Articolo 131 del Codice di giustizia contabile
Articolo 130Articolo 132
Versione
7 ottobre 2016

Art. 131

(Ambito di applicazione)


1. Nei giudizi di responsabilita' amministrativa e di conto, qualora emergano fatti dannosi di lieve entita' patrimonialmente lesiva, ovvero addebiti d'importo non superiore a 10.000 euro, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero, puo' determinare con decreto la somma da pagare all'erario.


2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti il limite di somma di cui al comma 1 e' aggiornato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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