Articolo 125 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 96Articolo 98 quater
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16 settembre 2003
Art. 125. Licenze ed autorizzazioni preesistenti 1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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