Sentenza 5 novembre 2013
Massime • 1
E inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2013, n. 9028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9028 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 05/11/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2447
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 12749/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI STEFANO N. IL 20/02/1938;
avverso la sentenza n. 1744/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 01/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore di fiducia dell'imputato Avv.Farina Vincenzo che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Brindisi, in data 23 aprile 2010, aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole di concorso nella ricettazione di particolare tenuità di parti di autovetture di provenienza furtiva (fatti commessi in Fasano in data 8 maggio 2008), condannandolo - ritenute le circostanze attenuanti generiche - alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - inosservanza degli artt. 603 e 192 c.p.p. per mancata assunzione di una prova decisiva, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata rinnovazione del dibattimento (lamenta che la Corte di appello non avrebbe in alcun modo motivato il diniego opposto alla richiesta di rinnovazione del dibattimento, ed avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità su episodi non contestati, avvenuti in data 1 e 4 aprile 2008, in relazione ai quali aveva eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni - ma il ricorso non specifica il motivo di tale deduzione - e che non erano stati richiamati dalla sentenza di primo grado);
2 - analoga doglianza viene formulata in ordine alla mancata acquisizione di una consulenza di parte;
3 - inosservanza dell'art. 178 c.p.p., lett. C), - art. 181 c.p.p., comma 4 - artt. 182, 191, 192 e 195 c.p.p., e art. 6 della
Convenzione EDU (lamentando che non sia stato messo a disposizione della difesa il DVD contenente fonti di prova valorizzate in danno del ricorrente, nonché l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste che avrebbe riferito de relato sul contenuto delle immagini registrate dallo stesso visionate);
3 (rectius, 4) - inosservanza degli artt. 191 e 192 c.p.p., art. 499 c.p.p., comma 3, art. 514 c.p.p., comma 2, artt. 181 e 509 c.p.p. -
art. 111 Cost. - art. 6 della Convenzione EDU, nonché omessa motivazione e manifesta illogicità della stessa (lamenta l'irritualità dell'intervenuta sospensione del dibattimento di primo grado per consentire al teste CI di esaminare gli atti a sua firma, in aiuto della memoria");
4 (rectius, 5) - inosservanza degli artt. 191, 192, 260, 354, 355, 431 e 511 c.p.p., nonché artt. 81 e 82 disp. att. c.p.p. (lamenta l'inutilizzabilità del verbale di sequestro del preteso corpo del reato, che asserisce essere stato acquisito in copia, la mancata documentazione del preteso assenso del detentore degli oggetti in sequestro, l'illegittimità dell'acquisizione, custodia e conservazione del preteso corpo del reato, l'inutilizzabilità del medesimo quale fonte di prova;
omessa e contraddittoria motivazione, avendo proposto appello deducendo mancanza di un verbale di sequestro ritualmente convalidato agli atti del dibattimento e mancanza della certezza che i reperti mostrati in aula fossero quelli oggetto della contestazione);
5 (rectius, 6) - erronea applicazione ed inosservanza dell'art. 192 c.p. e art. 648 c.p., comma 2, (lamenta l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione tenue);
1 (rectius, 7) - erronea applicazione degli artt. 712 e 62-bis c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento di un'ipotesi di incauto acquisto, del minimo edittale e della massima riduzione per le attenuanti generiche.
Ha concluso chiedendo la cassazione della sentenza impugnata.
3. All'odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, rigettato.
I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ SULLA MOTIVAZIONE. 1. È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
1.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cd. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
1.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilità (Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. 6, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.1.2. In proposito, può ritenersi ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della cd. "autosufficienza del ricorso", inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte Suprema.
Valorizzando dapprima la formulazione dell'art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5, (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione:
"(...) 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio"; la disposizione stabilisce attualmente, all'esito delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione "(...) 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"), ed attualmente la formulazione (introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006) dell'art. 366 c.p.p., comma 1, n. 6 (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità: "(...) 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"), si è osservato che il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (Cass. civ. Sez. 2, sentenza 2 dicembre 2005, n. 26234, CED Cass. n. 585217; Sez. lav., sentenza 17 agosto 2012, n. 14561, CED Cass. n. 623618). Tenuto conto dei princì pi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, questa Corte Suprema ha già ritenuto che "la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso" (Sez. 1, sentenza n. 16706 del 18 marzo - 22 aprile 2008, CED Cass. n. 240123; Sez. 1, sentenza n. 6112 del 22 gennaio - 12 febbraio 2009, CED Cass. n. 243225; Sez. 5, sentenza n. 11910 del 22 gennaio - 26 marzo 2010, CED Cass. n. 246552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze;
Sez. 6, sentenza n. 29263 dell' 8-26 luglio 2010, CED Cass. n. 248192, per la quale il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso;
Sez. 2, sentenza n. 25315 del 20 marzo - 27 giugno 2012, CED Cass. n. 253073, per la quale in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione).
In proposito, va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di ricorso per cassazione, va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della autosufficienza del ricorso, elaborata in sede civile;
ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede penale è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti del processo".
