sia riscontro alle dichiarazioni rese dai collaboratori. In tal senso i ricorsi proposti nell'interesse del NO si rivelano assai generici, rivelando un evidente difetto di correlazione con tale apparato giustificativo soprattutto nella misura in cui sostanzialmente omettono una effettiva critica del contenuto dell'intercettazione e del significato attribuitole dai giudici dell'appello. Con riguardo al menzionate reato i ricorsi dei difensori del NO devono dunque essere rigettati.
5.9 E parimenti infondato è il ricorso proposto nell'interesse del DI. La Corte territoriale ha ritenuto la partecipazione dell'imputato all'associazione di cui al capo B) sulla base delle dichiarazioni del AN che lo ha indicato come componente del sodalizio con il ruolo di spacciatore abituale di cui sia il dichiarante e il RO si servivano. La sentenza ha poi logicamente individuato precisi riscontri a tali dichiarazioni nelle risultanze dell'attività di intercettazione, il cui contenuto riportato/ dalla motivazione risulta coerente con tale conclusioni, e negli esiti di alcuni appostamenti di p.g. che hanno consentito di evidenziare gli effettivi rapporti del DI con altri componenti dell'organizzazione. In tal senso le lamentele del ricorrente si rivelano sostanzialmente generiche ed assertive nella critica del racconto del AN e tese a sollecitare una rivalutazione nel merito del significato probatorio di una delle intercettazioni, senza peraltro tenere conto delle altre e degli altri elementi selezionati a riscontro delle dichiarazioni del collaborante. Corretta in diritto e sostenuta da adeguata motivazione è poi la decisione dei giudici d'appello di escludere la configurabilità dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in relazione all'episodio di spaccio contestato al capo B1) (in merito al quale sostanzialmente il ricorso non contesta l'affermata responsabilità dell'imputato). Ed infatti la continuità dell'attività di spaccio e l'inserimento in un contesto strutturato di relazioni con una clientela stabile e di forniture regolari provenienti dall'associazione costituiscono una base fattuale idonea a sostenere la decisione assunta dalla Corte, atteso che è ostativo al riconoscimento dell'attenuante anche la valutazione negativa di uno solo degli indici tra quelli considerati dalla norma menzionata se ritenuto assorbente (Sez. Un., n. 35737 del 24 giugno 2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911). Valutazione che nel caso di specie è stata sostenuta come detto da motivazione non illogica, risultando dunque insindacabile in questa sede. Conseguentemente il ricorso del DI deve essere rigettato.
5.10 E allo stesso modo deve essere rigettato anche il ricorso del NT, imputato del solo reato di cui al capo B1). Già si è detto in precedenza della manifesta infondatezza dell'eccezione processuale sollevata dal ricorrente con il primo motivo. Quanto alle doglianze proposte con il secondo motivo, generiche sono quelle relative alla mancata confutazione dei motivi d'appello, non precisandosi a che proposito la sentenza non avrebbe assolto l'onere motivazionale. In realtà in merito all'identificazione dell'imputato la censura per l'appunto generica nella misura in cui trascura che la Corte territoriale sul punto fa riferimento al fatto che lo stesso imputato ha ammesso di aver acquistato stupefacente dal AN, circostanza che non viene contestata e che è di per sé logicamente idonea a superare i dubbi prospettati in ordine alla sua identificazione, per l'appunto, con il NT CC di cui trattano le dichiarazioni del collaboratore. Quanto poi al fatto che nel procedimento soggettivamente e oggettivamente cumulativo in cui il NT fu coimputato del AR fosse processato anche un suo omonimo, la circostanza non rileva atteso che la sentenza fa riferimento ad uno specifico fatto oggetto insieme ad altri di quel procedimento, ma nel quale - pur essendo stato poi assolto venne coinvolto senza ombra di dubbio solo l'odierno - imputato e non anche e per l'appunto il menzionato omonimo. Circa la genericità delle dichiarazioni del AN la doglianza è a sua volta generica nella misura in cui non si confronta con il complesso delle dichiarazioni rese dal medesimo come riportate valorizzate dai giudici d'appello, nel corso delle quali il collaboratore ha descritto l'articolata attività di commercio di stupefacenti gestita dall'organizzazione di cui era parte e nel cui contesto ha inserito il riferimento al NT, incaricato con altri dello spaccio al minuto. Ed in tal senso corretta appare la valorizzazione come riscontro della conversazione tra il RO e il NO, che fornisce specifica conferma dell'inserimento dell'imputato nell'attività di spaccio e con la quale il ricorso ha evitato accuratamente di confrontarsi, se non nell'inutile tentativo di farne rilevare l'inutilizzabilità. Infondato è infine anche il terzo motivo, atteso che all'imputato è stato contestato di aver spacciato tipologie diverse di stupefacenti e non solo quelli presi in considerazione nel quarto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nel testo vigente all'epoca dei fatti e la sentenza precisa come tale contestazione abbia trovato conferma proprio nelle dichiarazioni del AN. Non di meno deve osservarsi come nel capo B1) siano state assorbite le ulteriori contestazioni originariamente formulate nei confronti del NT e in particolare quella di cui al capo U1) dove specificamente gli era stato imputato lo spaccio di eroina. E' infine da escludersi che il reato si sia nel frattempo prescritto, tenuto conto della pena edittale prevista per il reato contestato, anche applicando i termini previsti dall'art. 157 c.p. nella sua attuale formulazione.
