Sentenza 6 novembre 2015
Massime • 1
Per la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è necessaria l'esistenza di una struttura di tipo verticistico, ma è sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche "orizzontale", purché strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati-fine.
Commentario • 1
- 1. Narcotraffico organizzato: facta concludentia, ruoli stabili e telefoni dedicati bastano a provare il sodalizio (Cass. 16974/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2015, n. 9457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9457 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2015 |
Testo completo
9 45 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аск Composta da 2. 1940Renato Grillo - Presidente - Sent. n. sez., Mauro Mocci CC - 06/11/2015 R.G.N. 39798/2015 Gastone DRzza - Relatore Aldo Aceto - Giovanni Liberati ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1.AM OR, nato a [...] il [...] 2.EA AO, nato a [...] il [...];
3.ER ID, nato a [...] il [...];
4.VA AN, nato a [...] il [...];
5.LI MI nato a [...] il [...]; i.. 6. PO NT, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 13/07/2015 del Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi, per gli imputati, gli avv.ti Patrizio Spinelli, difensore di fiducia di AN VA, Giuseppe Lipera, difensore di fiducia di ID ER, NT Moriconi, difensore di fiducia di NT PO, OS NA, difensore di fiducia di OR AM, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 13/07/2015 il Tribunale di Roma ha respinto le istanze di riesame proposte - tra gli altri - dagli odierni ricorrenti avverso l'ordinanza del 18/06/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che, sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui agli artt. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (reato associativo non contestato, però, LLAM ed al ER), e dei relativi reati fine, nonché dei reati di detenzione, porto e ricettazione di due armi comuni da sparo (reati contestati LLAM, al ER ed al VA), aveva applicato nei loro confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere. I ricorrenti (ad eccezione, come detto, dell'AM e del ER) sono provvisoriamente accusati di aver costituito un'associazione per delinquere organizzata in modo "orizzontale", non verticistico, armata ed operante in Roma, zona Cinecittà, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al recupero dei relativi crediti e al reimpiego dei relativi profitti nell'acquisto di sostanza stupefacente e di armi di provenienza delittuosa. Si tratterebbe di un'associazione caratterizzata, come detto, da una struttura orizzontale, capace di eludere le indagini mediante il ricorso a schede telefoniche intestate a persona estranee, anche inesistenti, organizzata e consolidata da duraturi accordi finalizzati alla quotidiana cessione di droga per mezzo dei "pusher", dotata di un nascondiglio comune nel quale è detenuta la droga e di un deposito per le armi (il garage del PO). L'accusa (provvisoria) si alimenta, stando a quanto affermano i giudici del che fanno espressamente riferimento LLordinanza genetica delle riesame- - numerosissime conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate nei mesi da febbraio a maggio 2014 (nel corso delle quali i presunti sodali facevano ampio ricorso ad un linguaggio criptico, ma non solo: "eroina", "roba bona", "polvere d'angelo"), dei relativi servizi di osservazione, controllo e pedinamento effettuati a riscontro del contenuto della conversazioni e finalizzati a ricercarne la chiave di lettura, dei conseguenti e consistenti sequestri di sostanza stupefacente (cocaina, hashish, marijuana) e arresti in flagrante detenzione della stessa, delle dichiarazioni eteroaccusatorie del collaboratore di giustizia Giuseppe DO. Quanto LLAM ed al ER, accusati, insieme al VA, dei reati di detenzione, porto e ricettazione di due armi comuni da sparo, i relativi gravi indizi di colpevolezza sono stati tratti dalle conversazioni intercorse tra loro che avevano consentito alla polizia giudiziaria di rinvenire l'autoveicolo nel quale le due pistole erano nascoste. 2 2.Per l'annullamento dell'ordinanza propongono ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori, l'AM, il EA, il ER, il VA, lo LI e, personalmente, il PO NT.
