Versione
1 maggio 2004
1 maggio 2004
>
Versione
24 aprile 2008
24 aprile 2008
>
Versione
26 gennaio 2016
26 gennaio 2016
>
Versione
10 ottobre 2023
10 ottobre 2023
Articolo 76 Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea 1. L'autorita' centrale prevista ((dall'articolo 4 della direttiva UE)) e', per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonche' della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorita' competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata da ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75, purche' tali operazioni vengano effettuate ((entro sei mesi)) dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonche' ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualita' dei soggetti e della natura del bene, il Ministero puo' proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
(( 2-bis. L'autorita' centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali. ))
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorita' competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata da ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75, purche' tali operazioni vengano effettuate ((entro sei mesi)) dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonche' ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualita' dei soggetti e della natura del bene, il Ministero puo' proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
(( 2-bis. L'autorita' centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali. ))
Commentari • 75
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 1
Sommario: 1. Introduzione. - 2. La composizione negoziata della crisi e il sovraindebitamento delle imprese. - 2.1 I presupposti soggettivo e oggettivo della composizione negoziata. - 2.2 Gli aspetti di semplificazione della composizione negoziata delle imprese sotto soglia. - 2.3. Gli esiti della composizione negoziata. - 2.4. I vantaggi della composizione negoziata per le imprese assoggettabili alla disciplina del sovraindebitamento. - 2.4.1. In particolare: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. - 3. Il piano attestato di risanamento e il problema dell'applicabilità dello strumento all' imprenditore sovraindebitato. - 3.1. Il presupposto soggettivo del piano …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/07/2025, n. 13032Provvedimento: Pubblicato il 02/07/2025 N. 13032/2025 REG.PROV.COLL. N. 06040/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6040 del 2023, proposto da “ Strada ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per …Leggi di più...
- edilizia libera·
- permesso di costruire in sanatoria·
- art. 36 D.P.R. 380/2001·
- pertinenza urbanistica·
- abusi edilizi·
- giurisdizione amministrativa·
- accertamento di conformità·
- pergotenda·
- agro romano·
- piscina