Articolo 105 del Codice della proprietà industriale
Articolo 104Articolo 106
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15 maggio 2005
Art. 105. Omogeneita' 1. La varieta' si reputa omogenea quando e' sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarita' attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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