Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 130.
(Atto di celebrazione del matrimonio).
Nessuno puo' reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.
(Atto di celebrazione del matrimonio).
Nessuno puo' reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.
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- 1. Cassazione civile n. 9218/1995https://www.brocardi.it/ · 142.9464
[…] anche se non siano materialmente inserite nell'atto, non sussistendo la limitazione dei mezzi di prova ricavabile dagli artt. 132 e 133 c.c., atteso che il convenuto dimostra il proprio titolo di coniuge sulla base dell'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 130 c.c., e che la prova, con ogni mezzo, dell'intervenuta manifestazione del consenso «ad nuptias» può sempre essere fornita allo scopo di ottenere la rettificazione dell'atto ovvero, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 12/07/2024, n. 19254Provvedimento: […] Ha rilevato che ai sensi dell'art. 130 cod. civ. l'atto di celebrazione del matrimonio costituiva, in linea generale, l'unica prova documentale del matrimonio senza possibilità di equipollenti;Leggi di più...
- mancanza, distruzione o smarrimento dei relativi registri·
- mezzo di prova·
- necessità·
- utilizzabilità di ogni mezzo di prova·
- atti dello stato civile·
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- rapporto di parentela·
- qualità di erede·
- successioni "mortis causa"·
- successione legittima ("ab intestato")