Articolo 14 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Articolo 11 bisArticolo 15
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15 gennaio 1992
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29 dicembre 1998
Art. 14. Iniziative per la promozione economica e sociale 1. Nel rispetto delle finalita' del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunita' del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettivita' eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti. 2. A tal fine la Comunita' del parco, ((avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco)) un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. ((Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, e' approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate)) . In caso di contrasto tra Comunita' del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione e' rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri. 3. Il piano di cui al comma 2 puo' prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico- naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attivita' tradizionali artigianali, agro-silvo- pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attivita' locali connesse. Una quota parte di tali attivita' deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonche' l'accessibilita' e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, l'Ente parco puo' concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualita' e che soddisfino le finalita' del parco. 5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco. 6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e puo' essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1998
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