5.11 Per quanto concerne la posizione del RI va ribadito l'annullamento della sentenza con rinvio in relazione al reato A) ed all'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991 ove contestata, con il conseguente accoglimento od assorbimento di tutti i motivi dedicati nei ricorsi degli avv.ti Pitasi e Cataldo e dei motivi nuovi dell'avv. AU dedicati a tali profili.
5.11.1 Analogo annullamento deve essere disposto con riguardo alle imputazioni di cui ai capi 16), 17) e 18) in accoglimento delle censure mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza in merito alla ritenuta responsabilità del RI per tali reati. Infatti, in relazione alla rapina all'ufficio postale di Tito la sentenza (a p. 102, trattando della posizione del coimputato non ricorrente Azzarà) ha registrato il dato processuale per cui il collaboratore D'AM avrebbe attribuito la paternità dell'azione criminosa a sé stesso e ad altri soggetti, apparentemente escludendo la partecipazione del RI al reato. Nonostante le obiezioni difensive sul punto, non ha però successivamente conciliato tale dato (nemmeno perso in considerazione trattando della posizione del ricorrente) con il compendio probatorio ritenuto idoneo ad affermare la responsabilità dell'imputato, peraltro descritto attraverso generosi rinvii alla motivazione della sentenza di primo grado, ma in difetto della esplicitazione delle ragioni per cui la stessa sia in grado di resistere ai rilievi svolti con il gravame di merito e, per l'appunto, di assorbire l'apparente contraddizione con le menzionate dichiarazioni del D'AM.
5.11.2 Le censure proposte nei due ricorsi e con i motivi nuovi con riferimento alle imputazione associativa di cui al capo B) e alla rapina di cui al capo 26) sono invece infondate al limite dell'inammissibilità. Quanto al primo reato le doglianze del ricorrente risultano scarsamente correlate alla motivazione della sentenza, che fonda la prova della partecipazione dell'imputato al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti sulla elevata convergenza delle dichiarazioni rese da numerosi collaboranti, unanimi nell'indicare nel RI uno dei punti di riferimento dell'associazione. In tal senso le obiezioni avanzate con i ricorsi risultano meramente assertive e, nel lamentare il difetto di motivazione sull'attendibilità intrinseca delle menzionate dichiarazioni, omettono nuovamente di confrontarsi con l'effettivo contenuto del discorso giustificativo reso dalla Corte territoriale, che non ha argomentato solo per relationem, ma ha recepito e motivatamente condiviso la ricognizione effettuata dal giudice di primo grado dei reciproci riscontri tra i diversi racconti dei collaboranti ha fatto implicita applicazione del principio per cui nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve sì verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, c.p.p. alcuna specifica tassativa sequenza logica o cronologica (Sez. Un., n. 20804/13 del 29 novembre 2012, Aquilina e altri, Rv. 255145).
