Versione
31 marzo 1991
31 marzo 1991
Art. 2. Oggetto della professione di maestro di sci 1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.
2. Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove e' prevista l'attivita' dei maestri di sci.
2. Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove e' prevista l'attivita' dei maestri di sci.
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 3.9783936
[…] da questa Corte con la sentenza n. 192 del 2024). 6.1.2.- La replica non è condivisibile, in quanto la norma riproduce, e fa proprio, il contenuto precettivo dell'art. 2 della legge n. 81 del 1991. […]
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Giurisprudenza • 7
- 1. Trib. Tivoli, sentenza 22/10/2021Provvedimento: […] Orbene l'art 2 della legge n.81 del 1991 dispone che “ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dalLeggi di più...
- risoluzione illegittima rapporto·
- improponibilità ricorso·
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