Articolo 100 del Codice della navigazione
Articolo 99Articolo 101
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21 aprile 1942
Art. 100.
(Regolamenti locali).

Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascuna localita' sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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