Articolo 7 della Legge 8 marzo 1991, n. 81
Articolo 6Articolo 8
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31 marzo 1991
Art. 7. Materie di insegnamento 1. I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilita' del maestro; leggi e regolamenti professionali.
Entrata in vigore il 31 marzo 1991
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