Articolo 10 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 9Articolo 11
Versione
18 marzo 1953
Art. 10. (Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica)

Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.
I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953
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