Articolo 95 della Costituzione
Articolo 94Articolo 96
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1 gennaio 1948
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne e' responsabile. Mantiene l'unita' di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attivita' dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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