Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 gennaio 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 dicembre 2025 |
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Versioni del testo
- Art. 1. Oggetto della legge 1. La presente legge stabilisce i princi'pi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' articolo 1, comma 1:
La legge n. 217/1983 reca: "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica". - Art. 2. Oggetto della professione di guida alpina 1. E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta' e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, e' riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.
3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove e' consentita l'attivita' dei maestri di sci. - Art. 3. Gradi della professione 1. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida puo' esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182)) .