3.OR AM propone unico, articolato motivo di impugnazione con il quale eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Il nucleo centrale dell'eccezione si muove intorno a tre considerazioni di fondo: a) l'utilizzo della motivazione "per relationem", certamente ammessa ma che si è tradotta, nel caso in esame, in una sostanziale mancanza di motivazione in ordine alle censure mosse nei confronti del provvedimento genetico;
b) la totale mancanza di indizi quantomeno in ordine alla consapevolezza della presenza delle armi nell'autovettura, niente affatto desumibile dalle poche conversazioni telefoniche acriticamente riportate nell'ordinanza impugnata, che non tengono conto del più ampio quadro in cui esse si inseriscono;
c) la totale mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e LLesclusiva idoneità della più grave fra esse a farvi fronte.
4.Anche ID ER propone unico motivo di ricorso con il quale eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 274, lett. a) e b), cod. proc. pen., e mancanza, difetto e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermata sussistenza delle esigenze cautelari. E' evidente, afferma, che il Tribunale del riesame ha confuso la sua posizione con quella degli altri ricorrenti, accusati del più grave reato di cui LLart. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, traendone argomento per ritenere la sua pericolosità. Questa operazione, conclude, è il frutto della totale trascuratezza dei temi difensivi proposti con l'istanza di riesame (integralmente trascritti). Il 27 ottobre 2015 il difensore ha depositato memoria con cui ha ulteriormente illustrato i motivi di doglianza insistendo nel loro accoglimento.
5.AO EA e MI LI articolano tre motivi di ricorso.
5.1.Con il primo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 273, cod. proc. pen. e 74, d.P.R. n. 309 del 1990. Deducono, al riguardo, la totale mancanza dei requisiti strutturali dell'associazione per delinquere, caratterizzata, nel caso in esame: a) dalla presenza di soli "capi-organizzatori", dalla conseguente mancanza di sodali dediti allo spaccio al minuto della sostanza e di una struttura organizzativa minima;
b) dalla mancanza di stabilità e permanenza nel tempo, posto che le indagini si sono protratte per soli tre mesi e i reati-fine loro specificamente ascritti sono 3 stati consumati in cinque giorni;
c) dalla inconciliabilità del ruolo esercitato dal VA AN, contemporaneamente capo di un'autonoma e concorrente organizzazione dedita anch'essa allo spaccio di sostanze stupefacenti. In sintesi, concludono, gli elementi individuati nell'ordinanza impugnata sono astrattamente compatibili con il concorso di persone nel reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti.
5.2.Con il secondo motivo eccepiscono, si sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 273 e 275, cod. proc. pen. e della legge 16 aprile 2015, n. 47. Lamentano, al riguardo, che il Tribunale ha adottato una motivazione generalizzata ed onnicomprensiva benché ad essi non sia stata contestata la : detenzione delle armi (circostanza, deducono, valorizzata a fini cautelari) 5.3.Con il terzo motivo, trasversale e comune ai primi due, eccepiscono il vizio di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alle questioni sollevate con il primo ed il secondo. Lamentano, in particolare, l'insufficienza e contraddittorietà delle risposte fornite dal Tribunale del riesame ai temi difensivi testé esposti in ordine alla sussistenza del reato associativo e delle esigenze cautelari.
