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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 952/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES C.P.C. nella causa iscritta al R.G. 952/2024 e promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Manno, 31 presso lo studio dell'avv. Stefano Chessa (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2
difende in forza di procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO ato a Sorso il 23/06/1942 (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Usucapione
Conclusioni:
Per la ricorrente:
“1) Reietta ogni contraria istanza azione e eccezione;
2)Accertare e dichiarare che nata a [...] in data [...] residente in [...]
Canaglia 34 Palmadula Sassari c.f. per effetto del possesso ultraventennale, C.F._1 pacifico, ininterrotto, indisturbato ha usucapito diventando perciò esclusiva proprietaria dell'immobile adibito a casa di civile abitazione sito in distinto in catasto urbano al foglio 54 mappale 174 categoria
A/2 di vani 7,5 composta da piano terra e cortile.
3)Con vittoria di competenze legali e spese in caso di opposizione.
Accordandosi alla ricorrente le agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” costituendo l'immobile usucapito la sua abitazione principale e prima casa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
Ha rappresentato di essere nel possesso dal 1978, in maniera esclusiva, ininterrotta e indisturbata, dell'immobile adibito a casa di civile abitazione sita in Sassari via Canaglia, 34 località Palmadula distinto in catasto urbano al foglio 54 mappale 174 categoria A/2 di vani 7,5 composto da piano terra e cortile.
Ha allegato, in particolare, che nell'anno 1978 aveva fatto costruire sul fondo di cui al foglio 54 mappale 174 la casa dove poi si era trasferita nell'anno 1984 con tutta la famiglia e in cui aveva sempre vissuto.
Ha specificato di aver provveduto, negli anni, ad effettuare l'accatastamento alla sezione urbana del catasto edilizio del Comune di Sassari e a far eseguire vari interventi edilizi, tra i quali segnatamente: la regolarizzazione urbanistico-catastale del 08.09.1986 con le susseguenti procedure di sanatoria portate a compimento nel 2001, la effettuazione di opere edili di redistribuzione degli spazi interni nell'anno
2000, l'installazione delle grondaie risalente al 2010, la realizzazione di plurimi interventi di rifacimento del tetto, di cura della facciata e degli infissi nel corso degli anni 2010-2023; opere eseguite a proprie spese e per proprio conto e commissionate in massima parte all'impresa edile . CP_2
Ha aggiunto che si era sempre occupata di effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di aver effettuato alla volturazione delle utenze idriche ed elettriche e di essersi fatta carico del pagamento delle relative imposte e tasse.
pagina 2 di 4 Ha riferito che dal 1984 sino al 1992 nell'immobile per cui è causa vi aveva abitato anche CP_1 odierno resistente, motivo per il quale lo stesso risultava cointestatario catastale unitamente
[...] alla ricorrente.
Ha concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citato, il resistente non si è costituito nel presente giudizio e pertanto in data
14.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 24.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c. giusta ordinanza a verbale di udienza dell'8.4.2025, il giudice ha trattenuto la causa a sentenza ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in appresso illustrati.
La ricorrente ha difatti fornito la prova di aver posseduto il bene immobile cui è causa in modo pieno, pacifico, ininterrotto per oltre vent'anni, in modo idoneo ad acquistare il medesimo a titolo originario per intervenuta usucapione.
I testi escussi, terzi estranei ai fatti di causa della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, a conoscenza dei luoghi per il fatto di averli frequentati, di aver abitato nel vicinato o di avervi effettuato lavori edili, hanno confermato tutti i fatti dedotti in ricorso.
Hanno dichiarato, in particolare, che la ricorrente ha posseduto “uti dominus” almeno dagli anni 1983-
1985, in via esclusiva, ininterrottamente, apertamente, indisturbatamente e in assenza di opposizione di terzi, l'immobile sito nel comune di Sassari via Canaglia, 34 località Palmadula distinto in catasto urbano al foglio 54 mappale 174, nel quale è andata ad abitare stabilmente con la propria famiglia.
Hanno confermato che la , nel corso degli anni, ha eseguito a proprie spese opere edilizie di Pt_1 ultimazione della casa e di redistribuzione degli spazi interni, l'apposizione delle grondaie,
l'effettuazione di interventi di manutenzione, tra cui il rifacimento del tetto, della facciata e del muro perimetrale.
Risultano inoltre prodotte agli atti le richieste e le concessioni richiamate dalla ricorrente nonché le visure, le ricevute di pagamento ed il certificato di residenza storico della ricorrente.
Deve quindi accogliersi la domanda spiegata.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta, così provvede:
pagina 3 di 4 - in accoglimento del ricorso dichiara (C.F. ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] ivi res. te in via Canaglia n. 34 Loc. Palmadula, proprietaria in via esclusiva a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale dell'immobile sito in Sassari, via Canaglia n. 34 località Palmadula, distinto in catasto urbano al (Sez. Urb. N) Foglio 54, mappale 174 categoria A/2 di vani 7,5 composta da piano terra e cortile, che costituisce sua abitazione principale e prima casa (per la quale chiede il riconoscimento delle relative agevolazioni fiscali e delle quali potrà usufruire sussistendone i presupposti);
- manda al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero da responsabilità;
- Spese compensate.
