Articolo 5 della Legge 8 marzo 1991, n. 81
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 marzo 1991
Art. 5. Trasferimento 1. Le condizioni per il trasferimento da un albo professionale regionale all'altro, nonche' per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento piu' gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.
Entrata in vigore il 31 marzo 1991
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