Sentenza 3 aprile 2017
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2017, n. 31650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31650 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2017 |
Testo completo
31650-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Sent. n. 1005/17 DOMENICO GALLO UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - P.U. 3.4.2017 - Rel. Consigliere - R.G.N. 48882/2016 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI SANDRA RECCHIONE Consigliere - VI PAZIENZA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL SE nato a Giugliano in [...] il [...], AI AR nato a [...] il [...], LL VI nato a Giugliano in [...] il [...] avverso la sentenza n. 1592/2016 della Corte d'Appello di Napoli del 17.2.2016 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nella pubblica udienza del 3.4.2017 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 17 febbraio 2016 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 5 marzo 2015 dal GUP del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena, inflitta agli appellanti, e confermato nel resto la pronuncia impugnata, con cui gli imputati sono stati ritenuti colpevoli in ordine a più episodi di estorsione ai danni di UN ON. Avverso la sentenza d'appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il difensore di AI AR ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, essendo state negate le attenuanti generiche sull'erroneo presupposto dell'ammissione degli addebiti operata dall'imputato solo dinanzi alla Corte d'appello e non, invece, come realmente accaduto, all'udienza del giudice monocratico, svolta il 20 febbraio 2015. Il difensore di EL SE ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte territoriale escluso la contestata recidiva reiterata nei confronti dell'imputato. Secondo il ricorrente, alla luce degli interventi sul tema della Corte costituzionale, la recidiva è stata erroneamente applicata sulla base di precedenti risalenti agli anni '80 e relativi a reati che non presenterebbero alcun nesso eziologico con quello per cui si procede. Il difensore di LL VI ha dedotto: 1) erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 56 e 629 c.p.: l'imputato dovrebbe rispondere solo di tentata estorsione, avendo partecipato unicamente all'incontro avvenuto nel novembre 2013, in cui la persona offesa aveva rifiutato la richiesta di corresponsione della somma, determinandosi a pagare solo successivamente e a seguito degli ulteriori e distinti incontri degli altri coimputati;
2) assenza di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso ogni apprezzamento sugli elementi indicati dalla difesa. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IO MI merita accoglimento mentre quelli presentati dagli altri due ricorrenti sono inammissibili.
1.1 Partendo dal ricorso di IO MI, devesi osservare che la Corte territoriale, investita della specifica doglianza, ha denegato le invocate attenuanti generiche, ritenendo che non emergesse dagli atti del giudizio di primo grado alcuna dichiarazione confessoria dell'imputato e valutando, pertanto, come tardiva l'ammissione degli addebiti, reiterata dall'imputato all'udienza del 17 febbraio 2016, svolta in appello. Tale motivazione risulta manifestamente illogica, in quanto disancorata dalle emergenze processuali, da cui risulta, di contro, che l'imputato aveva ammesso gli addebiti sin dall'udienza del 20 febbraio 2015, svolta dinanzi al giudice dell'abbreviato. Si impone, dunque, una nuova valutazione sul punto, che esula dal sindacato di legittimità e che sarà operata da altra sezione della Corte d'appello di Napoli, con annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
1.2 E' inammissibile perché presentato per motivo non consentito il ricorso proposto da RE PE. La doglianza sollevata, relativa alla recidiva reiterata, deve ritenersi tardiva. Dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata (f. 2 e 3), emerge che la recidiva non aveva costituito motivo di appello. Posto che il ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), e posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferirsi che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. V, n. 48703 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438).
1.3 E' inammissibile, perché presentato per motivi aspecifici, il ricorso proposto da LL OR. Questi, infatti, reitera le medesime doglianze già sollevate dinanzi alla Corte di merito e disattese con argomentazioni corrette, logiche e non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in sede di legittimità. La Corte territoriale, difatti, ha ritenuto che "l'intervento del LL - limitato sì alla fase iniziale del novembre 2013 - non può essere scisso dall'intero contesto, ma fa parte dell'unica vicenda estorsiva, anche se il suo ruolo si esaurisce alla fase appunto iniziale della richiesta alla persona offesa della maggior somma. Non può dunque qualificarsi la sua condotta ai sensi dell'ipotesi tentata di un'autonoma fattispecie estorsiva, bensì come partecipazione, anche se limitata nel tempo, alla fase iniziale dell'unica fattispecie di estorsione, che è consumata al momento della riscossione del rateo di euro 2000,00 nell'aprile del 2014". A fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dal giudice di merito, il ricorrente ha chiesto sostanzialmente una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione;
richiesta questa inammissibile perché tale modo di procedere trasformerebbe la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. Anche il diniego delle attenuanti generiche non presta il fianco alle censure sollevate. Nel ritenere infatti che non vi fossero "profili di meritevolezza che giustifichino la concessione delle attenuanti" richieste, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.
2. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da RE PE e LL OR comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna degli anzidetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro millecinquecento ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Annulla sentenza impugnata nei confronti di IO MI limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibili i ricorsi di RE PE e LL OR che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro millecinquecento ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 3 aprile 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenicomenico Gallo Giuseppina A. R. Pacilli .R. B DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 28 GIU. 2017 IL Il Cancelliete E R P Funzionario Giudiziario U S Angelo Maria CANGEMY * O * N S при