Articolo 106 del Codice penale
Articolo 98Articolo 99
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1 luglio 1931
Art. 106.

(Effetti dell'estinzione del reato o della pena)

Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato, si tien conto altresi' delle condanne per le quali e' intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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