Articolo 113 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 112Articolo 114
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19 aprile 1942
Art. 113.

Il reclamo menzionato nell'art. 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.

Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente puo' proporre reclamo alla corte d'appello.

Il tribunale o la corte puo' ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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