((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
19 aprile 1942
20 settembre 1975
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
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- 1. Cassazione civile n. 2420/1972https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) La causa del negozio si manifesta nel momento stesso del nascere di questo, ricollegandosi essa allo scambio delle obbligazioni; con la conseguenza che, se la causa è illecita perché contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.), la illiceità, in quanto connaturata al negozio sin dal suo sorgere, ne determina immediatamente la nullità (art. 118, secondo comma, c.c.). Da qui la conseguenza che l'eventuale accertamento della illiceità della causa perché contraria al buon costume esclude non solo la possibilità di pretendere l'esecuzione del contratto, ma anche di chiedere la rimozione di quanto, in offesa al buon costume, si fosse fatto per eseguirlo, in particolare la ripetizione di quanto eventualmente già corrisposto (art. 2035 c.c.).
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Monza, sentenza 19/10/2022, n. 412Provvedimento: […] Si ritiene che tale problematica possa essere superata, considerato che i lavoratori sono sempre gli stessi ( per quanto riassunti da diversa società a seguito dell'accertamento della interposizione fittizia) e applicando per pagina 2 di 3 analogia il principio espresso dalla Cassazione con riferimento all'art. 118Leggi di più...
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