Versione
19 aprile 1942
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30 marzo 2001
30 marzo 2001
Art. 104.
(Effetti dell'opposizione).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))
Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.
(Effetti dell'opposizione).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))
Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.
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- 1. Il matrimonio nel diritto civile italianoVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 11 ottobre 2024 · 40.94212
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Giurisprudenza • +500
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- impugnazione delibere·
- cosa giudicata·
- delibere assembleari·
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- art. 1137 c.c.·
- oneri condominiali·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 615 c.p.c.·
- compensazione·
- art. 645 c.p.c.