Articolo 27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 26Articolo 28
Versione
15 marzo 1953
Art. 27.
La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresi', quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimita' deriva come conseguenza dalla decisione adottata.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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