Versione
1 gennaio 1948
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7 gennaio 2000
7 gennaio 2000
Art. 126. ((Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresi' essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto e' adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio)) .
Il Consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio)) .
Commentari • 180
- 1. Art. 126 della Costituzione italiana: commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 20 giugno 2024 · 66.39442
L'art. 126 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica può disporre lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta qualora abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. […]
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Giurisprudenza • 94
- 1. Corte Cost., sentenza 23/12/2025, n. 196Provvedimento: […] 2.5.1.– Sull'impugnazione degli artt. 126 e 127, la resistente spende, nella sostanza, i propri argomenti difensivi solo in relazione alla specifica impugnazione del comma 3 del citato art. 126. […] la questione relativa alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) , Cost, è fondata. […] 8) dichiara , in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, comma 4, limitatamente alle parole «, […]Leggi di più...
- art. 348 codice penale·
- sanzioni amministrative·
- direttiva 2006/123/CE·
- cedevolezza invertita·
- art. 117, comma secondo, lettera e) Cost.·
- art. 49 TFUE·
- professioni·
- potestà legislativa regionale·
- tutela della concorrenza·
- art. 117, terzo comma, Cost.·
- art. 117 Cost.·
- legittimità costituzionale·
- art. 56 TFUE·
- direttiva 2005/36/CE