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27 gennaio 1989
27 gennaio 1989
Art. 2. Oggetto della professione di guida alpina 1. E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta' e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, e' riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.
3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove e' consentita l'attivita' dei maestri di sci.
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta' e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, e' riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.
3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove e' consentita l'attivita' dei maestri di sci.
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1.3840637
[…]
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Giurisprudenza • 20
- 1. TAR Torino, sez. II, sentenza 14/03/2014, n. 444Provvedimento: […] 2) violazione dell'art. 2 della legge regionale n. 6 del 1989, violazione dell'art. 34 delle n.t.a. del piano regolatore comunale: lo strumento urbanistico non consentirebbe la realizzazione di nuove costruzioni all'interno della fascia di rispetto della vasca di accumulo dell'acquedotto comunale di Valeria;Leggi di più...
- fasce di rispetto·
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