1.2. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074). Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559;
Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
1.3. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, CED Cass. n. 234622; Sez. 3, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass. n. 244623; Sez. 5, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, CED Cass. n. 238215; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del cd. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. Va, infine, evidenziato che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
1.4.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2, sentenze n. 3706 del 21. - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: "nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
LA NECESSARIA SPECIFICITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE.
2. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).
Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) (a norma del quale è onere del ricorrente
"enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
2.1. Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
2.1.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta).
2.1.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
2.1.3. Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso".
2.1.4. Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO.
3. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).
3.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. 3, sentenza n. 13926 del 1 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615). L'AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ "OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO".
4. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più
rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n.
239795).
In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio 2013, CED Cass. n. 254025) che "La previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato". IL RICORSO.
5. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso.
6. È necessario evidenziare - non emergendo con evidenza tale rilevante circostanza fattuale dalle pur numerose doglianze difensive, che l'imputato, all'atto del proprio arresto in flagranza, aveva reso ampia ammissione di responsabilità quanto alla materialità del fatto che gli veniva contestato, asserendo unicamente di non avere avuto consapevolezza della provenienza furtiva delle parti di autovettura rinvenute in sua pacifica ed ammessa disponibilità (cfr. motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado), che egli aveva affermato di avere acquistato dal coimputato HI al solo scopo di rivenderle "allo stesso prezzo senza guadagnarci nulla, ad un elettrauto di Carivigno". Il che appare di per sè immediatamente incongruo, non essendo concepibile, secondo il senso comune degli affari, lo svolgimento di una attività di intermediazione (tra l'altro, comportante l'onere di spostamenti sul territorio e le conseguenti spese) esercitata con l'intenzione di non ricavarci alcun guadagno, si potrebbe dire per spirito filantropico, e non essendo stato spiegato come mai l'imputato avesse ritenuto di non rivolgersi per l'acquisto ad un regolare concessionario.
6.1. - 6.2. Ciò premesso, il primo motivo ed il secondo motivo sono infondati.
Il vizio evocato di mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotto solo in relazione a specifici mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2, ed assume, peraltro, rilievo solo quando la presunta prova decisiva, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della motivazione.
D'altro canto, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 2), mentre negli altri casi può al più essere prospettato il vizio di motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606 (Sez. V, sentenza n. 34643 dell'8 maggio 2008, CED Cass. n. 240995). Nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello ha motivato l'affermazione di responsabilità con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, richiamando anche la sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, indicando compiutamente le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, e valorizzando (f. 3 ss.) essenzialmente le dichiarazioni rese dallo stesso imputato quanto alla presenza in loco ed alla disponibilità materiale della refurtiva, e le risultanze del verbale di arresto quanto alla permanenza dell'imputato all'interno dell'officina meccanica all'interno della quale era in corso lo "smontaggio" della autovetture rubate, per trarne anche le parti rinvenute in disponibilità dello stesso imputato (protrattasi per circa un'ora, tempo senz'altro sufficiente a rendersi conto di quello che stava avvenendo, e soprattutto della provenienza delle res che si accingeva ad acquistare).
Trattasi di elementi di per sè sufficienti al fine di legittimare la conclusiva affermazione di responsabilità dell'imputato, ai quali la Corte ha aggiunto al considerazione degli esiti dell'attività investigativa svolta nei giorni precedenti (che aveva documentato l'esistenza di continui contatti tra il RI ed i soggetti impegnati presso l'officina de qua nel traffico di autovetture e parti di autovetture di provenienza furtiva), che il ricorrente lamenta essere inutilizzabili a quanto sembra di capire per non avere costituito oggetto di specifica contestazione, ma che naturalmente non dovevano costituire oggetto di specifica contestazione per poter confluire tra le risultanze valutabili a sostegno del fatto contestato.
A fronte di tali ineccepibili argomentazioni, dalle quali emergono anche le ragioni (esplicitate a f. 3 della motivazione della sentenza impugnata) della ritenuta superfluità delle attività istruttorie oggetto di richiesta di rinnovazione del dibattimento di appello (la cui mancata ammissione costituisce oggetto di doglianza nell'ambito del primo e del secondo motivo di ricorso), il ricorrente ha reiterato più o meno pedissequamente doglianze già costituenti oggetto di appello e già disattese dalla Corte di appello, senza adeguatamente confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata.
6.3. Il terzo motivo è inammissibile perché proposto per violazioni di legge, in ipotesi verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, non dedotte con i motivi di appello, in violazione di quanto stabilito dall'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte. Invero, le relative doglianze non risultano formulate tra i motivi di appello, come si evince anche dal riepilogo degli stessi riportato nella sentenza impugnata (f. 2), che l'odierno ricorrente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte, ed in virtù dell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente nell'odierno ricorso, se ritenuto incompleto o comunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di legge come motivo di appello costituisce requisito che legittima la riproposizione della doglianza in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la dovuta specificità, deve dar conto.
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso proposto per violazioni di legge asseritamente verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, per soddisfare l'onere di specificità dei motivi imposto a pena di inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), deve contenere la specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, nel caso in cui lo stesso non dia conto della deduzione della predetta violazione di legge come motivo di appello;
il ricorso proposto per violazioni di legge verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, ma non dedotte con i motivi di appello, sarebbe, infatti, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte, inammissibile".