6.AN VA eccepisce, con unico articolato motivo, la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. : Sulla premessa che il Tribunale del riesame ha fatto esclusivo ricorso alla tecnica della motivazione "per relationem", lamenta che in questo modo non è stata fornita risposta alle questioni poste circa: a) la oggettiva sussistenza della ipotizzata associazione per delinquere;
b) la propria partecipazione ad essa;
c) la sussistenza dei cd. reati-fine; d) la sussistenza delle esigenze cautelari. Quanto al primo aspetto (l'esistenza del sodalizio), il ricorrente denunzia la mancanza di una stabile struttura operativa preesistente LLattività degli associati, autonoma e indipendente, distinta dalla (ed insuscettibile di identificarsi con la) pura e semplice consumazione dei reati-fine. Mancano gli investimenti di capitale, il cd. "capitale di partenza", la divisione degli utili, una qualsiasi progettualità criminale, una qualsiasi strategia per far fronte a eventi imprevisti (fughe, arresti, omicidi, defezioni). Sotto il profilo soggettivo lamenta da un lato la non idoneità e l'insufficienza I degli elementi indicati dal Tribunale (una telefonata e due SMS, nemmeno commentati) a provare la sua partecipazione al sodalizio stesso (ammesso che se ne possa affermare l'esistenza), dLLaltro, la sua contraddittoria collocazione nell'ambito di una propria associazione in concorrenza con quella capeggiata dal 4 PO, incompatibile con qualsiasi ruolo disimpegnato nell'associazione per cui si procede, peraltro nemmeno indicato. Quanto ai reati-fine (che illustra uno ad uno), ne contesta la sussistenza alla luce degli elementi di prova utilizzati per l'adozione dell'ordinanza cautelare. Eccepisce, da ultimo, la totale mancanza di indicazione delle esigenze cautelari, concrete ed attuali, che lo riguardano specificamente avuto riguardo anche al lasso temporale (un anno e otto mesi) trascorso dai fatti.
7.NT PO propone due motivi di ricorso.
7.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inutilizzabilità, per violazione degli artt. 267 e 271, cod. proc. pen., delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e vizio di motivazione sul punto. Deduce, al riguardo, che le intercettazioni telefoniche ed ambientali sono state autorizzate in mancanza di indizi di reità compendiati, nelle relative richieste inoltrate dal PM al G.i.p., dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giuseppe DO che avevano ad oggetto, invece, fatti diversi per i quali egli era stato irrevocabilmente assolto dalla Corte di appello di Roma (come da memoria presentata ai Giudici del riesame e del tutto negletta).
7.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo. Lamenta, al riguardo, la totale mancanza di prove sul punto e la piena sovrapponibilità, semmai, delle condotte accertate con il mero concorso di persone nel reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti. Non v'è un'organizzazione gerarchica, una ripartizione di ruoli, un'operatività effettiva e distinta dai presunti sodali che si spinga, peraltro, oltre il brevissimo periodo di tempo considerato (14/02/2014 - 02/04/2014). CONSIDERATO IN DIRITTO 8.Sono parzialmente fondati i ricorsi dell'AM e del ER;
sono inammissibili tutti gli altri.
9.Occorre preliminarmente osservare che il Tribunale ha dichiaratamente limitato la propria valutazione critica del provvedimento oggetto di riesame alle sole questioni espressamente oggetto di censura, rimandando, nel resto, al contenuto dell'ordinanza genetica. E' una tecnica motivazionale che questa Corte ritiene lecita, quando non sia utilizzata per vanificare l'obbligo di (ri)esaminare i 5 presupposti di legittimità del provvedimento coercitivo (Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, dep. il 19/01/2004, Gatto, Rv. 2264889; Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111).
