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31 marzo 1991
31 marzo 1991
Art. 13. Collegi regionali dei maestri di sci 1. In ogni regione e' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della regione, nonche' i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita'.
2. Sono organi del collegio:
a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalita' previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'assemblea del collegio:
a) eleggere il consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15;
d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
e) pronunziarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorita' regionali; il consiglio direttivo svolge altresi' ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.
5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonche' l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente autorita' regionale.
2. Sono organi del collegio:
a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalita' previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'assemblea del collegio:
a) eleggere il consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15;
d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
e) pronunziarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorita' regionali; il consiglio direttivo svolge altresi' ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.
5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonche' l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente autorita' regionale.
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 3.2849064
[…] comma 2, della legge n. 689 del 1981, il quale impone la prevalenza della legge penale statale rispetto alla disciplina regionale. 2.4.8.- Quanto all'impugnazione dell'art. 124, perché violerebbe l'art. 13 della legge n. 81 del 1991, la difesa regionale rileva che tra le due disposizioni normative non sussisterebbe «in alcun modo una relazione di antinomia, di talché è ben possibile che - senza che ciò determini l'illegittimità costituzionale della disposizione prodotta dal legislatore regionale» - tanto il Collegio regionale dei maestri di sci (come prevede il citato art. 13), […]
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Giurisprudenza • 18
- 1. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 104Provvedimento: […] l'interesse sotteso all'iniziativa giudiziaria è quello di assicurare la massima partecipazione democratica degli aventi diritto al voto di tutti i maestri di sci ancorché non in attività nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 13 della legge n. 81/1991 al fine di non vedere alterato l'esito della consultazione in conseguenza della limitazione dell'elettorato attivo o passivo determinata dagli atti impugnati. […] Il gravame è affidato alla denuncia di un'unica doglianza con cui si deduce “ VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 8 MARZO 1991 N. 81 RECANTE LEGGE QUADRO SULLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E COMUNQUE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE DI CUI AGLI ARTICOLI 3, […]Leggi di più...
- diritto amministrativo·
- principio di massima partecipazione democratica·
- sospensione cautelare·
- violazione di principi costituzionali·
- annullamento di atti amministrativi·
- vigilanza regionale sui regolamenti collegiali·
- principio di ragionevolezza·
- competenza legislativa concorrente·
- convocazione assemblea elettiva·
- art. 97 Cost.·
- diritto di autotutela·
- impugnazione di deliberazioni consiliari·
- elettorato attivo e passivo·
- regolamento di collegio professionale·
- art. 13 Legge 81/1991