Articolo 98 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 97Articolo 99
Versione
6 maggio 1952
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Versione
15 febbraio 1977
Art. 98.
(( (Categorie e ambito territoriale delle corporazioni). )) ((Le corporazioni dei piloti, istituite a norma dell'art. 86 del codice, si distinguono in due categorie.
Il Ministro per la marina mercantile provvede alla loro classificazione ed al relativo aggiornamento, tenuto conto del movimento medio delle navi a propulsione meccanica e delle difficolta' del pilotaggio nel luogo dove presta servizio la corporazione.
Per comprovate esigenze di carattere funzionale la circoscrizione territoriale di una corporazione puo' essere estesa a piu' porti o approdi. Se in questi operano gia' altre corporazioni, l'estensione ha effetto dal momento della loro soppressione o fusione, a norma dell'art. 86 del codice.
Il provvedimento di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione a piu' porti o approdi e' adottato dal Ministro per la marina mercantile, su proposta del direttore marittimo competente, sentite le associazioni sindacali interessate.
Nel caso di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione, di cui al comma precedente, il comandante del porto ove ha sede la corporazione esercita la vigilanza sulla sua organizzazione, amministrazione e contabilita', unitamente alla potesta' disciplinare circa l'espletamento del servizio di pilotaggio nell'ambito della propria giurisdizione. Il comandante del porto, non sede della corporazione, ma al quale si estende l'esercizio del pilotaggio da parte della stessa, espleta i poteri di vigilanza e disciplinari unicamente in ordine all'effettiva prestazione del servizio di pilotaggio nella propria zona di giurisdizione))
Entrata in vigore il 15 febbraio 1977
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