Sassari, 9 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES C.P.C. nella causa iscritta al R.G. 952/2024 e promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Manno, 31 presso lo studio dell'avv. Stefano Chessa (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2
difende in forza di procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO ato a Sorso il 23/06/1942 (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Usucapione
Conclusioni:
Per la ricorrente:
“1) Reietta ogni contraria istanza azione e eccezione;
2)Accertare e dichiarare che nata a [...] in data [...] residente in [...]
Canaglia 34 Palmadula Sassari c.f. per effetto del possesso ultraventennale, C.F._1 pacifico, ininterrotto, indisturbato ha usucapito diventando perciò esclusiva proprietaria dell'immobile adibito a casa di civile abitazione sito in distinto in catasto urbano al foglio 54 mappale 174 categoria
A/2 di vani 7,5 composta da piano terra e cortile.
3)Con vittoria di competenze legali e spese in caso di opposizione.
Accordandosi alla ricorrente le agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” costituendo l'immobile usucapito la sua abitazione principale e prima casa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
Ha rappresentato di essere nel possesso dal 1978, in maniera esclusiva, ininterrotta e indisturbata, dell'immobile adibito a casa di civile abitazione sita in Sassari via Canaglia, 34 località Palmadula distinto in catasto urbano al foglio 54 mappale 174 categoria A/2 di vani 7,5 composto da piano terra e cortile.
Ha allegato, in particolare, che nell'anno 1978 aveva fatto costruire sul fondo di cui al foglio 54 mappale 174 la casa dove poi si era trasferita nell'anno 1984 con tutta la famiglia e in cui aveva sempre vissuto.
Ha specificato di aver provveduto, negli anni, ad effettuare l'accatastamento alla sezione urbana del catasto edilizio del Comune di Sassari e a far eseguire vari interventi edilizi, tra i quali segnatamente: la regolarizzazione urbanistico-catastale del 08.09.1986 con le susseguenti procedure di sanatoria portate a compimento nel 2001, la effettuazione di opere edili di redistribuzione degli spazi interni nell'anno
2000, l'installazione delle grondaie risalente al 2010, la realizzazione di plurimi interventi di rifacimento del tetto, di cura della facciata e degli infissi nel corso degli anni 2010-2023; opere eseguite a proprie spese e per proprio conto e commissionate in massima parte all'impresa edile . CP_2
Ha aggiunto che si era sempre occupata di effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di aver effettuato alla volturazione delle utenze idriche ed elettriche e di essersi fatta carico del pagamento delle relative imposte e tasse.
pagina 2 di 4 Ha riferito che dal 1984 sino al 1992 nell'immobile per cui è causa vi aveva abitato anche CP_1 odierno resistente, motivo per il quale lo stesso risultava cointestatario catastale unitamente
[...] alla ricorrente.
Ha concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citato, il resistente non si è costituito nel presente giudizio e pertanto in data
14.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 24.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c. giusta ordinanza a verbale di udienza dell'8.4.2025, il giudice ha trattenuto la causa a sentenza ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in appresso illustrati.
La ricorrente ha difatti fornito la prova di aver posseduto il bene immobile cui è causa in modo pieno, pacifico, ininterrotto per oltre vent'anni, in modo idoneo ad acquistare il medesimo a titolo originario per intervenuta usucapione.
I testi escussi, terzi estranei ai fatti di causa della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, a conoscenza dei luoghi per il fatto di averli frequentati, di aver abitato nel vicinato o di avervi effettuato lavori edili, hanno confermato tutti i fatti dedotti in ricorso.
Hanno dichiarato, in particolare, che la ricorrente ha posseduto “uti dominus” almeno dagli anni 1983-
1985, in via esclusiva, ininterrottamente, apertamente, indisturbatamente e in assenza di opposizione di terzi, l'immobile sito nel comune di Sassari via Canaglia, 34 località Palmadula distinto in catasto urbano al foglio 54 mappale 174, nel quale è andata ad abitare stabilmente con la propria famiglia.
Hanno confermato che la , nel corso degli anni, ha eseguito a proprie spese opere edilizie di Pt_1 ultimazione della casa e di redistribuzione degli spazi interni, l'apposizione delle grondaie,
l'effettuazione di interventi di manutenzione, tra cui il rifacimento del tetto, della facciata e del muro perimetrale.
Risultano inoltre prodotte agli atti le richieste e le concessioni richiamate dalla ricorrente nonché le visure, le ricevute di pagamento ed il certificato di residenza storico della ricorrente.
Deve quindi accogliersi la domanda spiegata.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta, così provvede:
pagina 3 di 4 - in accoglimento del ricorso dichiara (C.F. ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] ivi res. te in via Canaglia n. 34 Loc. Palmadula, proprietaria in via esclusiva a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale dell'immobile sito in Sassari, via Canaglia n. 34 località Palmadula, distinto in catasto urbano al (Sez. Urb. N) Foglio 54, mappale 174 categoria A/2 di vani 7,5 composta da piano terra e cortile, che costituisce sua abitazione principale e prima casa (per la quale chiede il riconoscimento delle relative agevolazioni fiscali e delle quali potrà usufruire sussistendone i presupposti);
- manda al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero da responsabilità;
- Spese compensate.
Sassari, 9 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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