9.1. Nel caso di specie, come visto, il Tribunale di Roma ha indicato gli elementi in base ai quali ha ritenuto provata, a fini cautelari, l'esistenza dell'associazione per delinquere oggetto di provvisoria contestazione che non ha ritenuto incompatibile con una organizzazione di tipo "orizzontale" non verticistico. Tra i gravi indizi di colpevolezza, fermo restando quanto si dirà in ordine alla configurabilità astratta di un simile tipo di associazione e agli ulteriori elementi indicati a margine della posizione dei ricorrenti interessati, il Tribunale indica le dichiarazioni etero-accusatorie del collaboratore di giustizia Giuseppe DO, di cui dà conto in sede di esame della posizione del PO, dalle quali, però, tranne quest'ultimo, prescindono tutti gli altri ricorrenti. Tali dichiarazioni hanno fornito l'input investigativo dal quale si sono dipanate le successive indagini volte ad acquisire i relativi riscontri, individuati come anticipato - nei - contenuti delle conversazioni intercettate e nei conseguenti sequestri ed arresti (dei quali il Tribunale dà ulteriormente conto in sede di esame delle posizioni del VA e del PO). I ricorrenti interessati LLaccusa di aver organizzato l'associazione per delinquere, prescindono del tutto, nei loro ricorsi, dal contenuto di tali conversazioni ed, in particolare, dalla valorizzazione che ne ha fatto il Tribunale. Ci si riferisce, in particolare, a quelle intercorse tra il VA e SA Matteo e che avevano preceduto (per non dire "provocato") l'arresto di quest'ultimo, trovato nell'occasione anche in possesso di un foglio manoscritto contenente "nomi e cifre" (oltre a 823 grammi di hashish e 3,7 grammi di cocaina); alle conversazioni intercorse tra il PO e il EA LLinterno dell'autovettura del primo (relative ai consistenti debiti per droga accumulati, per decine di migliaia di euro, da un tale "Giorgio"), a quelle intercorse con tal TO DR, successivamente arrestato perché colto nella detenzione di 21 grammi di cocaina cedutigli proprio dal PO;
alle conversazioni intercorse tra il EA, il PO e tal AR nelle quali si fa riferimento alla disponibilità di un luogo comune per la detenzione dello stupefacente;
a quelle intercorse tra il EA, lo LI ed il citato AR dalle quali risulta il premio riconosciuto allo LI per aver "presentato al gruppo" un nuovo cliente (tal IO DO, definito come "pusher"). A tali conversazioni si aggiungono quelle intercorse tra il VA e l'AM e tra il VA ed il RO, che avevano consentito il ritrovamento delle armi nell'autovettura formalmente noleggiata dal ER e le dichiarazioni del DO circa la disponibilità di armi da parte del PO. I ricorrenti prescindono altresì, dalla esplicita indicazione dei ruoli loro "assegnati" sia dLLordinanza cautelare che da quella impugnata (in quest'ultima 6 카 si legge anzi che il VA non aveva nemmeno, in sede di riesame, il ruolo associativo assegnatogli dal G.i.p., affermazione non contrastata in sede di odierno ricorso) e quando lo fanno utilizzano inammissibilmente dati di fatto estranei al testo del provvedimento impugnato, genericamente denunziando l'assenza di elementi idonei a giustificare tale asserzione. Appare conclusivamente chiara la logica del provvedimento impugnato che cuce attorno alle dichiarazioni accusatorie del DO (che richiama per le parti significative) i riscontri acquisiti secondo le modalità e i termini sopra descritti. Non sono quindi giustificate le censure di mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato;
censure che, oltretutto, nel far formalmente leva sulla motivazione "per relationem", in gran parte fanno inammissibilmente riferimento a elementi investigativi (e dunque a dati di fatto) estranei al testo del provvedimento impugnato. E così, in particolare: - AN VA propone un proprio modello di associazione per delinquere che utilizza come metro di paragone per saggiare la contraddittorietà (con esso e non con il testo) del diverso approdo cui sono giunti i Giudici del riesame;
AO EA e MI LI fanno riferimento a "risultanze investigative [che] non hanno consentito l'individuazione di spacciatori al dettalgio" e ad altre in base alle quali il VA sarebbe a capo di una propria autonoma associazione (come se ciò costituisse motivo astrattamente ostativo alla contemporanea partecipazione ad altra associazione), nonché ad "elementi individuati nell'ordinanza impugnata [che] appaiono astrattamente compatibili anche con la fattispecie di concorso di persone nel reato"; -- NT PO riporta brani di interrogatori resi al PM dal collaboratore e li pone in correlazione con la eccepita inesistenza degli indizi di reità sufficienti a giustificare il ricorso alle intercettazioni telefoniche e ambientali. Nessuno di essi, dunque, indica, a supporto dell'eccezione del vizio di motivazione, quali specifiche censure fossero state sollevate nei confronti dell'ordinanza genetica non esaminate attraverso l'elusiva tecnica della motivazione "per relationem".
