Art. 5. Trasferimento 1. Le condizioni per il trasferimento da un albo professionale regionale all'altro, nonche' per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento piu' gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.
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31 marzo 1991
31 marzo 1991
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 23/12/2025, n. 196Provvedimento: […] Lamenta, poi, che, così operando, il legislatore toscano ostacolerebbe, in contrasto con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 81 del 1991, anche il trasferimento dei maestri di sci da un albo regionale all'altro.Leggi di più...
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