5.11.3 Con riguardo poi alla presunta omessa valutazione di risultanze processuali denunciata con il ricorso dell'avv. Cataldo, si tratta di doglianza genericamente prospettata senza che venga precisata la decisività delle prove che la Corte territoriale avrebbe trascurato. Meramente assertivo e parimenti generico è poi il medesimo ricorso nel lamentare i limiti dell'attendibilità del Summa, delle cui dichiarazioni trascura nuovamente la convergenza con quelle degli altri collaboranti e delle quali propone una interpretazione soggettivamente orientata e alternativa a quella fatta motivatamente propria dalla sentenza di cui non riesce ad evidenziare effettivi profili di manifesta illogicità, finendo in tal modo per sollecitare il giudice di legittimità ad una inammissibile rivalutazione del merito del compendio probatorio.
5.11.4 Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alla rapina alla sede della Ferrero di cui al capo 26, atteso che la valutazione sulla credibilità soggettiva del SS è stata implicitamente e diffusamente effettuata dalla sentenza nel rilevare ripetutamente come questi abbia ammesso innanzi tutto i fatti di cui gli altri collaboratori lo avevano in precedenza accusato e in particolare propria la sua partecipazione alla rapina in oggetto, per la quale la sola dichiarazione del PP in primo grado era stata ritenuta insufficiente ai fini della sua condanna. Né appaiono fondate le censure al ricorso alla tecnica di motivazione per relationem, cui la Corte territoriale era legittimata dal generico contenuto dei motivi d'appello in merito al significato probatorio degli elementi selezionati dal giudice di primo grado a sostegno della condanna del RI per il suddetto reato.
5.12 Per quanto concerne infine la posizione del RO rimane fermo l'annullamento con rinvio in riferimento al reato di cui al capo A) e quello senza rinvio per prescrizione del reato di detenzione di armi contestato al capo I).
5.12.1 Devono dunque ritenersi accolte o assorbite tutte le censure proposte dal ricorrente avverso la condanna per il reato associativo (sostanzialmente contenute nel secondo e nel quarto motivo di ricorso), mentre per quanto riguarda i reati di porto d'armi di cui al capo I) e per quelli di cui al capo P) deve osservarsi come alcuna specifica doglianza è stata proposta con il ricorso, salvo quelle per così dire di carattere generale di cui subito si dirà, ma soprattutto come in proposito nessuna specifica censura era stata sollevata con il gravame di merito se non con riguardo alla contestata aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203/1991 in riferimento alla quale, come già detto, comunque la sentenza deve parimenti essere annullata con rinvio.. 5.12.2 Per il resto il ricorso deve essere rigettato. Il primo motivo è in realtà inammissibile, risolvendosi in una critica generica del ricorso alla tecnica di motivazione per relationem da parte della Corte territoriale senza che venga precisato a quali delle doglianze avanzate con il gravame di merito non sia stata fornita specifica risposta dalla sentenza in riferimento ai reati per cui non sia già stato disposto l'annullamento e dunque in che misura l'utilizzo di tale tecnica di per sé non vietato risulti illegittimo. - - 5.12.3 Dell'infondatezza dell'eccezione processuale sollevata con il secondo motivo in merito all'utilizzabilità dell'intercettazione della conversazione tra l'imputato e il NO già si è detto in precedenza, mentre per quanto riguarda la doglianza relativa all'identificazione del momento consumativo dei reati associativi contestati (contenuta sempre nel secondo motivo e che deve essere affrontata limitatamente all'imputazione di cui al capo B)) corretta appare la soluzione adottata dai giudici di merito di farlo coincidere con la data di emissione del decreto che dispone il giudizio in conformità con l'orientamento più recente di questa Corte - condiviso dal collegio - per cui la contestazione di un reato permanente limitata temporalmente con espressioni “fino a data odierna" o analoghe si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio (ex multis Sez. 5, n. 21294 del 1 aprile 2014, P.G. in proc. Alaimo e altro, Rv. 260227). Ed infatti, laddove si proceda con rito ordinario per reati per cui è prevista l'udienza preliminare (come nel caso di specie) la cristallizzazione dell'accusa avviene solo all'esito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, che determina l'esatto perimetro del fatto in riferimento al quale, anche nelle sue esatte coordinate temporali, l'imputato è chiamato a rispondere nel dibattimento.
