Articolo 127 del Codice di giustizia contabile
Articolo 126Articolo 128
Versione
7 ottobre 2016
Art. 127

(Costituzione delle parti)


1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonche' fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all'articolo 126, comma 1.


2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 puo' presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente all'udienza di discussione.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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