6.4. Il quarto motivo è generico, poiché deduce promiscuamente, attraverso il riferimento all'art. 191 c.p.p., una presunta inutilizzabilità per intervenuta acquisizione in violazione di divieti stabiliti dalla legge, ed, attraverso il riferimento all'art. 181 c.p.p., la sussistenza di una presunta nullità relativa;
richiamando, inoltre, disposizioni del tutto non attinenti alla prospettata fattispecie, come l'art. 499 c.p.p., comma 3 (poiché in concreto si lamenta l'irritualità della sospensione del dibattimento di primo grado per dar modo al teste CI di visionare gli atti a sua firma, non la formulazione di domande suggestive), l'art. 509 c.p.p. (che riguarda tutt'altro) e l'art. 514 c.p.p., comma 2 che anzi evidenzia di per sè, attraverso il rinvio all'art. 499 c.p.p., comma 5, la assolutamente manifesta infondatezza dell'assunto difensivo. Invero proprio l'art. 514 c.p.p., comma 2, la cui violazione è stata a sproposito invocata, stabilisce, nella sua ultima parte, che "L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi dei verbali o degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 499 c.p.p., comma 5; e l'art. 499 c.p.p., comma 5 stabilisce che "Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti". Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, con le modalità ordinatorie ritenute opportune dal Presidente del collegio, come con chiarezza evidenziato dalla Corte di appello (f. 3), che ha correttamente ritenuto del tutto legittima la concessione al teste di un tempo congruo per consultare gli atti a sua firma;
6.5. Il quinto motivo è generico e manifestamente infondato. Come adeguatamente spiegato dalla Corte di appello (f. 2 s.), le res oggetto della contestazione erano state tratte in sequestro in presenza della parte (che le aveva personalmente consegnate agli operanti - il che spiega perché non fu necessaria una preventiva attività di perquisizione -, avendone pacificamente ammesso la disponibilità), ed in udienza fu esibita copia del verbale in oggetto e fu documentata dal P.M., in difetto di documentate contestazioni, la ritualità della convalida.
Inoltre, ai fini dell'affermazione di responsabilità sono state valorizzate non le risultanze del predetto verbale, bensì le dichiarazioni rese in contraddittorio dall'agente operante DI, la cui attendibilità non è, tra l'altro, stata decisivamente e con la necessaria specificità, contestata dal ricorrente. Tutto ciò rende evidente non soltanto l'assoluta infondatezza delle tanto insistite quanto evanescenti doglianze difensive (meramente reiterative di quelle già costituenti motivo di appello puntualmente rigettato dalla Corte di appello), ma anche, in relazione ad esse, l'assenza di pregiudizi per il diritto di difesa.
6.6. Il sesto motivo è, a sua volta, generico (reiterando ancora una volta più o meno pedissequamente doglianze già costituenti motivo di appello già motivatamente rigettate dalla Corte di appello) e manifestamente infondato, per le ragioni già indicate nel 6.1. - 6.2. di queste Considerazioni in diritto, in virtù delle quali la Corte di appello è pervenuta all'affermazione di responsabilità, ritenendo motivatamente la sussistenza del necessario dolo di ricettazione.
6.6.1. Deve aggiungersi che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione all'art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c), per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274). Peraltro, la Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, in concreto riproponendo più o meno pedissequamente la analoga doglianza già proposta come motivo di appello, ha compiutamente indicato (f. 3 s.) le ragioni poste a fondamento della contestata affermazione di responsabilità.
A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, e senza documentare eventuali travisamenti nei modi che si è (in premessa) evidenziato essere di rito.
6.7. Anche il settimo motivo è, per le medesime ragioni, generico e manifestamente infondato.
La Corte di appello con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, in concreto riproponendo più o meno pedissequamente le analoghe doglianze già proposte come motivo di appello, ha compiutamente indicato (f. 4) le ragioni poste a fondamento della contestata qualificazione giuridica dei fatti accertati, osservando che "non può sorgere alcun dubbio sia in ordine alla consapevolezza da parte dell'appellante dell'attività posta in essere dallo HI e dai suoi correi, alla quale egli appare partecipasse attivamente, con continuità seppure non giornaliera, nonché della provenienza dei pezzi rinvenuti in suo possesso" e, per quanto riguarda il complessivo trattamento sanzionatorio (f. 5), che, avendo il primo Giudice riconosciuto la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648 c.p.p., comma 2, nonché delle circostanze attenuanti generiche, "applicate queste ultime nel massimo della riduzione consentita" (questo rilievo rende francamente improponibile la doglianza difensiva tendente ad ottenere la riduzione massima per le predette attenuanti: la pena base ritenuta congrua era stata già ridotta dal primo giudice in misura pari ad un terzo, di più non si può), "non si ritiene di dover contenere ulteriormente la pena irrogata riducendo nei minimi edittali la pena base alla stregua dell'allarmante contesto in cui il RI è risultato inserito, valutazione questa che giustifica lo scostamento dal minimo stabilità dal legislatore".
7. Il rigetto totale, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 5 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2014