Articolo 98 del Codice civile
Articolo 97Articolo 99
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19 aprile 1942
Art. 98.

(Rifiuto della pubblicazione).

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

Contro il rifiuto e' dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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