Articolo 127 del Codice civile
Articolo 126Articolo 128
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19 aprile 1942
Art. 127.

(Intrasmissibilita' dell'azione).

L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio e' gia' pendente alla morte dell'attore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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