9.2. Quanto alla sussistenza dell'associazione per delinquere di cui LLart. 74, d.P.R. n 309 del 1990, ed alla differenza rispetto al concorso di persone nel reato (tema che secondo i ricorrenti sarebbe stato eluso dal Tribunale del riesame), premesso che, come correttamente ricordato dal Tribunale, non costituisce requisito dell'associazione per delinquere la struttura gerarchica (Corte cost., n. 231 del 22/07/2011; Cass. Sez. 1, n. 17027 del 25/03/2003, Faci, Rv. 224808; Sez. 6, n. 25698 del 15/06/2011, Brusaferri, Rv. 250515), e che l'aggravante dell'essere l'associazione armata prescinde dalla concreta 7 disponibilità delle armi da parte di ciascun associato, il Collegio rileva che, diversamente da quanto eccepito, l'ordinanza impugnata:
9.2.1. individua gli elementi di fatto dai quali trae il non manifestamente illogico convincimento circa l'esistenza di un minimo sostrato organizzativo strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati-fine (la disponibilità di schede intestate a persone diverse dagli utilizzatori, se non inesistenti, e di un deposito comune della droga, oltre che di armi);
9.2.2.fa riferimento a fatti (la presentazione del nuovo cliente al gruppo, con conseguente riconoscimento del premio al socio che l'ha procurato, i consistenti debiti per droga maturati dai clienti, il rinvenimento di fogli contenenti nomi e cifre in occasione dell'arresto del SA) dai quali non è manifestamente illogico trarre il convincimento della stabilità e permanenza del vincolo associativo, e ciò a prescindere dalla breve durata temporale delle indagini (due mesi);
9.2.3.indica le modalità con cui i profitti venivano reinvestiti (il procacciamento di altra droga e l'acquisto di armi);
9.2.4.descrive i ruoli di ciascun associato. Occorre peraltro considerare che, come osservato da questa Corte (e la questione ha rilevanza - come si vedrà sotto il diverso profilo delle esigenze cautelari), la fattispecie associativa di cui LLart. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 è qualificata unicamente dai reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche, per esempio, del reato di cui LLart. 416-bis, cod. pen. (Sez. 4, n. 26570 del 11/06/2015, Flora, Rv. 263871; Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670) Sono, conclusivamente, infondate le censure che riguardano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui LLart. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. 9.3.Solamente il AL eccepisce, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati-fine. Rileva tuttavia, la Corte che le censure si fondano sul confronto diretto con dati estranei al testo del provvedimento impugnato, prescindendo da quanto affermano i Giudici del riesame circa la consapevolezza del VA in ordine alla presenza delle armi nell'auto noleggiata dal ER, al sistematico ricorso a schede telefoniche intestate a terze persone e al contestuale utilizzo di un linguaggio criptico e cifrato per dissimulare il reale contenuto delle conversazioni intercorse con il SA, il ER ed il Galoni, e le circostanze che avevano permesso l'arresto del SA (e ciò a prescindere dal fatto che i Giudici del 8 riesame affermino che le censure del ricorrente si erano concentrate solo su questo specifico episodio). 10.Quanto ai reati ascritti LLAM (la detenzione e il porto delle armi provento di furto detenute nell'autovettura noleggiata da ER ID), il Tribunale del riesame valorizza la riconducibilità del possesso dell'auto anche al ricorrente quale fatto gravemente indiziante della sua corresponsabilità. Tale circostanza, unita al fatto che l'autovettura era stata formalmente noleggiata dal ER e alla conversazione telefonica intercorsa con il VA dopo che l'auto stessa era stata prelevata dalla polizia giudiziaria (telefonata negata dLLAM) ha indotto i Giudici del riesame a condividere la decisione assunta dal G.i.p. sul punto. 10.1.Gli argomenti difensivi che oppone il ricorrente sono in parte del tutto infondati (non potendosi qualificare la motivazione assunta dal Tribunale come una motivazione "per relationem"), in parte fondati sull'inammissibile richiamo alle fonti di prova al fine di sollecitarne l'esame diretto da parte di questa Corte. 