Art. 7. Materie di insegnamento 1. I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilita' del maestro; leggi e regolamenti professionali.
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31 marzo 1991
31 marzo 1991
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
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- 1. Corte Cost., sentenza 23/12/2025, n. 196Provvedimento: […] La riportata disposizione si porrebbe, a suo avviso, in contrasto con i principi fondamentali della materia dettati dall'art. 7 della legge n. 81 del 1991, il quale dispone che «[i] corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche;Leggi di più...
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