Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 marzo 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 agosto 2013 |
Commentari • 8
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato e depositato il 10 marzo 2025 e iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, fra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 76, comma 4; 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, comma 2, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, comma 1, 112, comma 3, 113, comma 1, 114, comma 3, 115, commi 1 e 3, 116, commi 2, 7 e 8, 117, 118, 123, comma 1, 124, 125, 126, 127, comma 1, 130, 131, 134, 136, comma 1, e 137 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), denunciando la violazione …
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Giurisprudenza • 101
- 1. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 04/03/2025, n. 115Provvedimento: Pubblicato il 04/03/2025 N. 00115/2025 REG.PROV.COLL. N. 00346/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 346 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da ET ZI, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Giuseppe Verdi n. 18; contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello …Leggi di più...
- giurisdizione giudice amministrativo·
- potere di vigilanza·
- obbligo di astensione·
- decreto legislativo n. 39/2013·
- annullamento in autotutela·
- inconferibilità e incompatibilità cariche elettive·
- conflitto di interessi·
- art. 6-bis legge 241/1990·
- diritto di elettorato passivo·
- procedura elettorale
Versioni del testo
- Art. 1. Oggetto della legge 1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Oggetto della professione di maestro di sci 1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.
2. Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove e' prevista l'attivita' dei maestri di sci. - Art. 3. Albo professionale dei maestri di sci 1. L'esercizio della professione di maestro di sci e' subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 13.
2. L'iscrizione va fatta all'albo della regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.