Corte Cost., sentenza 23/12/2025, n. 196
CCOST
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. in materia di tutela della concorrenza

    La Corte ha ritenuto che la previsione del carattere continuativo ed esclusivo dell'attività lavorativa del direttore tecnico incida sulla competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, limitando la libera iniziativa economica individuale e la competizione tra operatori economici.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha affermato che l'individuazione delle figure professionali è riservata allo Stato, mentre alle Regioni è precluso istituire nuove figure professionali, potendo disciplinare solo aspetti specifici di professioni già istituite dallo Stato.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    Le disposizioni regionali che disciplinano le figure professionali istituite illegittimamente dalla Regione Toscana sono dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione della competenza statale in materia di professioni.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. in materia di concorrenza

    La Corte ha ritenuto la questione non fondata, poiché la disposizione regionale attua conforme l'art. 14, comma 5, della legge statale n. 394/1991, valorizzando le aree protette attraverso la figura della guida legata a una specifica area naturale.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale per aver riprodotto la definizione della figura professionale del maestro di sci, operazione non necessaria e che duplica la fonte normativa, violando la competenza statale sull'individuazione delle professioni.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha ritenuto fondata la questione, poiché la suddivisione dell'albo in sezioni per specialità attribuisce una posizione qualificata alle stesse, determinando una diversificazione non consentita della figura professionale del maestro di sci, in violazione della competenza statale.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in quanto costruita sull'illegittima previsione delle singole specialità per i maestri di sci.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in quanto costruita sull'illegittima previsione delle singole specialità per i maestri di sci.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in quanto costruita sull'illegittima previsione delle singole specialità per i maestri di sci.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale per aver indicato specifici requisiti di iscrizione all'albo dei maestri di sci, invadendo la competenza statale nella definizione dei requisiti e titoli professionali.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale in quanto fa riferimento a requisiti di iscrizione illegittimamente previsti dalla legge regionale.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione per aver attribuito alla Federazione italiana sport invernali la competenza sul riconoscimento dei titoli professionali dei maestri di sci non europei, violando la competenza statale.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione per aver attribuito alla Federazione italiana sport invernali la competenza sul rilascio del nulla osta, violando la competenza statale.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento penale

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale per aver qualificato penalmente un fatto, materia riservata alla legislazione statale esclusiva.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale per contrasto con l'art. 13 della legge n. 81/1991, che attribuisce al Collegio regionale dei maestri di sci le funzioni di vigilanza e applicazione delle sanzioni disciplinari.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale per aver riprodotto i contenuti della legge statale sull'attività della guida alpina, violando la competenza statale sull'individuazione delle professioni.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale per aver definito l'esercizio stabile della professione di guida alpina in modo difforme e più restrittivo rispetto alla legge statale, invadendo la competenza statale sui requisiti professionali.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale per aver indicato requisiti di iscrizione all'albo delle guide alpine non coincidenti con quelli statali, invadendo la competenza statale.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale in quanto fa riferimento a requisiti di iscrizione illegittimamente previsti dalla legge regionale.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione per aver attribuito al Collegio nazionale delle guide alpine la competenza sul riconoscimento dei titoli professionali delle guide alpine non europee, violando la competenza statale.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale per contrasto con l'art. 14, comma 2, della legge n. 6/1989, che attribuisce al Collegio regionale delle guide alpine le funzioni di vigilanza e inibitoria sull'esercizio della professione.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per carenza di motivazione adeguata e puntuale da parte del ricorrente.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento penale

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per mancata corrispondenza tra la delibera di autorizzazione all'impugnazione e il ricorso, non essendo la disposizione impugnata indicata nella delibera.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per mancata indicazione del parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni per carenza di motivazione adeguata e puntuale da parte del ricorrente.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento penale

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per mancata corrispondenza tra la delibera di autorizzazione all'impugnazione e il ricorso, non essendo chiari i parametri e i motivi dell'impugnazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la disposizione regionale debba essere interpretata nel senso che la Giunta regionale può determinare la durata dei corsi nel rispetto del limite minimo previsto dalla legge statale, e che l'individuazione delle materie debba avvenire nel rispetto dei principi fondamentali statali.

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 23/12/2025, n. 196
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 196
Data del deposito : 23 dicembre 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo