Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 gennaio 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 dicembre 2025 |
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Giurisprudenza • 201
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- 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/05/2026, n. 3840Provvedimento: Pubblicato il 15/05/2026 N. 03840/2026REG.PROV.COLL. N. 07552/2025 REG.RIC. N. 07678/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7552 del 2025, proposto da Assoguide, in persona del legale rappresentante pro tempore , ER DR, NI AL, MA OR, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Adami e Barbara Ferretti, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Pietro Adami in Roma, corso d'Italia, 97; contro Regione LO, in persona del legale rappresentante pro tempore , …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/02/2025, n. 211Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 975 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA (avv. Gennaro Tufano) Parte_1 appellante E (avv.ti Roberto Annovazzi, Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, CP_1 Giacinto Greco) appellato Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Cancellazione delle giornate lavorative …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2025, n. 6385Provvedimento: Oscuramento disposto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: dott. Franco DE STEFANO dott. Pasquale GIANNITI dott. Augusto TATANGELO dott. Stefano Giaime GUIZZI dott. Raffaele ROSSI ha pronunciato la seguente SENTENZA Numero registro generale 232/2024 Numero sezionale 607/2025 Numero di raccolta generale 6385/2025 Data pubblicazione 10/03/2025 Oggetto: RESPONSABILITÀ CIVILE Presidente Consigliere Consigliere relatore Consigliere Consigliere Rep. sul ricorso iscritto al numero 232 del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da AL GI (C.F.: [...]) …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Oggetto della legge 1. La presente legge stabilisce i princi'pi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' articolo 1, comma 1:
La legge n. 217/1983 reca: "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica". - Art. 2. Oggetto della professione di guida alpina 1. E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta' e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, e' riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.
3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove e' consentita l'attivita' dei maestri di sci. - Art. 3. Gradi della professione 1. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida puo' esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182)) .