Art. 14. Iniziative per la promozione economica e sociale 1. Nel rispetto delle finalita' del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunita' del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettivita' eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti. 2. A tal fine la Comunita' del parco, ((avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco)) un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. ((Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, e' approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate)) . In caso di contrasto tra Comunita' del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione e' rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri. 3. Il piano di cui al comma 2 puo' prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico- naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attivita' tradizionali artigianali, agro-silvo- pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attivita' locali connesse. Una quota parte di tali attivita' deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonche' l'accessibilita' e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, l'Ente parco puo' concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualita' e che soddisfino le finalita' del parco. 5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco. 6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e puo' essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.
Versione
15 gennaio 1992
15 gennaio 1992
>
Versione
29 dicembre 1998
29 dicembre 1998
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • 20
- 1. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 05/06/2021, n. 306Provvedimento: […] La qualificazione delle G.A.E. come guide esclusive del Parco ex art. 14 della Legge 394/1991 consentirebbe l'esercizio della professione di Guida Escursionistica da parte di soggetti che non hanno superato la selezione e seguito il necessario iter formativo previsto dalla L. R. 86/1998, con evidente pericolo per gli utenti che, privi di adeguata conoscenza del territorio montano e competenza tecnica, scelgono, per tutelare la propria incolumità, di affidarsi ai professionisti per la propria attività escursionistica in montagna.Leggi di più...
- accesso a selezione pubblica·
- violazione di leggi regionali·
- tutela degli utenti e sicurezza in montagna·
- competenza delle guide alpine e accompagnatori di media montagna·
- professione di guida ambientale escursionistica·
- eccesso di potere·
- regolamentazione delle professioni turistiche·
- principio di separazione tra funzione politica e gestione amministrativa·
- annullamento atti amministrativi·
- legittimazione ad agire