10.2.Quel che rileva, in questa sede, è che il ragionamento utilizzato dai Giudici del riesame per trarre da un fatto noto (il possesso dell'auto) la conseguente attribuzione della responsabilità per il reato provvisoriamente ascritto LLAM, non è manifestamente illogico. In questo contesto, oltretutto, la decisione del ricorrente di cambiare ristorante presso il quale normalmente si recava a pranzo con il VA, presa nel corso della conversazione telefonica con cui quest'ultimo aveva appena comunicato LLamico che gli avevano rubato la macchina, non appare una congettura, soprattutto se si considera che tale contatto telefonico era stato negato dLLAM. La lettura che questi ne propone costituisce pertanto solo un'inammissibile tentativo di fornirne un'interpretazione alternativa. 11.Con riferimento alle misure custodiali applicate ai ricorrenti gravemente indiziati del reato di cui LLart. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, premette la Corte che, anche a seguito delle modifiche introdotte con legge 16 aprile 2015, n. 47, rimasta immutata la presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere già prevista dLLart. 275, comma 3, cod. proc. pen., come interpolato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011. 11.1.Non hanno dunque pregio le eccezioni volte a superare il dato 1 normativo mediante il puro e semplice richiamo alla mancanza di concretezza e attualità del pericolo (che il legislatore presume) o alla onnicomprensività della valutazione, in totale assenza di deduzioni sulla mancanza di operatività della associazione (o del vincolo associativo) al momento dell'adozione dell'ordinanza. 9 Del resto, la cessazione dell'attività di indagine non equivale automaticamente alla cessazione dell'attività illecita oggetto di accertamento. La cessazione delle indagini preliminari, legate a logiche procedurali del tutto avulse dal fenomeno illecito monitorato, può derivare dalla scelta del PM allorquando ritenga di aver acquisito elementi sufficienti a dimostrare l'assunto accusatorio. Quel che conta è che dalle prove assunte possa trarsi il ragionevole convincimento della persistenza dell'associazione per delinquere, tema che nessuno ha contestato, non sottoposto LLattenzione dei Giudici del riesame e nemmeno utilizzato negli odierni ricorsi. 11.2.E' un dato di fatto che il Tribunale afferma perentoriamente l'inesistenza di elementi di segno contrario alla presunzione relativa di pericolosità e adeguatezza della custodia cautelare in carcere e che contro i presupposti fattuali di questa affermazione nessuno dei ricorrenti prende una specifica posizione. 12.Sono invece fondati i ricorsi dell'AM e del ER. 12.1.La valutazione delle esigenze cautelari relative al primo è totalmente mancante. Sicché si concretizza il vizio di omessa motivazione eccepito dLLAM. 12.2.II ER, che come l'AM non risponde del reato associativo, lamenta esclusivamente l'insufficiente motivazione del Tribunale in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari. Il rilievo è fondato. La posizione del ER è stata indiscutibilmente valutata insieme con quella degli associati senza alcuna specifica ed autonoma valutazione né della peculiarità della sua posizione, né degli articolati motivi di riesame integralmente trascritti nel ricorso. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata nei confronti dell'AM e del ER, limitatamente alle esigenze cautelari, con rigetto, nel resto, del ricorso dell'AM. Gli altri ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00, ciascuno. 10
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata nei confronti di AM OR e ER ID, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione. Rigetta nel resto il ricorso dell'AM. Dichiara inammissibili i ricorsi di VA AN, EA AO, LI MI e PO NT, che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento, ciascuno, della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/11/2015 Il Consigliere estensore IlPresidente Renato GrilloCangite Aldo Aceto Aldo Acela DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 MAR 2016 IL CANCHOLIERE Luana Jarani 11