Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 127.
(Intrasmissibilita' dell'azione).
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio e' gia' pendente alla morte dell'attore.
(Intrasmissibilita' dell'azione).
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio e' gia' pendente alla morte dell'attore.
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- 1. contraddittoriohttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 136.15875
[…] Artt. 75, 81, 99, 101, 112, 161, 182, 324, 329, 342; Artt. 120, 127, 404 e ss. c.c. […] Peraltro, il Giudice a quo non ha considerato che, proprio con riferimento al giudizio di impugnazione per nullità del matrimonio per incapacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il successivo art. 127 c.c. detta una norma ad hoc, che enuncia una regola giuridica di tenore opposto, come confermato e condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente legittimazione della figlia, quale erede del defunto beneficiario, costituitasi in giudizio dopo il decesso del padre.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Trento, sentenza 01/04/2025, n. 285Provvedimento: […] Parte_1 ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 c.c. 2); Capacità di intendere e volere del Sig. […]Leggi di più...
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