a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, e' ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutivita' del provvedimento.
3. La decisione e' adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.