5.12.4 Infondato al limite dell'inammissibilità è infine il terzo motivo. I rilievi del ricorrente sui reati concernenti gli stupefacenti contestati ai capi B) e B1) scontano infatti la prospettazione di una assertiva e soggettivamente orientata interpretazione di alcune risultanze processuali - tesa ad ottenere una loro rivalutazione nel merito - che invece la Corte territoriale ha motivatamente considerato nello svolgimento del ragionamento probatorio, prima fra tutte l'intercettazione del colloquio tra il RO e il NO, il cui significato anche ai fini dell'attribuzione all'imputato del ruolo apicale in seno al sodalizio contestatogli è stato invece ricostruito in maniera tutt'altro che illogica dai giudici dell'appello alla luce del complesso delle risultanze probatorie a suo carico. Analoghe considerazioni valgono per le dichiarazioni del Summa, mentre la loro contraddittorietà con quelle del AN è solo apoditticamente e genericamente affermata dal ricorrente. Per contro motivatamente dalle dichiarazioni del primo la Corte territoriale ha tratto un valido riscontro a quelle del secondo, anche in relazione al ruolo organizzativo ricoperto dall'imputato in seno al sodalizio. E analoghe considerazioni valgono per le dichiarazioni del AL e gli esiti dell'attività di intercettazione. Quanto al biglietto rinvenuto al momento dell'arresto del EL il ricorrente non ha saputo precisare in che modo la sua eventuale irrilevanza probatoria sia in grado di compromettere la tenuta argomentativa della sentenza pur in presenza di numerose e convergenti evidenze a suo carico in grado autonomamente di sostenere l'affermazione della sua responsabilità per i reati di cui si tratta.
6. Conclusivamente va precisato che con il disposto rinvio la Corte d'appello di Salerno deve ritenersi investita anche dell'eventuale riesame dei trattamenti sanzionatori applicati agli imputati per cui è stato disposto l'annullamento per tutti o solo alcuni dei reati loro contestati. Quanto infine alle richieste di applicazione dell'indulto avanzate da alcuni degli imputati deve ribadirsi che all'omessa pronunzia sul punto da parte del giudice di merito non può rimediare questa Corte dovendo a tal fine essere adito il giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 43262 del 22 ottobre 2009, Albano e altri, Rv. 245106).
P.Q.M.
仑 Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di PP GE per essere il reato di cui al capo 26) ascrittogli estinto per prescrizione;
nei confronti di AN MI limitatamente ai reati di cui ai capi I) ed M) in relazione alla detenzione di armi, nonché K) ed S), nei confronti di De LA AN, RA GE e EC NG limitatamente al reato di cui al capo J) in relazione alla detenzione di armi, nei confronti di RO AN limitatamente al reato di cui al capo G) in relazione alla detenzione di armi, nei confronti di RC AT limitatamente al reato di cui al capo F) in relazione alla detenzione di armi, nei confronti di RO AR per il reato di cui al capo I) in relazione alla detenzione di armi, nei confronti di AR EN/ : limitatamente ai reati in materia di armi di cui al procedimento n. 398/10/T, per essere tutti i suddetti reati estinti per intervenuta prescrizione. Annulla la predetta sentenza con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno nei confronti di QU AN, CO NI GI, AN MI, SS AN, De LA AN, RA GE, EC NG, TR PP, NO NC, RT CC, GO AN, TI AN, RO AN, RI AV, ANro AN, SA CO, SS MO, RC AT e RO AR con riferimento al reato di cui al capo A), nonché in riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 come contestata nei reati rispettivamente ascrittigli;
nei confronti di AR AT e AM AR limitatamente al reato di cui al capo b) del proc. n. 256/11/T; nei confronti di CO NI GI limitatamente ai reati di cui ai capi Z e A1); nei confronti di De LA AN, RA GE e EC NG limitatamente al reato di cui al capo J) in relazione al porto di armi;
nei confronti di NO NC limitatamente ai reati di cui ai capi O) e Q); nei confronti di VI AV limitatamente ai reati di cui ai capi 16), 17) e 18); nei confronti di RC AT limitatamente al reato di cui al capo F) in relazione al porto di armi;
nei confronti di AR ET per il reato di cui al capo B). Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati e rinvia anche per la eventuale rideterminazione delle pene in relazione ai reati residui loro rispettivamente ascritti. Rigetta i ricorsi di DI CC, NT CC e di Di NU OS che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/2/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Alfredo Maria Lombardi, Luca Pistorelli DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 28 MAG 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise arjoux