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9 ottobre 2010
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Art. 136. Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 , per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca marittima. 2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni:
a) direzione, vigilanza e controllo sulla filiera della pesca, ai sensi dell' articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ; b) attivita' amministrativa in materia di pesca marittima sulla base di direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 ; c) in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 , centro di controllo nazionale della pesca, sulla base degli indirizzi concertati con le Regioni e in aderenza ai principi generali di cui all' articolo 118 della Costituzione ; d) vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle norme relative alle provvidenze in materia di pesca previste dalla normativa nazionale e comunitaria; e) verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini; f) partecipazione, mediante personale specializzato, alle attivita' di verifica sull'esatto adempimento della normativa comunitaria in materia di pesca, in base alla pianificazione, e alle discendenti fasi operative, disposte dai competenti organi comunitari.
Note all' art. 136:
- Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38 , in materia di pesca marittima) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2004, n. 145.
- Il testo dell' art. 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1965, n. 203, e' il seguente:
«Art. 21 (Persone incaricate della vigilanza). - Salvo il disposto dell' art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125 , la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente. Alle persone di cui al precedente comma e' riconosciuta, qualora gia' ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale .».
- Il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38 , in materia di pesca marittima), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2004, n. 145, e' il seguente:
«Art. 7 (Vigilanza sulla pesca). - 1. L'attivita' amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla pesca marittima e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, e dalle regioni, province e comuni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione. 2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto quale centro di controllo nazionale della pesca, coordina l'attivita' di cui al comma 1, sulla base degli indirizzi concertati con le regioni.».
a) direzione, vigilanza e controllo sulla filiera della pesca, ai sensi dell' articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ; b) attivita' amministrativa in materia di pesca marittima sulla base di direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 ; c) in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 , centro di controllo nazionale della pesca, sulla base degli indirizzi concertati con le Regioni e in aderenza ai principi generali di cui all' articolo 118 della Costituzione ; d) vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle norme relative alle provvidenze in materia di pesca previste dalla normativa nazionale e comunitaria; e) verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini; f) partecipazione, mediante personale specializzato, alle attivita' di verifica sull'esatto adempimento della normativa comunitaria in materia di pesca, in base alla pianificazione, e alle discendenti fasi operative, disposte dai competenti organi comunitari.
Note all' art. 136:
- Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38 , in materia di pesca marittima) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2004, n. 145.
- Il testo dell' art. 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1965, n. 203, e' il seguente:
«Art. 21 (Persone incaricate della vigilanza). - Salvo il disposto dell' art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125 , la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente. Alle persone di cui al precedente comma e' riconosciuta, qualora gia' ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale .».
- Il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38 , in materia di pesca marittima), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2004, n. 145, e' il seguente:
«Art. 7 (Vigilanza sulla pesca). - 1. L'attivita' amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla pesca marittima e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, e dalle regioni, province e comuni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione. 2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto quale centro di controllo nazionale della pesca, coordina l'attivita' di cui al comma 1, sulla base degli indirizzi concertati con le regioni.».
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- sanzione disciplinare dell’avvertimento·
- sanzioni per le contravvenzioni e violazioni·
- disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai·
- notariato