Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2019, n. 17494
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Sentenza 18 dicembre 2019

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In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto.

Non sussiste nullità della perizia nel caso di mancata documentazione dei colloqui clinici avuti con il periziando, posto che nessun obbligo in tal senso è previsto dalla legge e che la garanzia di correttezza delle operazioni è fornita dalla possibilità per il consulente tecnico della parte di assistere alle stesse.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2019, n. 17494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17494
Data del deposito : 18 dicembre 2019

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