Articolo 115 del Codice di procedura civile
Articolo 118Articolo 120
Versione
21 aprile 1942
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Versione
4 luglio 2009
Art. 115.
(( (Disponibilita' delle prove). )) ((Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza)) .
Entrata in vigore il 4 luglio 2009
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