Articolo 13 della Legge 8 marzo 1991, n. 81
Articolo 12Articolo 14
Versione
31 marzo 1991
Art. 13. Collegi regionali dei maestri di sci 1. In ogni regione e' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della regione, nonche' i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita'.
2. Sono organi del collegio:
a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalita' previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'assemblea del collegio:
a) eleggere il consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15;
d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
e) pronunziarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorita' regionali; il consiglio direttivo svolge altresi' ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.
5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonche' l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente autorita' regionale.
Entrata in vigore il 31 marzo 1991
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