Articolo 130 del Codice civile
Articolo 129Articolo 131
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19 aprile 1942
Art. 130.

(Atto di celebrazione del matrimonio).

Nessuno puo' reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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